Pratiche detrazione IRPEF 36-55%

Pratiche per detrazione IRPEF 55-36%

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FAQ detrazione 55% su pannelli solariDi seguito riporto le domande più frequenti per ottenere la detrazione del 55% per le opere finalizzate al risparmio energetico e all'installazione di pannelli solari termici, infissi e caldaie a condensazione.

Le risposte - elaborate a seguito di un attento esame della Finanziaria 2007 e dei decreti attuativi - rappresentano la valutazione degli esperti ENEA; tuttavia questi non possono e non intendono sostituirsi al Legislatore nell'interpretazione delle leggi. Tutte le FAQ sono state estrapolate dal sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/.

Per consentire un rapido reperimento degli argomenti di interesse, abbiamo raggruppato le faq come segue:

 

  • riqualificazione globale edifici (comma 344): faq 11, 20, 42, 51;
  • coibentazione pareti e nuove finestre (comma 345): faq 15, 16, 27, 31, 33, 39, 44, 46, 47, 49;
  • pannelli solari (comma 346): faq 5, 8, 17, 19, 41, 47, 53;
  • impianti termici (comma 347): faq 5, 9, 11, 21, 29, 32, 36, 37;
  • motori e inverter (decreto motori): faq 22, 35;
  • documentazione: faq 1, 2, 3, 14, 24, 25, 40, 48, 55;
  • procedure e varie: faq 23, 28, 30, 34, 43, 45, 50, 52, 53, 54.

Ultimi aggiornamenti:
12/5/09: faq 2
18/7/09: faq 2, 24, 43, 52; nuova faq 55; eliminata faq 36
22/7/09: faq 55

Per le richieste di assistenza o per informazioni Vi preghiamo di scrivere sul nostro forum su incentivi fiscali. 

Comunque la maggior parte delle risposte sono presenti qui sotto, basta solo leggere!

  1. D - Per fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) devo inviare la domanda al Centro di Pescara dell'Agenzia delle Entrate o all'ENEA?
    R - Né all'uno né all'altra. Non occorre inviare alcuna domanda preventiva.

  2. D - Cosa occorre inviare all'ENEA e come?
    R - La normativa vigente impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere inviata solo una copia dell'attestato di qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici") e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E). Tuttavia, esclusivamente per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari, l'allegato A non è richiesto mentre la scheda informativa è stata semplificata ed ha preso il nome di allegato F.

    Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. La compilazione e l'invio devono essere effettuati esclusivamente tramite la procedura guidata nell'apposita sezione del nostro sito raggiungibile dalla homepage (icona della cassetta postale), tranne pochissimi casi particolari in cui la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA nei quali casi è ancora ammessa la raccomandata postale.

    Non è previsto che l'ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Eventuali controlli saranno a cura dell'Agenzia delle Entrate. Prova dell'avvenuto invio è solo la ricevuta informatica con il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail.

    All'Agenzia delle Entrate va inviata - per via telematica - una copia di quanto specificato alla faq 52 solo nel caso di lavori che proseguono oltre il periodo
    di imposta. Per i motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al "decreto motori").

  3. D - Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H?
    R - Tali allegati sono, appunto, allegati al "decreto edifici" - scaricabile dalla sezione "I decreti attuativi" - che invitiamo a leggere attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l'invio all'ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso la nostra applicazione web raggiungibile dalla homepage di questo sito.

  4. (accorpata alla faq 2)

  5. D - Perché per gli interventi di riqualificazione energetica e installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia è necessario munirsi sia dell'asseverazione di un tecnico, sia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica? Non è sufficiente un solo documento?
    R - L'asseverazione - da conservare - serve a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle specifiche del decreto e permette quindi la concessione della detrazione fiscale. Invece la qualificazione - da inviare all'ENEA - trae origine da un'altra legge e precisamente dall'art. 6, comma 1-ter del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 che impone il possesso del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico se non altrimenti esplicitamente disposto. Sono quindi necessarie entrambe e il decreto ministeriale consente di comprendere nella detrazione anche la parcella del tecnico che dovrà produrre tale documentazione.

  6. (sostituita dalla faq 31)

  7. (accorpata alla faq 31)

  8. D - Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli?
    R - Nel 2008 occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da conservare). 2) Scheda informativa sull'intervento realizzato (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del "decreto edifici".

  9. D - Devo sostituire l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
    R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile: la qualificazione energetica va riprodotta a video e inviata all'ENEA. 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del "decreto edifici".

  10. (accorpata alle faq 8 e 9)

  11. D - Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?
    R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il "decreto edifici" prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici mentre dal 2008 sono agevolati anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Inoltre, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all'art. 6 del "decreto edifici". Nel caso poi che si voglia installare una caldaia a biomasse, leggere la faq 42.

  12. (accorpata alle faq 53)

  13. (accorpata alla faq 14)

  14. D - Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
    R - La documentazione prevista dal decreto può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Nelle regioni in cui vige una legislazione regionale apposita, invece, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili al 55%.

  15. D - Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
    R - Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

  16. D - Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
    R - Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento globale avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.

  17. D - Mi hanno detto che in base all'art. 2 del decreto è incentivata l'installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E' corretta questa interpretazione?
    R - La "circolare entrate" conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.

  18. (accorpata alla faq 31)

  19. D - I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?
    R - Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.

  20. D - Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
    R - Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria per cui qualsiasi intervento, anche multiplo, che consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08 può usufruire della detrazione del 55%. Dal 2008 sono ammessi al beneficio, ai sensi del comma 347, anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purché rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall'allegato H del "decreto edifici". La documentazione da approntare è la seguente: 1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto (documento da conservare); 2) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A, relativi all'immobile (la qualificazione va compilata a video e inviata all'ENEA); 3) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E (da compilare a video e inviare all'ENEA).

  21. D - Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
    R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata e su tutti i corpi scaldanti.

  22. D - Voglio installare nel mio appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter). Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
    R - Si ritiene che tale intervento non possa rientrare in quelli previsti dal "decreto edifici" (con detrazione fiscale al 55%) mentre la parte riguardante il variatore di velocità potrebbe rientrare tra i benefici previsti dal "decreto motori" (con detrazione fiscale al 20%). Però facciamo notare che, per accedere alla detrazione, la potenza elettrica dell'inverter deve essere uguale o superiore a 7,5 kW che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita da non confondersi con quella frigorifera del condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici esiste sempre l'alternativa della detrazione del 36%, utilizzando la normativa già in vigore da alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute in un'apposita guida scaricabile dal loro sito.

  23. D - La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
    R - All'ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori.

  24. D - Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
    R - Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:

    a) Interventi in parti comuni del condominio:

    • se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio;
    • se gli impianti sono autonomi consigliamo di predisporre un allegato "A" e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell'allegato E si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico che è consentito attribuire a ciascuna unità immobiliare.


    b) Intervento su singolo appartamento:

    • se l’impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” adottando il metodo semplificato di cui all'allegato "G" quando consentito e facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;
    • se l’impianto è autonomo occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il singolo appartamento.

    Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 gli allegati A ed E non vengono più richiesti per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari. In questi casi, infatti, è necessario inviare solo l'allegato F.

  25. D - Vorrei sapere quale è la differenza tra un attestato di certificazione energetica e uno di qualificazione energetica e quale dei due debbo far compilare per accedere agli incentivi del 55%.
    R - Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell' 8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure. Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007. Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 tale attestato non viene più richiesto per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari in singole unità immobiliari.
    L'attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico abilitato, che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, ed ha una validità temporanea legata all'uscita delle normative specifiche, mentre per l'attestato di certificazione energetica, in attesa delle linee guida nazionali, la validità è di 10 anni. Inoltre il tecnico che può compilare un attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato e, per garantirne l'indipendenza, non deve essere coinvolto nei lavori.

  26. (accorpata alla faq 9)

  27. D - Il comma 3 dell'art. 1 del "decreto edifici" non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa? E' un errore oppure la coibentazione di pavimenti, coperture e tetti non è proprio agevolata?
    R - L'errore nella tab. 3 della Finanziaria 2007 (nelle colonne delle "strutture opache orizzontali" erano stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti") è stato corretto dall'art. 1 c. 23 della Finanziaria 2008 e l'art. 9-ter del DM 7/4/08 ha reso ora pienamente operativa la detrazione con decorrenza retroattiva dal 1/1/07.

  28. D - L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? E il 55% da detrarre è comprensivo di IVA?
    R - Nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di servizi l'IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza ell'importo della prestazione di servizi. Oltre è il 20%. Per la seconda domanda, qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende. Per i dettagli si veda la "circolare entrate" al paragrafo 9.

  29. D - Sto ultimando una villetta per la quale ho ottenuto la licenza di costruzione nel 2005 ma in cui mi devono ancora installare la caldaia, già ordinata. Sto tuttavia valutando l'opportunità di sostituirla con un generatore di calore a condensazione ma non sono sicuro che questo cambio sia agevolato, pur essendo l'edificio esistente. Posso usufruire delle detrazioni?
    R - Nel caso specifico non c'è la sostituzione del generatore di calore esplicitamente richiesta ma solo un cambio di ordine e quindi si ritiene che l'intervento non sia agevolabile. Inoltre, per edificio esistente si intende un edificio iscritto al catasto o per il quale è in corso l'accatastamento e per il quale si paga l'ICI se dovuta, altrimenti è più corretto considerarlo in corso di costruzione, nel qual caso non sono previsti comunque benefici.

  30. D - Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
    R - Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini.

  31. D - In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?
    R - Per il 2008, nel caso di unità immobiliari singole come quello citato, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal DM 11/3/08; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi: la nuova trasmittanza deve essere dichiarata tramite le certificazioni dei singoli componenti - ossia profilati e vetri - rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Nuova scheda informativa (o allegato F al "decreto edifici", da compilare a video, anche a cura dell'utente finale senza l'ausilio del tecnico, e inviare all'ENEA tramite l'apposito link sulla homepage). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).

    In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) non cambia la normativa precedente: occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e vecchia scheda informativa (allegato E). L'unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell'allegato B al DM 11/3/08. Si noti che tale valore per il 2008 non è lo stesso del 2007 ma più restrittivo.
    La sostituzione di persiane e scuri è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, tuttavia i valori di trasmittanza da rispettare si riferiscono solo al telaio e al vetro senza considerare il contributo degli elementi accessori.

  32. D - Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?
    R - Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto edifici". La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

  33. D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
    R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra. Fonti del MSE hanno precisato che in entrambi i casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all'allegato B del DM 11/3/08. Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.

    ATTENZIONE: in data 9/12/08 la circolare 475/e dell'Agenzia delle Entrate ha ribaltato la nostra interpretazione - online da circa un  anno e presa in accordo con i tecnici del MSE - circa la detraibilità dei portoni di ingresso senza parti vetrate, assimilandole a superfici opache verticali e rendendo di fatto praticamente impossibile la loro detraibilità. L'Agenzia delle Entrate è stata investita del problema e si è impegnata a cercare una soluzione in accordo con ENEA e MSE.

  34. D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano incentivati dal "decreto edifici". E' vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?
    R - Il "decreto edifici" non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell'Agenzia delle Entrate) o del "decreto fotovoltaico" reperibile nella sezione "La normativa". E' tuttavia da tenere presente che la normativa incentivante è stata modificata dall'art. 2 c. 143 e seg. della Finanziaria 2008, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto attuatore non è l'ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici (www.gsel.it) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni o per scaricare l'apposita guida.

  35. D - Voglio installare in casa mia un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007?
    R - L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la "sostituzione" di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia se la  sostituzione debba essere totale o anche solo parziale e pertanto, in assenza di tale precisazione e in analogia con il caso della  sostituzione di un impianto termico con una caldaia a condensazione, disciplinato dallo stesso comma, l'ENEA aveva ritenuto che anche la sostituzione parziale fosse ammessa a contributo. 

