Dopo ormai 4 mesi e mezzo dalla pubblicazione della finanziaria 2008, è stato pubblicato il decreto di attuazione per parecchie novità previste per la detrazione 55% che erano rimaste senza istruzioni applicative.
Tra gli interventi agevolabili, oltre alla sostituzione di impianti di
riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione, è
aggiunta la sostituzione con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
La procedura per accedere all’agevolazione non cambia: per
le spese sostenute nel 2008, comprese quelle concernenti la
prosecuzione di interventi iniziati nel 2007, è necessario:
a) acquisire l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione o di
qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui all’allegato
A al DM 19/02/2007, prodotto da un tecnico abilitato;
2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi
realizzati ovvero, per la sostituzione di finestre comprensive di
infissi in singole unità immobiliari, e per l’installazione di pannelli
solari, la scheda informativa di cui all’allegato F del nuovo decreto.
All’art. 5, comma 1 del DM 19 febbraio 2007, che impone di redigere
l’attestato di certificazione energetica utilizzando le procedure
approvate dalle Regioni o quelle stabilite dai Comuni prima dell'8
ottobre 2005, il nuovo decreto aggiunge una terza alternativa: per gli
interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2008, l’attestato va prodotto utilizzando le procedure e
metodologie di cui all’articolo 6, del Dlgs 192/2005, oltre che quelle regionali o comunali.
Si tratta del Decreto interministeriale che definisce le procedure
applicative della certificazione energetica degli edifici e che
contiene, in allegato, le Linee guida nazionali .
Cambiamenti anche per la determinazione dell’indice di prestazione energetica
ai fini dell’attestato di qualificazione per gli interventi
sull’involucro edilizio, per l’installazione di pannelli solari e di
sostituzione di impianti di riscaldamento fino a 100 kW: per i lavori
realizzati a partire dal 2008, si può applicare, in alternativa al
calcolo contenuto dell’allegato I del Dlgs 192/2005, la metodologia di
cui all’allegato G al nuovo decreto.
Ci sono cambiamenti anche nei valori limite di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale da rispettare negli interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti: il DM 19/02/2007
imponeva il conseguimento di un valore inferiore di almeno il 20%
rispetto ai valori riportati nelle tabelle all'allegato C al DM stesso;
secondo il nuovo decreto, per gli interventi realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, tali valori non devono
superare quelli definiti dal DM 11 marzo 2008. Lo stesso vale per il
valore della trasmittanza termica in caso di interventi
sull'involucro di edifici esistenti: nel 2008 i valori limite cui far
riferimento non sono più quelli dell’allegato D al decreto 19/02/2007
ma quelli definiti dal DM 11 marzo 2008.
Con l’articolo 11-bis viene stabilito che i parametri di risparmio
energetico rilevanti ai fini della detrazione, sono quelli applicabili
alla data di inizio dei lavori: ai lavori iniziati nel 2007 si
applicano i parametri previsti all'articolo 1, commi 344 e 345 della
Finanziaria 2007; per i lavori iniziati nel 2008 valgono quelli del DM
11 marzo 2008.
Come già detto, il nuovo Decreto Ministeriale introduce l’allegato F
contenente la scheda informativa per interventi di sostituzione di
finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e
l’installazione di pannelli solari, e l’allegato G contenente
uno schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice
di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
dell’edificio.
Detrazione 55%: aggiornamento decreto attuativo (252 kB)
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