    Tuttavia la circolare 458/E del 1° dicembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate (quindi oltre sette mesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 7/4/08 che ha introdotto le novità) basandosi unicamente sulla mancanza di un 'esplicita citazione della parola "parziale" sul testo dell'art 1 c. 5 del decreto, ha interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, purché ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte all'allegato H dello stesso decreto. Viene così esclusa - secondo l'AdE - la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore.

    Se da un lato è comprensibile questa precisazione (viene esplicitamente negata - ad esempio - l'agevolazione alla sostituzione di sole alcune unità terminali di un impianto termico esistente e alla sostituzione di una pompa di calore solamente integrativa di un impianto di riscaldamento principale) in quanto è obiettivamente difficile dimostrare che una tale operazione porti ad un effettivo risparmio energetico a regime, dall'altro si è creata una discrasia con la sostituzione parziale di un impianto termico con altro dotato di caldaia a condensazione che invece è ammessa a detrazione.

  36. (accorpata alla faq 24)

  37. D - Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?
    R - Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si riporta integralmente: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW."

  38. (accorpata alla faq 2)

  39. D – Sono un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella certificazione che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351-1? E che cosa devo indicare esattamente nella certificazione?
    R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo” specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti  secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per i tecnici” del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.

    Quindi nella certificazione per il cliente il produttore deve:
    - attestare che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi a quanto prescritto dal DM 11/3/08 attraverso le certificazioni dei singoli componenti,  rilasciate dai produttori degli elementi (profilati e vetri), nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della ISO 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra);
    - riportare i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia nota è lecito stimarne i valori.

  40. D - Devo compilare l'attestato di qualificazione energetica per l'intervento che sto realizzando ma ho dei dubbi su come calcolare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (punto 28). Potete aiutarmi?
    R - Normalmente, con il metodo semplificato di cui all'allegato G si calcola l'indice di prestazione energetica di cui al punto 29. Con le tabelle di cui all'allegato C del D. Lgs. 192/05 si ricava il valore limite di tale indice (punto 30). Il fabbisogno di energia primaria (punto 28) si ottiene moltiplicando il valore del punto 29 per la superficie utile o per il volume se l'edificio è non residenziale. Diversamente, si può calcolare il fabbisogno applicando il D. Lgs. 192/05.

  41. D - Sono un tecnico abilitato e con la presente si chiede se è ritenuta obbligatoria, per ottenere la detrazione fiscale del 55%, la
    produzione di un attestato di certificazione (o qualificazione) energetica nel caso di installazione di pannelli solari al servizio di
    strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale.
    R - Nel 2007 la produzione di detta documentazione era obbligatoria anche se, in assenza di un impianto di riscaldamento o perfino di un involucro edilizio (es. piscine scoperte, campeggi, ecc.), era impossibile compilare in maniera esaustiva detta documentazione. In questi casi, effettivamente, la redazione dell'attestato era inutile anche se, ad evitare possibili contestazioni, si suggeriva di redigerlo comunque, compilando esclusivamente le parti compilabili ed inviando copia all'ENEA. Per gli impianti realizzati dal 2008 l'attestato
    non è comunque più richiesto.
     

  42. D - Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile,  il fabbisogno di energia primaria  per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
    R - Lei ha ragione. L'art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero. Si può quindi accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il DM 11/3/08, tuttavia, ha prescritto anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni: a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti; c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato.

  43. D - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?
    R - Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:

    • occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
    • solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);
    • coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.
  44. D - Voglio riqualificare casa: ho già prenotato una ditta per fare il cappotto alle pareti e ho ordinato nuove finestre che rispettano i valori di trasmittanza richiesti. Ma il serramentista non è sicuro di quali siano questi valori e mi dice che nel 2008 probabilmente non saranno più gli stessi del 2007. Ha ragione?
    R - Si. Il DM 11/3/08, disponibile sul nostro sito, ha pubblicato i nuovi valori di trasmittanza termica da rispettare, sia per le pareti, sia per i tetti e solai, sia per le finestre per il 2008, 2009 e 2010. Si nota che, procedendo con gli anni, tali valori diventano via via più restrittivi.

  45. D - Ho letto che il DM 11/3/08 contenente le tabelle tecniche con i valori limite dell'indice di prestazione energetica e di trasmittanza da rispettare per il 2008 è andato in vigore il 3 aprile 2008, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E' così? E se si, i parametri tecnici da rispettare per i lavori effettuati dal 1° gennaio al 2 aprile sono quelli del 2007?
    R - No, non è così. L'art. 1 c. 24 della Finanziaria 2008, in vigore dal 1° gennaio 2008, stabilisce che, ai fini della proroga dell'agevolazione, gli indici di risparmio energetico devono essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro il 28 febbraio. Il decreto dell' 11/3/08 è pertanto attuativo della norma di proroga la quale può essere applicata solo rispettando questi nuovi indici: non vi sarebbe, infatti, copertura normativa per applicare alla norma di proroga gli indici di trasmittanza termica e di climatizzazione invernale stabiliti in relazione alla normativa  vigente nel 2007.

    Se per l'entrata in vigore del decreto attuativo si applicasse il criterio della "vacatio legis" si dovrebbe affermare che l'art. 1, comma 20 della legge finanziaria per il 2008 entra in vigore non il 1° gennaio 2008 bensì 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U. del decreto di attuazione, con l'effetto che gli interventi realizzati anteriormente non sarebbero agevolati. Non si può nemmeno parlare di efficacia retroattiva per una norma di attuazione poiché l'efficacia decorre da quando decorre la norma alla quale il decreto dà attuazione, nel caso in esame dal 1° gennaio 2008. A conferma di ciò, si tenga conto che anche per il 2007 il decreto che ha stabilito gli indici di risparmio energetico è del 19 febbraio 2007 ma produce effetti fin dal 1° gennaio del medesimo anno, data di entrata in vigore dei commi 344 e seguenti della legge finanziaria per il 2007.

  46. D - Dal 2008 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari. Ma cosa si intende per "singole unità immobiliari"?
    R - In assenza di una precisa definizione da parte dei Ministeri competenti, si deve ritenere che per "singola unità immobiliare" si intende una unità immobiliare univocamente individuata tramite i dati catastali.

  47. D - Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari è necessario inviare all'ENEA solo la nuova scheda informativa (allegato F). Al punto 5 "costo dell'intervento" cosa deve essere indicato, il costo al netto o al lordo delle spese professionali?
    R - Nel caso di invio del solo allegato F le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell'asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre l'attestato di qualificazione energetica non è più richiesto e l'allegato F stesso può essere redatto e spedito dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico.

    Quindi al punto 5 deve essere indicato il costo dell'intervento al netto delle spese professionali. Se tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e se ne può tener conto al punto 6 in cui viene richiesto l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Questo, come noto, è pari al costo dell'intervento più le spese professionali sempre che tale somma sia inferiore o uguale al tetto massimo di spesa ammissibile per detti interventi (euro 109.090).

  48. D - Dal 2008 l'unico mezzo ammesso per inviare la documentazione all'ENEA, tranne casi particolari per i quali la complessità dei lavori realizzati non trovi adeguata descrizione negli schemi pubblicati, è tramite il sito web. Ma sul sito è presente, oltre alle schede informative, solo lo schema dell'attestato di qualificazione energetica. Io sono residente in Lombardia e soggetto quindi all'obbligo della certificazione energetica regionale. Come posso fare quindi ad inviarvi detta certificazione?
    R - Lei non ci deve inviare la certificazione regionale che invece deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli ma un attestato di qualificazione energetica secondo lo schema pubblicato sul sito inserendo i dati presenti sull'attestato di certificazione in suo possesso. Si coglie l'occasione anche per ribadire che effettivamente dal 2008 la documentazione ci deve essere obbligatoriamente trasmessa esclusivamente attraverso il nostro sito web e che la possibilità di invio per raccomandata è limitato a pochissimi casi estremamente complessi per cui non è utilizzabile il modello predisposto sul nostro sito.
  49. D - Sto recuperando il sottotetto - attualmente non abitabile e non riscaldato - di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l'isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l'alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso avere la detrazione del 55% per il lavoro di rifacimento della copertura?
    R - Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un'intercapedine o un volume tecnico facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata, occorre che il tecnico asseveri questa circostanza ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l'esterno o verso vani non riscaldati.
  50. D - L'art. 18 c. 6 del D. Lgs. 115/08 prevede che, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 192/05, si applica l'allegato III dello stesso D. Lgs. 115/08 in materia di certificazione energetica degli edifici. Poiché tale allegato III impone l'uso delle norme UNI TS 11300 che stabiliscono un nuovo algoritmo per calcolare le prestazioni energetiche degli edifici, si chiede se può essere ancora utilizzato il software "Docet" per redigere l'attestato di certificazione/qualificazione energetica.
    R - Le nuove norme per una rigorosa certificazione energetica impongono il ricorso alle norme UNI 11300 secondo quanto stabilito dall'allegato III del D. Lgs. 115/08 e sostituiscono quanto previsto dall'art. 5 c. 3 del "Decreto edifici", ossia di fare riferimento all'allegato I del D. Lgs. 192/05. Tuttavia, nei casi consentiti, è sempre possibile avvalersi del calcolo semplificato secondo l'allegato G al "Decreto edifici" e comunque, per una qualificazione energetica valida ai fini delle detrazioni fiscali, riteniamo che possa essere utilizzato anche il software "Docet".
  51. D - Nel caso di allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa, in sostituzione di una caldaia a combustibile fossile, quali devono essere i requisiti da rispettare per fruire della detrazione ai sensi del comma 344?
    R - Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell’allaccio ad una rete di teleriscaldamento, l’art. 3, c. 2, del decreto ministeriale 11/3/08 prescrive che per calcolare il contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica a seguito dell'installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i requisiti tecnici e ambientali riportati dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto.

    Comunque, in analogia a quanto stabilito nei provvedimenti attuativi dei decreti ministeriali 20/07/2004 e successive modificazioni, nonché estendendo il principio contenuto nell'art. 3 c. 3 circa le modalità di attribuzione del potere calorifico alla biomassa, sembra accettabile che il gestore di reti di teleriscaldamento a biomassa, nel rilasciare la richiamata dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, possa considerare il potere calorifico pari a zero.
  52. D - Ho effettuato un intervento tra quelli previsti dalla Finanziaria per ottenere la detrazione del 55%. Ho sentito però che dal 2009 alcuni adempimenti
    sono cambiati. Mi potete chiarire cosa c'è di nuovo?

    R - La legge di conversione 28/1/09 n. 2 ha lasciato sostanzialmente invariata la normativa precedente, tanto che per chi ha completato e pagato i lavori nel 2008 non cambia assolutamente nulla. Per chi paga nel 2009 (o successivamente) i lavori effettuati, le uniche novità sono le seguenti, fermi restando gli altri adempimenti vigenti sinora:
    • viene introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate per coloro che eseguono i lavori "a cavallo" tra un anno e l'altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2009 e li concludono nel 2010 e contemporaneamente hanno effettuato almeno un pagamento nel 2009; per info dettagliate, cfr. Comunicazione dell'AdE alla pagina "Decreti e Normativa");
    • per le spese sostenute a partire dal 2009, la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza.
    Infine, l'ENEA sarà obbligata a fornire all'AdE i dati in proprio possesso.
  53. D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli solari per la produzione di acqua calda al servizio della mia abitazione. Poiché la Regione in cui risiedo offre un contributo a fondo perduto per la posa in opera dei pannelli, mi è sorto il dubbio se tale contributo è cumulabile con la detrazione del 55%. Chi dice di si, adducendo il disposto dell'art. 10, c. 2 del "decreto edifici" e chi di no. Potete chiarirmi le idee?
    R - Sino al 31/12/08 il cumulo era possibile, proprio perché esplicitamente consentito dall'art. 10, c. 2 del "decreto edifici": in questo caso, comunque, l'importo da portare in detrazione era al netto del contributo regionale o locale.

    Ma a decorrere dal 1/1/09, l'art. 6, c. 3 del D. Lgs. 115/08 (norma prevalente e successiva, disponibile sul nostro sito) non consente più il cumulo, fatta eccezione per i certificati bianchi e gli altri incentivi di cui al c. 4 dello stesso articolo da individuarsi con decreto ministeriale che, però al momento, non è ancora stato emanato. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2009 non è più consentito il cumulo tra detrazioni fiscali del 55% ed eventuali contributi regionali o locali per qualsiasi tipologia di intervento incentivato.
  54. D - Sto costruendo un nuovo edificio che risponde ai requisiti previsti dal comma 351 della Finanziaria 2007. So che la data di inizio lavori, utile per usufruire degli incentivi, è stata spostata dal 31/12/07 al 31/12/09 dall'art. 11, c. 6 del D. Lgs. 115/08. Desidero sapere quale è la procedura che devo seguire e quale documentazione devo approntare per godere degli incentivi previsti.
    R - Allo stato attuale, siamo ancora in attesa del decreto attuativo specifico per questo tipo di interventi, in assenza del quale si deve ritenere la norma non operante.
  55. D - Con il varo delle "linee guida", di cui al DM 26/6/09 attuativo del D. Lgs. 192/05, che introducono l'obbligo della certificazione energetica per gli
    edifici, cosa cambia per quanto riguarda la documentazione necessaria per le detrazioni del 55%? In altre parole, è ancora sufficiente compilare l'attestato
    di qualificazione energetica o è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica?

    R - In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che, ove necessario, si debba produrre e conservare
    l'attestato di certificazione energetica ma, ai soli fini delle detrazioni fiscali del 55%, si debba trasmettere all'ENEA solo l'attestato di qualificazione
    energetica attraverso il nostro sito.
Commenti
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MICHI  - Pannelli solari   |01-12-2008 17:05:54
Salve, sono un impiantista e vorrei dei chiarimenti, se possibile, sull'emissione della fattura per l'installazione di
pannelli solari (per la detrazione del 55%). In fattura va diviso l'importo del bene dalla manodopera? Va applicata
l'iva 10% su tutto l'importo della fattura? Quale decreto legge va riportato in fattura? Grazie mille.
stefania   |22-02-2009 08:52:42
ho fatto installare nella mia abitazione due pompe di calore:
1)Big inverter DC 18 HP
2)Maximo inverter DC 9HP- DC 12
HP
posso usuffruire delle detrazioni del 55% o del 36%?
ECOfficina     |22-02-2009 12:01:59
É importante che legga la FAQ dell'ENEA n.35 (riportata in questa pagina del portale ECO-domus) che spiega la differenza
tra "integrazione" e "sostituzione" del sistema di climatizzazione invernale. Per il primo non può
accedere alle detrazioni del 55%, per la seconda invece è possibile (solo previa verifica che le prestazioni rientrino
in determinati valori dati).
Potrebbe comunque accedere alla detrazione del 36% previo invio della documentazione
preposta all'Agenzia di Pescara.



ECOfficina
..soluzioni per un abitare sostenibile..
Studio di Architettura
Sostenibile
mail: ecofficina@gmail.com
Maria   |22-02-2009 08:58:56
ho fatto installare nella mia abitazione due pompe di calore cosa devo fare per avviare le procedure delle agevolazioni
fiscali? un amico mi ha detto che non posso usufruirne perchè dovevo far richiesta prima di iniziare i lavori alla
agenzia delle entrate e al comune. é vero?
ECOfficina     |22-02-2009 12:06:06
Può leggere la risposta data precedentemente alla Sig.ra Stefania.
Fabio  - 55% o solo 36%   |23-02-2009 14:41:37
Sto ristrutturando una abitazione degli anni 70. La caldaia è abbastanza recente ma vorrei sostitutire tutto l'impianto
di distribuzione (i termosifoni): posso accedere alla detrazione del 55%.
Grazie
ECOFFICINA  - fabio caldaia e termosifoni     |24-02-2009 13:54:31
lei può portare in detrazione del 55% la sostituzione del sistema di distribuzione ed erogazione (radiatori) solo se
contestualmente sostituisce la caldaia esistente con caldaia a condensazione, pompa di calore o geotermia. Le consiglio
anche di valutare un sistema di erogazione del calore migliore dal punto di vista energetico e di comfort abitativo
rispetto ai radiatori, quali possono essere i pannelli radianti (riscaldamento a pavimento, parete, soffitto, a
battiscopa).

ecofficina@gmail.com
Fabio   |24-02-2009 21:24:31
A breve farò effettuare la sostituzione degli infissi e contestualmente della "combinata" grata-persiana
(quest'ultima è una soluzione che unisce persiana e grata in un unico prodotto/telaio).
Posso chiedere la detrazione
del 55% anche per tutti e due gli "elementi" della combinata?

Dal sito dell'Enea sembra che non ci siano
problemi per la persiana (in quanto trattasi di elemento "accessorio" e viene realizzato
"contestualmente" all'infisso) mentre resta il dubbio sulla grata che è certamente elemento accessorio ma anche
di sicurezza e però risulta essere in un unico prodotto/telaio (da qui il nome di "combinata".
Grazie
ECOfficina  - "combinata" grata persiana     |06-03-2009 20:53:30
Credo che andrebbe incontro a qualche problema a giustificare la detrazione per la scelta della
"soluzione combinata".

Di fatto come ha ben detto è ammessa la detrazione della persiana, che contribuisce
all'isolamento del serramento, solo se comprata ed installata contestualmente all'infisso, ma per quanto riguarda soluzioni "altre", queste non
sarebbero accettate.

ecofficina@gmail.com
stefania   |03-03-2009 14:34:38
giorni fa vi ho esposto il mio quesito ma non ho capito dove posso trovare la risposta.
ho fatto installare nella mia
abitazione due pompe di calore:
1)Big inverter DC 18 HP
2)Maximo inverter DC 9HP- DC 12
HP
posso usuffruire delle
detrazioni del 55% o del 36%?
ECOfficina     |05-03-2009 14:29:40
la FAQ n.35 dell'ENEA si trova in questa pagina del forum in alto!

E' importante capire se ha dismesso il vecchio
impianto, lasciando solo una caldaia (o simili) per la produzione di acqua calda sanitaria e ha sostituito l'impianto di
climatizzazione invernale con le pompe di calore, oppure ha "integrato" l'impinato vecchio con le pompe di
calore. Per il primo tipo di intervento (previa verifica che le prestazioni rientrino
in determinati valori dati)
può
accedere alle detrazioni del 55%, per la seconda invece non è possibile.
Potrebbe comunque accedere alla detrazione
del 36% dopo aver inviato la documentazione
preposta all'Agenzia di Pescara (prima di iniziare i
lavori).


ECOfficina
..soluzioni per un abitare sostenibile..
Studio di Architettura
Sostenibile
mail:
ecofficina@gmail.com
Giovanni  - Comunicazione Agenzia delle Entrate   |07-03-2009 16:58:55
Qualcuno ha notizie su come fare questa benedetta comunicazione all'Agenzia delle Entrate per gli interventi eseguiti
nel 2009 ? e se il sito dell'Enea riesce entro breve a realizzare un nuovo sito apposito per questi interventi ?????HELP
ECOfficina  - giovanni_ comunicazione ade     |12-03-2009 13:33:03
caro giovanni,
stiamo tutti aspettando le modalità operative per il 2009. Credo che l'enea stesso stia aspettando la
comunicazione dell ADE per potere rendere operativo il suo sito del 2009.

ecofficina@gmail.com
paolo   |23-03-2009 12:34:57
Salve, devo ristrutturare un appartamento che al momento non ha nessun impianto di riscaldamento. La mia intenzione è di
fare un impianto con una termostufa a pellet e radiatori. Probabilmete dovrò sostituire anche le finestre e sicuramente
il portone di ingresso (da scala comune). Ho diritto alla detrazione del 55% su quale dei lavori suddetti? E i restanti
possono usufruire della detrazione del 36%.
Spero possiate chiarirmi le idee. Grazie.
ECOfficina  - per paolo     |23-03-2009 12:57:26
Caro paolo,
poichè l'appartamento non è riscaldato, non può in nessun modo fruire delle detrazioni del 55%. L'unica
eccezione sarebbe se installasse pannelli solari termici.
Dalla famosa guida alle detrazioni del 36% si evince che il
"nuovo impianto autonomo interno" di riscaldamento è detraibile al 36% purche conforme alla 31/08 (dichiarazione
di conformità degli impianti); la porta blindata interna è sempre detraibile.
Per quanto riguarda le porte e finestre in
genere, esse sono di norma manutenzione ordinaria ed in teoria non detraibili. Però, poiche sono detraibili gli
interventi finalizzati al risparmio energetico, se lei installa delle nuove finetre con valori di trasmittanza migliori
di quelli dei serramenti attuali (ed è obbligato, poichè lo prevede il decreto legislativo 311/06), può fruire della
detrazione al 36%.
Riassumendo diciamo che tutti gli interventi da lei descritti, benchè non sottoposti a denuncia
inizio attività, sono detraibili. Ovviamente dovrà farsi rilasciare dal produttore dei serramenti una attestazione che i
valori di trasmittanza termica delle finestre sono inferiori ai valori di legge previsti per la sua area
climatica.
Saluti, studio ECOfficina.

ecofficina@gmail.com
Anonimo   |23-03-2009 19:05:52
Grazie della risposta. Come sospettavo, purtroppo, il solare termico vorrei farlo in seguito per l'acqua sanitaria, (sto
infatti facendo la predisposizione), posso quindi pensare di richiedere la detrazione del 55% quando deciderò di farlo
(sempre che la legge sia la stessa, ovviamente) o è un intervento che deve far parte di una ristrutturazione?.
Grazie
ancora, saluti
Paolo
ECOfficina  - per paolo solare termico   |24-03-2009 13:14:05
caro paolo,
quando decide di fare i pannelli solari può accedere alla detrazione 55% anche solo per questo
intervento.
ecofficina@gmail.com
Francesco  - Struttura di sostegno pannelli solari   |30-03-2009 09:05:49
Vorrei installare dei pannelli solari sul mio terrazzo. Per far questo vorrei realizzare una struttura in legno di
sostegno. Tale struttura gode del 10% iva. Posso includerla nella detrazione del 55%.

Grazie
ECOfficina  - per francesco struttura     |30-03-2009 14:22:30
la struttura, poichè le serve per avere l'inclinazione ottimale al suo pannello, è detraibile, ma l'iva al 10% è
applicabile solo se si tratta di manutenzione straordinaria (cioè se l'intervento è soggetto a DIA). L'iva al 10 si
applica anche agli impianti solari, ma la struttura non fa parte dei prodotti dell'impianto solare (a quanto ho capito
lo fa fare a un falegname?).

ecofficina@gmail.com
vanni  - Isolamento a cappotto   |10-04-2009 17:06:57
Ho un permesso per ristrutturazione e ampliamento.
Piano terra con modesto ampliamento ma cambio di destinazione d?uso
da garage a salotto
A parte i costi che rientrano nella pura ristrutturazione 36%
+ ho rifatto il tetto con isolamento
tutto 55% (GIUSTO ?)
- faccio il cappotto esterno in quanto necessario ma il 55% è per l?intero immobile o solo per i
MQ del piano 1° fino al tetto?

- stessa domanda per gli infissi

Grazie
ECOfficina     |15-04-2009 17:35:15
Quello che precedentemente era accatastato come garage, di fatto lo era? veniva utilizzato come garage? non aveva un
sistema di riscalmdamento?

Se non aveva tale sistema, tutti gli interventi che insistono su questa zona della casa non
possono essere portati a detrazione al 55%.

Per quanto riguarda l'isolamento del tetto è completamente detraibile al
55%, mentre per il cappotto dovrebbe scorporare due voci, una per il piano dell'ex-garage e portare in detrazione i
lavori di questo al 36% e un'altra voce per il resto dei piani.

Stessa cosa per gli infissi, nel piano dell'ex-garage
non potrà beneficiare delle detrazioni al 55%.
ecofficina@gmail.com
vanni  - 55% ????   |15-04-2009 21:18:37
trattasi di abitazione singola piano terra (accatastati come garage) e piano 1 (camera, bagno ecc)
effettivamente il
precedente proprietario aveva gia installato il riscaldamento a metano che serviva sia il piano 1 (trasformata in zona
notte) sia il piano terra trasformato in cucina e salotto (documentazione fotografica) per tale modifica non aveva mai
provveduto al cambio di destinazione d'uso
Diego  - AIUTO URGENTE!   |11-04-2009 12:24:22
devo cambiare la caldaia con una a condensazione.

Mi chiedono un bonifico di acconto.

Ma senza ancora aver fatto la
comunicazione preventiva posso farlo per poi avere la detrazione 55%?

Grazie!

Diego
ECOfficina     |15-04-2009 17:53:26
Diciamo che non essendo ancora pronte le nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, che dovrebbero modificare
alcune procedure per avvalersi della detrazione fiscale del 55% e neppure il nuovo sito ENEA, per l?invio della
documentazione (che sarà online il 30 Aprile 2009), sarebbe meglio attendere le nuove indicazioni per poter riportare la corretta dicitura relativa al decreto di riferimento, sia sulle fatture
che sui bonifici.

ecofficina@gmail.com
paola  - informazioni   |27-04-2009 14:52:56
Buongiorno,
sono proprietaria di un piccolo condominio, la cui caldaia centralizzata si è rotta e quindi la devo
sostituire. Per poter fruire delle detrazioni o agevolazioni fiscali (e quali del 36% o del 55%?) che tipo di impianto
devo fare e come procedere? Grazie, in attesa di gentile risposta, saluto cordialmente
Paola
ecofficina  - per paola   |07-05-2009 00:34:38
per fruire della detrazione del 55% deve installare una caldaia a condensazione oppure una caldaia a biomassa oppure una
pompa di calore

studio ecofficina
ecofficina@gmail.com
alessandro  - ristrutturazione,ampliamento e nuova costruzione   |27-04-2009 15:06:11
Buongiorno,
ho un edificio a 1 piano senza tetto solo la copertura. Ora lo voglio ristrutturare ampliandolo di 1 piano
sopra e costruire ex novo un edificio accostato. Volendolo fare con materiali di nuova tecnologia relativamente alle
coibentazioni, cappotto, infissi, impianti di riscaldamento e raffrescamento, tutto ciò (ristrutturazione, ampliamento
e nuova costruzione) rientra nelle detrazioni fiscali del 36% e 55%? Nel ringraziarvi porgo cordiali saluti. Alessandro
ecofficina   |07-05-2009 00:37:24
l'ampliamento volumetrico non è agevolabile con le detrazioni del 55% o del 36%. Solo quanto riguarda la
ristrutturazione dell'edificio esistente può avere detrazione del 55% o del 36%.
I decreti sull'efficienza energetica,
comunque, obbligano il nuovo a rispettare determinati parametri di prestazioni energetiche e isolamenti.

studio
ecofficina
ecofficina@gmail.com
VANNI  - Applicazione 55%   |28-04-2009 20:38:37
Ho un permesso per ristrutturazione e ampliamento.Piano terra con modesto ampliamento ma cambio di destinazione d'uso da
garage a salotto
A parte i costi che rientrano nella pura ristrutturazione 36%, ho rifatto il tetto con isolamento
tutto 55%
- faccio il cappotto esterno in quanto necessario ma il 55% è per l'intero immobile o solo per i MQ del
piano 1° fino al tetto?
- stessa domanda per gli infissi
trattasi di abitazione singola piano terra (accatastati come
garage) e piano 1 (camera, cucina,bagno ecc)
effettivamente il precedente proprietario aveva gia installato il
riscaldamento a metano che serviva sia il piano 1 (trasformata in zona
notte) sia il piano terra trasformato in cucina
e salotto (documentazione fotografica e video adirittura su SKY..) per tale modifica non aveva mai
provveduto al cambio
di destinazione d'uso
Grazie per L'AIUTO.
ecofficina   |07-05-2009 00:46:20
LA detrazione del 55% è valida per Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano
eseguiti su unità
immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) RESIDENZIALI esistenti, di qualunque categoria
catastale,
anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l?attività d?impresa o professionale). La prova
dell?esistenza dell?edificio può essere fornita o dall?iscrizione dello stesso in catasto,
oppure dalla richiesta di
accatastamento, nonché dal pagamento dell?ICI, ove dovuta. Altra cosa necessaria per fruire delle detrazioni è che
l'immobile fosse precedentemente scaldato.
Pertanto, essendo accatastato come garage non penso che sia detraibile, in
quanto ha destinazione non residenziale.

studio ecofficina
ecofficina@gmail.com
massimo  - detrazioni 55% per climatizzatori inverter   |06-05-2009 11:36:33
ho acquistato presso un negozio di elettrodomestici tre climatizzatori inverter e la manodopera del tecnico per una
spesa di euro 2000. Ho pagato una parte in contanti (la spesa del tecnico) e il resto tramite finanziaria. Il negozio mi
ha rilasciato una fattura di 2000 euro (climatizzatori e tecnico). Posso detrarmi il 55% avendo la fattura e lo
scontrino fiscale. Massimo Palma
Fabio  - Istallazione di Pannelli solari   |07-05-2009 15:50:21
Salve vorrei sapere la procedura completa per effettuare la detrazione fiscale del 55%, per il montaggio di Pannelli
solari per la produzione di acqua calda.
Chi mi può spiegare la procedura passo passo?
Cosa devo fare per prima
cosa?
Quali sono i moduli da compilare?

Grazie cordiali saluti a tutti
ECOfficina     |07-05-2009 19:10:12
2 sono le cose essenziali da fare:

1_ inviale il modello dell'Agenzia delle Entrate,uscito oggi, per
comunicarte l'intenzione di detrarre
i lavori.
(http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebf11101accf1b5/totalone%20risp_energ.pdf)


2_ procurarsi due documenti:

doc1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del
"decreto edifici" (documento da conservare).

doc2) Scheda informativa sull'intervento realizzato chiamato allegato F(che può ompilare da solo al sito dell'ENEA
- http://finanziaria2009.acs.enea.it/ - , previa registrazione ed inviarla).

I pannelli possono essere anche
pannelli in autocostruzione, ma devono essere installati solo dopo aver ottenuto un attestato di partecipazione ad
un corso di autocostruzione.

Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto
dall'art. 8 del "decreto edifici".
Spero di essere stata sufficientemente chiara.

Cordiali
Saluti

ECOfficina
studio di architettura sostenibile
Paolo   |08-05-2009 19:55:33
In riferimento al link uscito oggi dell'Agenzia delle Entrate, mi pare che questo faccia riferimento solo al caso di
spese appartenenti a più periodi di imposta! Se le opere avvengono tutte nello stesso periodo di imposta non è
necessaria la comunicazione e solo l'invio all'ENEA. Mi sbaglio???

Grazie
Paolo
ECOfficina  - re:     |11-05-2009 12:30:11
Da oora in poi sarà necessario sempre inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

"Il modello deve essere utilizzato:

* dai contribuenti
che intendono fruire della detrazione d?imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d?imposta
precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo
d?imposta;
* per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;"


Questa novità è stata introdotta dopo il decreto anticrisi.

ECOfficina
Studio di
architettura sostenibile
ecofficina@gmail.com
ECOfficina  - errata corrige     |18-05-2009 11:13:40
Sará necessario inviare la documentazione all'Agenzia delle Entrate, per le persone fisiche, solo per quei lavori che
sono iniziati nel 2009 e che si concluderanno nel
2010.
Per quanto riguarda sia quelli iniziati e conclusi a cavallo
degli anni 2008-2009, sia quelli iniziati e econclusi
nel 2009 non é necessaria la
comunicazione.

ECOfficina
ecofficinagmail.com
Paolo   |12-05-2009 19:06:09
Mi pare una lettura scorretta di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate.
Il loro comunicato stampa, come pure le
istruzioni parlano chiaramente di tale necessità SOLO per lavori su più periodi di
imposta

www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebf14a01b33234c/106_Com%20st%20Risparmio%20energetico%20070509.
pdf

Nel comunicato viene scritto:
"La comunicazione non dovrà essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi
nel medesimo periodo d?imposta, né con riferimento ai periodi d?imposta in cui non sono state sostenute spese. Resta
ovviamente fermo l?obbligo di comunicazione di fine lavori all?ENEA, che trasmetterà in via telematica all?Agenzia delle
Entrate i dati in proprio possesso."

Mi sembra quindi chiaro che non debba essere fatta alcuna comunicazione perchè
i dati vengono trasmessi direttamente dall'ENEA!

Questo almeno è quello che ho capito io leggendo comunicato stampa ed
istruzioni e pagina sul sito agenziaentrate.it dove sono riportate le parole del precedente messaggio, ma anche:
"La
comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d?imposta, né per i
periodi d?imposta in cui non sono state sostenute spese."
Un saluto

Paolo
ECOfficina  - comunicazione agenzia delle entrate     |18-05-2009 11:11:38
É corretto quello che dici tu.
Gli unici lavori da comunicare sono quelli iniziati nel 2009 e che si concluderanno nel
2010.
Per quanto riguarda sia quelli iniziati e conclusi a cavallo degli anni 2008-2009, sia quelli iniziati e econclusi
nel 2009 non é necessaria la comunicazione.

ECOfficina
ecofficinagmail.com
Giuseppe   |02-06-2009 12:40:02
la casa dove vivo è di mio padre, sto ristrutturando casa, cambio porte ed infissi, già c'è sistemna di riscaldamento a
metano, non ho chiesto DIA o altro, posso io beneficiare della detrazione fiscale del 55% non essendo il propietario e
non avendo nessun contratto di loco... grazie
ECOfficina  - giuseppe     |10-06-2009 14:53:40
si guardi la guida alla detrazione dell'agenzia, il beneficio può essere esteso a parenti se hanno qualche diritto
sull'immobile..lei non ha la residenza li? può sentire un commercialista, in effetti ci vive e ha sostenuto le spese,
quindi ha diritto alla detrazione essendo il figlio del proprietario
la dia per gli interventi di manutenzione
straordinaria non è necessaria
studio ecofficina
ecoffician@gmail.com
Giuseppe   |10-06-2009 15:13:22

grazie per la risposta esaustiva, la residenza è la stessa
fabio0001  - rimozione impianti prima della scadenza detrazione   |02-06-2009 17:09:35
Possiedo un abitazione con abitabilità, sarei intenzionato ad installare impianto termosolare per produzione acqua calda
ed anche sostituzione dei serramenti. Vi è la possibilità ( tra circa 2-3 anni ) che debba procedere alla rimozione
dell'impianto e dei serramenti in quanto se mi verrà dato permesso di costruire procederò alla demolizione
e ricostruzione (sopraelevazione con sostanziale incremento di cubatura )dell'edificio ( riciclerei sia l'impianto che i
serramenti ), dal momento che rimuovo gli impianti prima della conclusione della detrazione fiscale, perdo tale
beneficio o comunque in quanto ho sostenuto la spesa ed effettuato il lavoro posso continuare ad avvalermi della
detrazione fiscale?
ECOfficina     |10-06-2009 14:55:06
pe questo tipo di casi particolarissimi, è meglio sentire le agenzia delle entrate
studio
ecofficina

ecofficina@gmail.com
Fabio  - SolareTermico   |03-06-2009 01:51:24
Buongiorno, vivo in un centro storico, e sarei intenzionato a installare un impianto solare termico (a circolazione
forzata),però visto che il mio comune non ha attuato un piano edilizio in merito non mi viene concessa la DIA per
effettuare i lavori, e di conseguenza non posso usufruire della detrazione del 55%.Allora la domanda era: c'è una via
d'uscita per accedere alla detrazione in mancanza di una regolamentazione comunale??
Grazie Fabio
ECOfficina     |10-06-2009 15:06:50
innanzitutto l'installazione di pannelli solri non è più sioggetta a dia ai sensi del DL 115 del 2008, articolo 11
comma 3
a maggior ragione se non ha attuato una definizioane specifica
se si trova in lazio o friuli venezia giulia
anche le elggi regionali prevedono al semplificazione
vada a parlare con l'ufficio tecnico portandosi dietro la
legge
da

studio ECOfficina

ecofficina@gmail.com
Fabio   |16-06-2009 03:32:20
La ringrazio è stato/a molto esaudiente nella Sua risposta è proprio quello che volevo
sapere...........
buon lavoro e grazie
Fabio.
EBK  - Solare Termico     |05-06-2009 16:19:06
Per installare un sistema solare, se la zona non è soggetta a vincolo paesaggistico (Soprintendenza), basta una
comunicazione in comune.
Sarò lieto di darLe maggiori informazioni. Mi contatti.
Roberto  - attestazione lavori non ultimati   |08-06-2009 22:05:33
Buon giorno,
volevo cortesemente qualche chiarimento in merito all'attestazione per lavori non ultimati per
poter cominciare a detrarre prima del colaudo.... a chi va inviato? c'è un modulo predisposto?
riporto sotto
estratto da FAQ a cui si fa riferimento "solo quanto pagato nel 2007 potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi
del giugno 2008, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4
c. 1-quater)"

Grazie mille
Roberto
ECOfficina  - attestazione per roberto     |10-06-2009 15:08:42
basta fare una autocsrtificazione in cui si dichiara che i lavori sono stati iniziati in data tal dei tali, che non sono
stati ultimati al 31 dicembre 2008 e che saranno terminati nel 2009, pertanto si richeide la detrazione delle spese
sostenute nel 2008.

studio ECOfficina

ecofficina@gmail.com
Fabio   |17-06-2009 09:46:54
Ho intenzione di installare un box doccia con idromassaggio e l'installatore mi ha consigliato di aderire alla
detrazione del 36% ma non trovo da nessuna parte che sia possibile farlo anche per questo tipo di ristrutturazione.
Qualcuno mi sa dire se è realmente fattibile e che tipo di documentazione bisogna produrre?
Grazie infinite.
ecofficina     |18-06-2009 18:01:35
ripetiamo per l'ennesima volta: consultare la guida che ha predisposto l'agenzia delle entrate, alla fine c'è l'elenco
di tutte le cose che pssono essere detratte

alla voce "sanitari" c'è scritto che è detraibile la Riparazione di
apparecchi sanitari e opere
edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)

lei installa una cosa nuova, epr di più in
manutenzion e ordinaria, pertanto non è detraibile nostro avviso
studio ecofficina
ecofficina@gmail.com
Rachele  - quale iva?   |17-06-2009 11:15:46
Ho ordinato nuovi infissi in sostituzione di 5 finestre in alluminio anodizzato degli anni 70, ho dovuto fornire io
all'artigiano tutta la documentazione per potermi preparare i documenti giusti per la detrazione al 55%, la sua domanda
a questo punto è :con la detrazione in oggetto gli infissi si pagano con l'IVA al 20% oppure c'è una IVA agevolata? Vi
scrivo perchè non è chiara la risposta data alla FAQ relativa
ecofficina     |18-06-2009 18:10:30
guardi, sull'iva al 10% o al 20% c'è una tale confusione...
in ogni caso l'iva agevolata spetta per interventi di
mantuenzione ordinaria ed oltre, lei nel caso ricadrebbe nella manutenzione ordinaria
però...
gli infissi rientrano nei
beni significativi, quindi con un calcolo molto complesso bisogna scorporare una parte di fattura soggetta al 10 ed una
parte soggetta al 20
in ogni caso, bisogna indicare in fattura fornitura separata da posa in opera
(se ci scrive
privatamente le mandiamo della documentazione)

l'agenzia delle entrate ad un certo punto ha detto che per la
detrazione 55% non vale lo stesso discorso che per la detrazione 36% (manodopera e fornitura separate, ecc ecc)e quindi
come fare a calcolare il bene significativo (il cui calcolo si basava proprio sulla distinzione delle due voci)?

il mio
consiglio è di andare all'ufficio dell'agenzia delle entrate, per essere certi di oeprare nel modo giusto. Mi chiedo
perchè non facciano una nota univoca per dirimere questi dubbi di natura fiscale.
ecofficina@gmail.com
Sandra Gozzi  - Sostituzione impianto climatizzazione invernale e   |17-06-2009 22:25:09
Ho sostituito l'impianto di condizionamento invernale con una caldaia a condensazione e nello stesso pacchetto abbiamo
acquistato e installato i pannalli solari per la produzione dell'acqua calda. Ora il problema è la fattura,
l'installatore è in difficoltà a fare 2 fatture separate in quanto i materiali usati non sono così facilmente
scorporabili cosa è stato usato per uno e cosa per l'altro ... il commercialista dice che è indispensabile fare due
fatture, è vero, come si devono comportare, all'ene i due importi vanno comunicati seoparatamente?
ecofficina     |18-06-2009 18:03:16
non mi risulta che siano necessarie due fatture in quanto si detraggono allo stesso modo la caldaia ed il pannello (al
55%) e inoltre l'invio all'enea è unico per i due interventi
non ho letto da nessuna parte di questa necessità
luca  - pompe di calore   |22-06-2009 11:35:14
salve,
nel mio appartamento vorrei installare alcuni climatizzatori dotati di pompe di calore ma non di inverter. Si
tratta di una prima installazione, non di una sostituzione.
Ho letto che potrei usufruire delle agevolazioni del 36%.

Non ho ben chiaro però se, per questo lavoro, devo presentare preventivamente la DIA (e se si, QUANTO TEMPO PRIMA) e
la comunicazione all'ASL.
grazie, cordiali saluti
Anonimo  - per luca pdc     |23-06-2009 22:01:15
si può detrarre
non deve inviare dia in quanto manutenzione ordinaria, nè comunicazione ASL (necessaria solo se rientra
nella legge sulla sicurezza, ovvero se intervengono 2 imprese)

studio ecofficina
giuseppe  - Passaggio da Impianto centralizzato condominiale a   |23-06-2009 16:30:49
Buongiorno dovendo ristrutturare un appartamento al 4° piano circondato da 4 lati da altri appartamenti e dovendo
procedere al completo rifacimento degli impianti di climatizzazione invernale passando da un sistema centralizzato di
condominio ad uno indipendente con caldaia a condensazione, con il completo rifacimento delle tubature si ha diritto
alla detrazione del 55% irpef?
Grazie
giuseppe
enrico   |24-06-2009 11:29:34
anche a me interessa lo stesso argomento....
grazie
enrico
ECOfficina  - Passaggio da Impianto centralizzato condominiale a     |24-06-2009 12:21:16
Il passaggio da impianto centralizzato ad impianto autonomo non è MAI detraibile al 55%, perchè di fatto aumenta i consumi energetici ed economici (per quanto questa informazione non riesce a passare facilmente!! detto banalmente:
è ovvio che una sola efficiente caldaia è più prestante che tante piccole caldaiette e che le spese di manutenzione
della stessa sono suddivise tra tutti). Piuttosto in una condizione di impianto centralizzato è possibile
intervenire con dei contabilizzatori di calore e valvole termostatiche. I primi rilevano il consumo di ogni
termosifone, le seconde permettono la regolazione della temperatura ambiente. La valvola raffredda il termosifone
qualora l?ambiente abbia raggiunto la temperatura programmata e lo riscalda di nuovo quando necessario. In questa
maniera si regola la temperatura in ogni unità immobiliare e si possono suddividere le spese in proporzione a quanto ciascuno consuma.
Questi interventi sono semplici e comportano una spesa contenuta a fronte di risparmi fino al 40%.

ECOfficina
Studio di Architettura
ecofficina@gmail.com
Emanuele  - attestato di qualificazione energetica   |29-06-2009 08:40:32
COme faccio a calcolare l'EPI di un locale commerciale di circa 40 mq non dotato di alcun impianto di riscaldamento?
Anonimo  - re: Passaggio da Impianto centralizzato condominia   |29-06-2009 15:52:29
ECOfficina ha scritto:
Il passaggio da impianto centralizzato ad impianto autonomo non è MAI detraibile al 55%, perchè di fatto aumenta i consumi energetici ed economici (per quanto questa informazione non riesce a passare facilmente!! detto banalmente:
è ovvio che una sola efficiente caldaia è più prestante che tante piccole caldaiette e che le spese di manutenzione
della stessa sono suddivise tra tutti). Piuttosto in una condizione di impianto centralizzato è possibile
intervenire con dei contabilizzatori di calore e valvole termostatiche. I primi rilevano il consumo di ogni
termosifone, le seconde permettono la regolazione della temperatura ambiente. La valvola raffredda il termosifone
qualora l?ambiente abbia raggiunto la temperatura programmata e lo riscalda di nuovo quando necessario. In questa
maniera si regola la temperatura in ogni unità immobiliare e si possono suddividere le spese in proporzione a quanto ciascuno consuma.
Questi interventi sono semplici e comportano una spesa contenuta a fronte di risparmi fino al 40%.

ECOfficina
Studio di Architettura
ecofficina@gmail.com



ma il mio appartamento è uno degli ultimi se non l'ultimo a dover procedere al distacco
dall'impianto centralizzato che di fatto non lo è più
ecofficina  - per anonimo passaggio da centralizzato ad autonomo   |01-07-2009 21:43:13
personalmente credo che la detrazione non sia applicabile in quanto comunque siete passati da riscaldamento
centralizzato a autonomo; per questo caso particolare le consiglio di scrivere allo staff dell'enea negli orari in cui
appare il disco verde, sito
efficienzaenergetica.acs.enea.it
antonio  - Ristrutturazione prima casa   |29-06-2009 16:05:26
Salve a tutti,
Volevo alcuni chiarimenti visto che la normativa non è poi così tanto chiara.
Sono proprietario di una
abitazione da ristrutturare (non ci abito) però ho la residenza nello stesso comune. Ora il problema che ho è questo,
volendo sfruttare il 55% mi chiedo se posso effettuare lavori che riguardano l'immobile nel suo complesso. Ad esempio
dovrei rifare i solai, le pareti e le finestre.
ecofficina  - per antonio   |30-06-2009 14:13:06
può effettuare lavori nel suo complesso, se è proprietario, e
- scaricarseli secondo le diverse voci, ad esempio
sostiuzione finestre, isolamento pareti ecc (sempre che pareti e solai e finestre confinino con ambienti non
riscaldati)
- se fa una serie di interventi che migliorano complessivamente del 20% il fabbisogno limite imposto dalla
legge 311 riferita le nuove costruzioni


ECOfficina
Studio di Architettura
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stefania  - comunicazione   |03-07-2009 18:59:50
buongiorno la comunicazione all'Agenzia delle entrate relativa ai lavori sul risparmio energetico in che casi deve
essere fatta? e quando? grazie! Stefania
ECOfficina  - per stefania   |08-07-2009 19:39:49
nel caso in cui i lavori siano iniziati nel 2009 e finiti nel 2010

ECOfficina
Studio di
Architettura
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stefania 74  - sottotetto   |15-07-2009 16:17:29
Buonasera,
sto valutando ri ristrutturare il sottotetto tramite sovraelevazione e cambio copertura. a oggi non è
riscaldato.Non sarebbe un nuovo appartamento ma un continuo dell'appartamento al piano di sotto.
Chiedo questo.
Se io
nel 2009 apro una dia e faccio lavori di ristrutturazione facendo anche l'impianto di riscaldamento, idraulico ed
elettrico usufruendo delle agevolazione del 36% e poi chiudo i lavori. a metà del 2010 cambio il tetto e alzo di un
metro le pareti esterne, questi lavori rientrerebbero nell'agevolazione del 55%?
Grazie
ecofficina  - per stefania ampliamento sottotetto   |20-07-2009 15:55:32
Cara signora non ho capito molto bene la domanda. Lei fa una dia per cambio di destinazione d'uso, includendo anche il
piano di sopra? Se si, sia che lo faccia prima, che dopo, per la legge 311 e 192 questo è considerato ampliamento,
sottoposto alla legislazione energetica e quindi dovrà obbligatoriamente sottostare alle normative obbligatorie, seppur
parziali, per le niuove costruzioni. Dovrà allegare al PDC o DIA una relazione tecnica conforme alla 311 e 192 in cui si
evince che la ristrutturazione sottosta alle normative sull'efficienza energetica (isolaemnto dei muri e del tetto,
efficienza del sistea di distribuzione, fabb energ globale). Alla fine un tecnico dovrà redigere la certificazione
energetica. Infatti il cambio di destinazione d'uso (non credo che il suo sottotettos ia accatastato come residenziale)
è considerata dalla legislazione urbanistica nuova costruzione (anche se la "costruzione " c'è già).

ecofficina@gmail.com
stefania  - ampliamento sottotetto   |20-07-2009 17:32:34
Buonasera,
quanto ho formulato la domanda non avevo tutte le infomazioni. Adesso ne ho un po' di più ma le idee
rimangono confuse. Vediamo se mi potete dare una mano.
La sovraelevazione riguarderà una sola parte del sottotetto. Il
resto rimarrà ad uso accessorio (inferiore ai 2.40 mt).
Leggo sulla dispensa dell'agenzia delle entrate che gli
ampliamenti, purchè non costituiscano nuovo appartamento, rientrano nelle agevolazioni del 36%. E' giusto?
Inoltre, se
metto un impianto con pannelli solari rientra nel 55%?
Non c'è nessuna maniera per far rientrare nel 55% la
sostituzione del tetto?
Grazie ancora per la collaborazione
Saluti

Stefania
ECOfficina   |24-07-2009 14:32:03
cara stefania,
vediamo se ho capito io. Lei rialza il tetto ma tutto il locale rimane accessorio, senza avere
l'abitabilita'?
Allora direi proprio che il 55% non le spetta in quanto si da solo ai tetti sopra locali riscaldati.
Mi
sembra strano che il comune accetti una sopraelevazione, con impianti e riscaldamento, e contemporaneamente rimanga un
locale accessorio....
Per quanto riguarda la guida dell'agenzia delle entrate, se riporta la frase che cita, allora
segua le sue indicazioni.
L'impianto a pannelli solari lo può detrarre al 55% se va a servire l'appartamento
riscaldato.

ECOfficina
Studio di
Architettura
ecofficina@gmail.com
Antonella   |24-07-2009 15:28:00
Buongiorno, vorrei cortesemente avere delle informazioni:
sono conproprietaria con mio marito di un appartamento con
sovrastante sottotetto raggiunto da una scala esterna di proprietà, stiamo valutando se vendere l'appartamento e rendere
appramento la parte sopra creando una mansarda abitabile coi rispettivi abbaini e quant'altro.Vorrei sapere se rientrano
nelle detrazioni i lavori di ristrutturazione(tutti gli impianti, i pavimenti etc.) Poichè rifacciamo completamente il
tetto abbiamointenzione di mettere dei pannelli solari con caldaia a condenzasione e riscaldamento a pavimento.Come
dobbiamo muoverci?Dobbiamo fare qualche particolare domanda?Possiamo detrarre qualcosa visto che la spesa si aggirerà
intorno alle 120.000 euro?Inoltre una domanda forse anche da ignorante, ma osso detrarre solo quello che abbiamo versato
d'irpef lavorando in regola o la detrazione e' la percentuale in base al costo ?GRAZIE X LA PAZIENZA E PER LA RISPOSTA
marco  - ristrutturazione e sopraelevazione: nuova centrale   |30-07-2009 09:42:48
Ciao a tutti,
ho ottenuno una licenza edilizia per la ristrutturazione e sopraelevazione di un immobile residenziale.
In
poche parole da un solo piano terra con una sola unità abitiva si aggiunge un piano con relativa unità
abitativa.
Rifacimento totale della centrale termica che diventa condominiale e a biomassa.
Se ho capito bene il 55% lo
posso detrarre solo in riferimento all'esistente (appartamento a piano terra) ma come faccio a calcolare la percentuale
di spesa detraibile?
Stessa cosa per i pannelli solari termici?

Ciao e grazie
ECOfficina  - re a marco     |07-08-2009 13:42:32
Quello che dici è corretto, può detrarre solo i lavori relativi all'esistente e potrà detrarre:
- la spesa della
centrale termica,
- i lavori dell'impianto relativo al piano terra (compresi i terminali scaldanti)
- e la manodopera
di tutti questi.
Sarà il suo impiantista a fare le dovute proporzioni. (spesa realtiva al piano terra e spesa relativa
al piano superiore).

Il pannello solare termico lo può detrarre in toto e sempre.

ECOfficina
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silvia  - detrazione su centri commerciali   |26-08-2009 15:45:59
Ciao A tutti, sapete dirmi il dove posso ptrovare l'articolo che dice che i centri commerciali anche se fanno interventi
di riqualificazione non possono godere dell'incentivo 55%? Grazie
ANNA TUFANO  - Sostiutzione pompe calore   |31-08-2009 20:32:57
Salve,
Ho sostituito delle pompe di calore ad alto consumo con nuove pompe di calre a basso consumo energetico.
Ho
diritto alla detrazione del 55%?
Dove posso trovare delle indicazioni per il calcolo del risparmio energetico
dell'allegato E?
ecofficina  - per anna tufano pdc   |14-09-2009 16:19:44
si se le sue pompe di calore possiedono i valori minimi di COP ed EER indicati dai decreti attuativi pubblicati nel
2008.
Deve farsi dare la certificazione dalla ditta che le ha fornito le pdc e farsi fare una asseverazioned a un
tecnico abilitato.

Per l'allegato E, il calcolo del risparmio energetico non dovrebbe essere più necessario se gli
interventi sono statie eseguiti dopo il 15 agosto 2009, in quanto è scattata la procedura semplificata. Poichè però è
rimasta la vecchia modulistica, ovvero l'allegato E, l'unica cosa è fare una domanda all'enea tramite la pagina di
contatto sul sito efficienzaenergetica.acs.enea.it

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ugo  - DETRAZIONE 55% edificio esistente   |14-09-2009 09:35:49
salve,
dovrei fare la detrazione del 55% per l'istallazione di pannelli solari, non è necessario fare una dia? lA
detrazione è valida per edifc esistenti anche accatastati nel 2008?? Qual'è la normativa che lo vieta?
ecofficina  - per ugo   |14-09-2009 16:22:44
data la normativa regionale, dovrebbe verificare che cosa è vigente da lei. la regione liguria, ad esempio, ha abolito
la dia ma ha messo una comunciazione obbligatoria con relazione tecnica asseverata e grafici.

La detrazione è valida
per gli edifici che, AL MOMENTO dell'esecuzione dei lavori, risultino accatastati o in regola con l'ici. Per questo
aspetto basta leggere le faq del sito dell'enea
efficienzaenergetica.acs.enea.it

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Agudio  - Preventivi     |14-09-2009 12:56:04
Per preventivi: http://www.certificazioneenergeticaregionale.it/
ugo  - DETRAZIONE 55% EDIFICIO ESISTENTE   |14-09-2009 17:49:29
sono in Regione Lombardia, quindi niente dia per pannelli solari.....

Leggendo la normativa e i chiarimenti (FAQ e
vademecum ) dell?enea, si evince che l?immobile deve essere accatastato al momento della richiesta della detrazione,
quindi se ho un immobile accatastato nel 2008, posso detrarre il 55% per l?istallazione di pannelli solari; Chiamando
al servizio telefonico enea ( adconsum), però qualche operatore afferma che l?immobile deve essere accatastato al
momento dell?entrata in vigore della legge, quindi al 31/12/2007 ? vi risulta?
ecofficina   |18-09-2009 11:40:11
in qiuesti casi molto specifici conviene mandare una mail dalla pagina dei contatti di efficienzaenergetica.acs.enea.it
perchè il personale dell'adiconsum è esterno, è meglio farsi dare una risposta specifica dall'enea

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Riccardo Sun  - Impianto fotovoltaico e pompa di calore   |16-09-2009 23:14:52
Gentili Signori,
sto installando un impianto FV sul tetto di casa e una pompa di calore elettrica ad alta
efficienza.
So che, essendo la seconda un'opera che migliora la prestazione energetica dell'edificio, posso ottenere un
premio sulla tariffa incentivante (conto energia) pari alla metà del miglioramento dell'indice di prestaz. energetica
(milgioramento minimo di quest'ultimo 10%).
Mi chiedo:
posso anche avere la detrazione del 55% sulla pompa di
calore?
Grazie mille
ecofficina   |18-09-2009 11:40:50
si certo

ECOfficina
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Giordano  - Instalatore   |17-09-2009 21:47:29
Buonasera!
Sono un instalatore idraulico. Ho sostituito il vecchio impianto di climatizazione con modello a pompa di
calore inverter a basso consumo. Mi hanno richiesto la modulistica per la detrazione fiscale del 55%. Questa modulistica
competerebbe al installatore oppure al direto interesato?? Se compete al instalatore, mi potrebbe dire la procedura e
dove trovare i moduli??
Grazie, Giordano
ecofficina   |18-09-2009 11:44:38
lei come installatore deve fornire le fatture e la dichiarazione di conformità, valida per determinare la fine lavori, e
le caratteristiche della macchina).
In genere tocca a colui che fa l'intervento trovare un tecnico che cura la pratica
(c'è bisogno di un tecnico abilitato per la redazione dell'asseverazione).
Non c'è una regola precisa, alcuni
installatori offrono anche il "servizio 55%", altri lo demandano al cliente.
Per ulteriori approfondimenti può
contattarci privatamente

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monica  - Infissi detrazione 55%   |27-09-2009 11:16:41
Sto eseguendo la detrazione dell 55% sul sito dell'enea e mi chiedono di dichiarare le spese al netto delle spese
professinali(prodotti) cosa devo indicare? cosa significa?
giovanni   |27-09-2009 17:39:50
Significa che devi mettere l'importo della fattura degli infissi.....mentre nella riga di sotto devi aggiungere
l'importo della tua parcella professionale
monica  - infissi detrazione 55%   |29-09-2009 18:03:14
Grazie mille! Quindi significa che essendo io quella che chiede la detrazione e che effettua la richiesta all'enea devo
dichiarare zero nelle spese professionali è corretto?
Un ulteriore in formazione essendo in due proprietari
dell'immobili avendo quindi il 50 % ognuno e fattura intestata a due persone che pagano devo fare due richieste all'enea
per ogni proprietario e quindi per ogni appartamento quindi totale 4 richieste o solamente 2 mettendo appartamento
contitolato???Gli appartamenti sono 2 ed ogni prorpietario ha il 50 % di appartamneto.. Son nel pallone...
javascript:JOSC_emoticon(""
ECOfficina  - per monica   |30-09-2009 15:27:53
esatto

se la fattura è unica, fare un solo invio e scrvere detrazione richiesta anche per conto di altri

se le fatture
sono due fare due invii e anche in quela caso mettere detrazione richiesta anche per conto di altri

attenzione, ogni
fattura e ogni pagamento dovrà essere fatto da ognuno
(es: casa di mario ed elena, fattura intestata a mario ed elena,
pagamento fatto o da conto cointestato di mario ed elena, o 50& da conto di mario e 50 da conto di elena)

ECOfficina
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monica  - infissi detrazione 55%   |30-09-2009 18:41:03
e se invece la fattura è stata pagata dal conto di uno solo? perchè soldi messi in un conto per facilitare il
bonifico??

Grazie mille per le pronte risposte!
monica  - re: infissi detrazione 55%   |30-09-2009 19:29:28
[quote=monica]e se invece la fattura è stata pagata dal conto di uno solo? perchè soldi messi in un conto per facilitare
il bonifico?? Oppure è meglio che a questo punto detragga solo uno dei proprietari cioè a quello che è intestato il
conto dove è stato effetuato il bonifico sebbene le fatture riportino 2 intestatari?

Grazie mille per le pronte
risposte!
Anonimo   |11-10-2009 10:17:18
si faccia cambiare la fattura intestandola solo a chi ha pagato. solo lui potràd etrarre.
per specifiche fiscali è
meglio che fissi un appuntamento con gli uffici dell'agenzia delle entrate

ECOfficina
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monica  - infissi - spese profesionali   |27-09-2009 11:22:01
Salve sto eseguendo la detrazione degli infissi sul sito dell'enea e mi chiedono di indicare il netto delle spese
profettinali (prodotti) cosa significa???
Grazie
MIMMO  - DETRAZIONE 36 0 55 %?   |03-10-2009 19:41:42
DEVO INSTALLARE IN CASA DI AFFITTO DI MIA MADRE UNA POMPA DI CALORE INVERTER CLASSE A, VORREI SAPERE SE POSSO IO FIGLIO
DIMORANTE CON LEI IN QUANTO LA ASSISTO DA DIVERSI ANNI, USUFRUIRE DELLA DETRAZIONI FISCALI (36 0 55 %, E DELL'IVA AL 10
%)E DLL'IVA AGEVOLATA; SE E' NECCSSARIA LA RESIDENZA POSSO AUTOCERTIFICARE CHE DIMORO ABITUALMENTE CON LEI PER
ASSISTERLA?
GRAZIE.
ECOfficina     |13-10-2009 18:01:04
Per usufruire della detrazione del 55% per la pompa di calore, questa deve sostituire l'impianto precedente e deve
verificare che COP e EER dell'articolo rientrino nei i limiti di COP e EER del DM 07/04/08. Dopodichè se sarà lei a
pagarne la spesa, con relativo bonifico specifico per il 55%, può assolutamente detrarne la spesa senza alcun tipo di
dimostrazione aggiuntiva, l'importante è che la fattura sia fatta a suo nome.
Potrebbe comunque accedere alla detrazione
del 36% dopo aver inviato la documentazione preposta all'Agenzia di Pescara (prima di iniziare i lavori).

Per ulteriori
dettagli può contattarci direttamente.

ECOfficina
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mimmo  - detrazione 36 0 55% ?   |04-10-2009 17:28:37
Devo installare in casa di affitto di mia madre una pompa di calore inverter classe A, vorrei sapere se io figlio
dimorante con lei in quanto la assisto da diversi anni posso usufruire delle detrazioni fiscali(36 0 55% e dell'iva al
10%), e se è neccessaria la residenza in alternatia mi hanno detto che in base circolare n. 12 del 1980 l'allora
ministero delle finanze posso autocertificare il domicilio. grazie a chi mi vuol dare dei suggerimenti.
francesca  - detrazione infissi 55%   |10-10-2009 11:17:59
buongiorno!

Sto ultimando una casa per la quale ho ottenuto licenza di costruzione nel 2007 in cui devo montare gli
infissi+persiane esterne posso usufruire della detrazione considerando che la casa è accatastata dal 2009?

attendo
risposta,grazie
ECOfficina     |13-10-2009 18:03:21
Se non sta sostituendo nulla, quindi se non si tratta di una ristrutturazione, ma sta completando l'installazione, non
può usufruire della detrazione.

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francesca   |10-10-2009 11:24:19
continua msg di prima:

vorrei inoltre installare pannelli solari e pavimento radiante,posso usufruire della
detrazione? GRAZIE
ECOfficina     |13-10-2009 18:28:06
Sull'installazione del solare termico può sempre usufruire della detrazione del 55%, anche nel caso di pannelli solari
autocostruiti, a patto che la sua casa sia già accatastata e paghi l'ICI se dovuta. Per il riscaldamento a pavimento si
tratterebbe sempre di una realizzazione ex-novo e non ristrutturazione, perciò non avrebbe diritto alle
detrazioni.

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Iacopo  - Solaio e pavimento   |11-10-2009 16:42:47
Volevo coibentare il solai che dividono gli ambienti riscaldati dal sottotetto e dalle cantine, mi confermate che per
rientrare nelle detrazioni del 55% tali solai devono rispettare le indicazioni della "tabella 3" per solai e
pavimenti. grazie
ECOfficina     |13-10-2009 18:37:03
Deve fare attenzione ai valori della trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali ed inclinate del DM
11/03/08 allegato B tabella 1 (con valori validi fino al 31 dicembre 2009) e tabella 2 (per valori validi dal 1 gennaio
2009).

Se Le servono ulteriori chiarimenti può contattarci direttamente.

ECOfficina
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manuel  - Caldaia Condensazione - Condominio   |28-10-2009 12:38:30
La mia amministratrice ha fatto installare una caldaia nuova a condensazione in sostituzione di una meno efficiente e
rotta come "deliberato" in assemblea del condominio. dico "deliberato" perch? ci era stato mostrato un
prospetto e poi ? stato fatto tutt'altro....Comunque...
Costo 57.000 euro + IVA. E' compreso nel costo anche le nuove
canne fumarie e ripartitori di calore sui singoli elementi. L'impianto ? quello vecchio.
Per non pagare subito 57000
euro ha fatto partire un contratto annuale di 18.000 + IVA per 15 anni con la societ? che ha eseguito l'installazione.
Loro sono anche fornitori di Gas.
In questi 18000 euro + IVA pertanto ? compreso il costo installazione caldaia,
smaltimento della vecchia, messa a norma del locale caldaia, manutenzione, assistenza, garanzia e naturalmente il GAS.
Naturalmente il gas compreso nei 18000 euro ? quello basato sulla stima dell'anno precedente con la vecchia caldaia.
Quindi ? previsto il conguaglio relativo il gas.
L'amministratrice e la ditta installatrice dicono che non si pu? fare
il recupero del 55% o del 36% perch? non essendo stata fatta la fattura al condominio. Se vogliamo il recupero del 55%
seguir? fattura ma dobbiamo pagare 57.000 euro subito. Seguir? poi un contratto sostitutivo pi? basso di quello
stipulato, in cui verr? tolta la componente installazione e fornitura della caldaia.
E' possibile che non si possa fare
il recupero del 55% ?...
Anonimo   |15-11-2009 11:53:00
non riesco a capire anche perchè sono riportati male i segni grafici
per cose molto complicate suggerisco di parlare con
l'agenzia delle entrate
Giancarlo  - ristrutturazione casa   |28-10-2009 17:10:38
Buona sera.
Sono proprietario di una casa in un centro storico, e ho intrapreso una ristrutturazione completa.
La casa
era riscaldata con stufa a kerosene e camino a legna.
Io devo, tra gli altri interventi (solai, facciate, ecc.):
-
fare impianto di riscaldamento a metano
- rifare il tetto rendendo abitabile il piano mansarda (la casa è su 3
piani)
- rifare infissi e portone di ingresso
Di questi interventi, tutti ad ogni modo agevolabili con il 36%, almeno
la sostituzione degli infissi e il portoncino possono accedere al 55%?
Grazie e buona sera.
Anonimo  - per giancarlo ristrutturazione casa   |15-11-2009 11:42:05
rispondo via via

fare impianto di riscaldamento a metano
agevolabile se lei mette una caldaia acondensazione (altamente
raccomadnata) le consiglio anche visto che sta facedno i lavori e non li rifarà più per molto tempo, di valutare il
riscaldamento a pavimento (parimenti detraibile se cambia la caldaia)
- rifare il tetto rendendo abitabile il piano
mansarda (la casa è su 3
piani)
in questo caso no, perchè prima non era abitabile quindi si configura come nuova
costruzione. le ricordo che lei è obbligata a fare un isolamento a norma, ai sensi della elgge 311/06.
- rifare infissi
e portone di ingresso
detraibili gli infissi nelle zone precedentemente scaldate ed abitabili. portone di ingresso
detraibile solo se confina con esterno o ambiente
nonriscaldato

ECOfficina
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maria  - ristrutturazione con riaccatastamento e vari propr   |29-10-2009 12:20:48
vorrei sapere se si può applicare la detrazione 55% alle spese fatte per impianti di riscaldamento e involucro su un
edificio ristrutturato (nessun ampliamento) del quale vari soggetti acquistano in tempi diversi, porzioni di
"grezzo" (l'edificio era un magazzino con un impianto di riscaldamento, ma diventa un condominio di
appartamenti)
Anonimo  - per maria ristrutturazioen   |15-11-2009 11:43:41
per questa domanda ultra specifica, mandi una mail ai tecnici dell'enea
se a livello di dia si configura come nuova
costruzione, no
altrimenti, essendo precedentemente riscaldato, dovrebbe essere detraibile

daniela re
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Riccardo   |30-10-2009 15:31:30
Buongiorno,
ho iniziato a ristrutturare casa ad aprile e i lavori termineranno ad agosto 2010. La ristrutturazione
comprende dal tetto, infissi, impianto di riscaldamento/condizionamento, impianto geotermico, cappotto esterno, etc
etc...
I lavori sono fatti da diverse aziende: una che realizza la parte strutturale, un idraulico, un elettricista, e
gli infissi sono comprati a parte.
La cosa che chiedo è la seguente:
quali di questi lavori rientrano nell'agevolazione
energetica del 55%?
come faccio ad imputare i lavori di muratura che sono realizzati da una ditta diversa dall'idraulico
necessari per installare la caldaia e le relative tracce?
Nell'impianto di riscaldamento devo scorporare il costo del
condizionamento?
Grazie in anticipo dell'interesse
Riccardo
Angelo  - Ristrutturazione prima casa   |09-11-2009 22:08:05
Buonasera ad aprile abbiamo acquistato casa e subito dopo abbiamo iniziato a ristrutturarla; abbiamo presentato una DIA
al comune di appartenenza per essere autorizzati a eseguire i lavori. Oltre alla sostituzione di pavimenti, rivestimenti
e sanitari stiamo sostituendo i vecchi infissi esterni in legno con nuovi in alluminio taglio termico e vetri a basso
emissivo; inoltre stiamo sostituendo il vecchio impianto di termosifoni con caldaia a gasolio con nuovo impianto di
riscaldamento a pavimento e caldaia a condensazione. Ho letto tutte le risposte ma non riesco a fare un sunto di ciò che
necessita nel mio caso, mi potreste aiutare indicandomi ogni cosa necessaria, modelli e procedure,per poter usufruire
della defiscalizzazione del 55% e del 36%. Preciso che i lavori saranno completati il prossimo anno. Inoltre non sono
riuscito a capire se è necessario affidare un incarico a un tecnico per le certificazioni o basta la certificazione
dell'idraulico (per l'impianto termico sanitario) e della ditta che realizza gli infissi e cura la rimozione dei vecchi
con il montaggio dei nuovi. Cosa devo inviare all?ENEA ed all?Ufficio delle Entrate e quando? Per i materiali elettrici
con manodopera in economia cosa posso detrarre? Vi ringrazio per la vostra preziosa collaborazione. Cordiali Saluti
Angelo Tolisano
Anonimo  - per angelo   |15-11-2009 11:50:19
prima di tutto le consiglio discaricarsi la guida dell'agenzia sulle detrazioni, è tutto spiegato
chiaramente

detrazione finestre
-asseverazione sostituibile dalla dichiarazione della trasmittanza dei serramenti
fornita dal suo rivenditore (le trasmittanze devono essere inferiori a valori dati)
- invio all'enea (può farlo
lei)

detrazione condesazione e risc pavimento
- asseverazione sostituibile da dichiarazione del produttore della
caldaia che essa rientra nelle detrazioni 55%, dichiarazione del produttore o sua delle trasmittanze dei vecchi
serramenti
- autodichiarazione che è imp a bassa temepratura e quindi non necessita di valvole termostatiche
- invio
all'enea (può farlo lei) attenzione, deve comunque calcolra in maniera semplificata il risparmio energetico, secono le
indicazioni dellenea

tutto questo può continuare ovviamente a farlo fare ad un tecnico (ing arch geometra)

se i lavori
sono iniziati e pagati nel 2009 e finiscono nel 2010 deve inviare una comunicazione all'agenzia delle entrate, oltre che
poi allenea
tutto è scritto sul sito dell'enea sul 55% e dell'agenzia delle entrate

per i lavori in economia credo che
lei si debba fare una autodichiarazione e tenere le fatture dei materiali

arch. daniela re
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Pietro Bosco  - Sostituzione caldaia esistente   |14-11-2009 10:15:24
Buongiorno,
volevo sapere se oltre al tecnico abilitato o amministartore di condominio anche un ditta idraulica può
compilare come intermediario la pratica semplificata a beneficio del cliente?
Cordiali saluti
Anonimo  - per pietro bosco   |15-11-2009 11:51:56
la pratica semplificata la possono compilare tutti, è semplificata per quello.
le asseverazioni e le certificazioni
energetiche le possono fare solo i tecnici abilitati

arch. daniela
re
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sara   |15-11-2009 17:26:50
Sono in procinto di costruire casa e sarò obbligata ad installare un impianto solare termico e fotovoltaico. Posso
detrarre al 55% almeno l'impianto solare termico? Grazie dell' aiuto la legge non è molto chara.
ecofficina  - per sara   |28-11-2009 10:10:49
sulle nuove costruzioni, poichè il solare termico è di fatto obbligatorio (almeno in nuce, dl 311/06), non è detraibile
il 55%

per il conto energia
www.gse.it
saluti

daniela re
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Anonimo   |22-11-2009 01:57:17
salve, vorrei porvi una domanda da buon italiano: se in un edificio che vorrei ristrutturare ma che è attualmente privo
di riscaldamento, installo un impianto di riscaldamento e dopo qualche mese inizio i lavori di ristrutturazione con
interventi detraibili al 55% (ex cappotto termico, sostituzione infissi..)in fase di accertamento qualcuno potrebbe
muovere qualche obiezione?????
Anonimo  - per anonimo   |28-11-2009 10:14:48
risposta da buona tecnica che applica le leggi
la detrazione irpef si applica su immobili riscaldati.
Se lei mette il
riscaldamento, si fa fare la dichiarazione di conformità, e DOPO inizia i lavori di riqualificazione energetica, nessuno
le può apporre alcuna obiezione.
le consiglio di mettere comunque caldaia a condensazione o a biomassa per dotare di
impianto di riscaldamento efficiente...dimensionandola già per una casa con buone prestazioni energetiche (cappotto e
finestre, ecc), quindi con la'iuto di u progettista già in fase iniziale
Ettore   |24-11-2009 22:59:51
Buongiorno, ringraziando anticipatamente avrei da porre un paio di domande:
-sto effettuando una ristrutturazione ai
sensi del 55% che terminerà nel 2009. I serramenti però (e la relativa fattura) sono già stati montati. Valgono
ugualmente i valori dell'anno in corso?
-Le date delle fatture possono essere posteriori all'invio all'enea della
pratica purchè i valori riportati nella pratica stessa coincidano?
Anonimo   |28-11-2009 10:23:34
se termina nel 2009 che problema c'è?
forse lei intendeva terminerà nel 2010
i valori applicati dipendono dalla data in
cui sono iniziati i lavori, non quando sono finiti. il problema è come determinare l'inizio dei lavori, se non c'è
dia.
il problema nonè da poco in quanto lagenzia delle entrate ha emanato una risoluzione in cui ha specificato che la
data della sottoscrizione del contratto di fornitura NON può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori,
poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l?impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura
di serramenti di cui trattasi. Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del Cliente al
Costruttore di Serramenti NON costituisce attestazione di inizio dei lavori.


La agenzia non ha specficato cosa valga
per l'inizio dei lavori, forse una autodichiarazione del proprietario. A questo propostio veda la pagina
seguente


http://www.fresialluminio.it/fresia-informa/detrazioni-55-sostituzione-finestre-senza-dia-3.html

Mi sembra
di capire che la sua sostituzione finestre sia all'interno di una ristrutturazione e quindi di una dia. In quel caso non
c'è problema, la data di inzio lavori è attestata da quella della dia. Se i lavori finiscono nel 2010 dovrò
semplicemente inviare una comunicazione in più all'agenzia delle entrate.
Altrimenti, se ha una dia, si faccia
rilasciare dal suo direttore lavori una dichi...
Ettore   |28-11-2009 18:42:29
Grazie per la celere risposta. Io sono nella situazione di ristrutturazione ed ho una DIA quindi se fa fede la data
inizio lavori è tutto ok.
Se tutte le fatture (e relativi bonifici) riesco a concluderli nel 2009 e la chiusa lavori la
faccio entro la fine di dicembre 2009, facendo l'invio all'Enea a Gennaio fiscalmente avrò diritto già nel 2010 ai
benefici fiscali? Approfitto poi per un'altra domanda: la mia ristrutturazione comprende serramenti, impianti a
pavimento (con caldaia a condensazione), pannelli solari e cappotto. Quant'è il tetto massimo detraibile? Pensavo di
fatturare anche una parte delle opere murararie a parte per i lavori conseguenti allo spostamento e ridimensionamento di
porte e finestre. Posso farlo? Esiste un limite? Avendo rifatto anche il tetto ed avendo inserito un isolante posso
farlo rientrare sempre nel 55%?
Ringrazio anticipatamente per la preziosa consulenza.
ecofficina   |11-12-2009 14:49:41
le fatture se le scala dalla successivva dichiarazione dei redditi, anche se non ha finito i lavori.
per i tetti
massimi detraibili e queste domande semplici andate sul sito dedicato o scaricatevi la guida dell'agenzia delle
entrate

se sposta i muri non se li può detrarre al 55%

attenzione che la detrazione va solo per sostituzione di
finestre, enon allargamento delle stesse o nuove finestre!!

l'solamento del tetto è detraibile, come specificato nelle
suddette guide




daniela re
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carmelo   |28-11-2009 16:03:19
salve, vorrei iniziare i lavori di ristrutturazione di una casa molto vecchia, riscaldata precedentemente con un camino
e alcune stufe in legno. mi chiedo: ma in una eventuale fase di accertamento da parte delle agenzie delle entrate, come
posso dimostrare che la casa era effettivamente riscaldata con impianto termico con somma delle potenze nominali
maggiore di 15kw???? grazie anticipatamente
Alice  - serramenti e fuitore   |02-12-2009 00:16:09
Buonasera,una domanda:risiedo con il mio compagno in un vecchio appartamento di proprietà di mio padre e dei suoi
fratelli (sono 9 proprietari...un' eredità).Nessuno dei proprietari convive con noi.Non paghiamo affitto perchè ci è
concesso in uso gratuito.Io sono casalinga e fiscalmente a carico di mio padre.Vorremmo cambiare le finestre e il mio
compagno pagherebbe interamente la fattura.Ha diritto alla detrazione del 55%?Oppure devo fare intestare e pagare a mio
padre?

In un sito trovo scritto
"Le agevolazioni fiscali per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici esistenti sono riferibili esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi"
MI fa
pensare che CHIUNQUE sia residente e paghi l'intervento possa avvalersi di questa agevolazione,però vorrei capire se
l'utilizzatore deve coincidere con il proprietario oppure no.La guida purtroppo non mi chiarisce il tema.
Grazie per la
pazienza.
ecofficina   |11-12-2009 14:51:53
per queste complicatissime domande di natura patrimoniale le consiglio
di fssare un appuntamento ad uno sperotello
dell'agenzia in maniera che le rispondano univocamente. Se il suo ragazzo ha un comodato d'uso dell'immobile può
comunque scaricarsi le spese.

daniela re
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gianni  - domande   |03-12-2009 18:10:15
salve.
avrei delle domande:
1-il 55% è possibile farlo anche se contestualmente al cambio di infissi e installazione di
pompe di calore, faccio un cambio di destinazione d'uso?
2-a fine lavori ACE o AQE?
3-basta spedire il foglio pdf come
per il 36%? e dove?

grazie in anticipo
ecofficina   |11-12-2009 14:54:03
1-il 55% è possibile farlo anche se contestualmente al cambio di infissi e installazione di
pompe di calore, faccio un
cambio di destinazione d'uso?
direi di no, però dipende...meglio cheidere all'agenzia delle entrate

2-a fine lavori ACE
o AQE?
se previsto, ACE

3-basta spedire il foglio pdf come
per il 36%? e dove?
le consiglio di leggersi al guida
dell'agenzia e di andare sul sito dell'enea dedicato, ci sono tutte le spiegazioni delle procedure

daniela
re
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shakleton  - acquisto casa   |03-12-2009 21:56:47
Salve ho diverse domande spero non troppo complicate:

Il 30/11/2009 ho acquistato un appartamento con la mia ragazza
sul quale nel 2008 sono stati effettuati lavori con detrazione del 55% per ?19.464:

1. nella dichiarazione del 2010
abbiamo diritto al totale della detrazione per il 2009 (?1070) o solo ad 1/12 (?89)?

2. posso usufruire solo io della
detrazione o bisogna farlo al 50% visto che la casa è intestata ad entrambi?

3. indipendentemente dalle tasse che
dovrò pagare, nei prossimi anni posso sempre avere i ?1.070 andando anche a credito?

4. nello stesso appartamento nel
2008 sono stati effettuati lavori con detrazione del 36% per ?48.677, quindi un recupero di ?1.752 annui. Posso sommare
questi a quelli energetici per un totale di ?2.823 annui?

Ringrazio anticipatamente per le risposte e confido nella
vostra preparazione e cortesia.
Cordiali saluti.
pietro  - Caldaia murale   |10-12-2009 23:01:09
[size=medium]Devo sostituire la vecchia caldaia per uso riscaldamento e servizio igenico, poichè la precedente è
arrivata alla fine. Posso richiedere la detrazione del 55% per la caldaia e per la manodopera?
ecofficina   |11-12-2009 14:54:48
si se è a condensazione

daniela re
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tamara  - 55% e 36%   |13-12-2009 21:12:04
Salve,ho due cose da chiedere...
a)DIA inizio lavori 26-01-2008,ho aderito sia al 36%con comunicazione a Pescara,che al
55%
b) HO GIà EFFETTUATOalcuni BONIFICI RELATIVI MA I LAVORI TERMINERANNO SICURAMENTE NEL 2010
sono in regola per le
detrazioni o mi conviene effettuare i pagamenti entro la fine del 2009? grazie
francesco paolo contini   |07-01-2010 13:44:06
devo sostituire le porte interne che dovrebbero rientrare nel 36%, deHvvo inoltre sostituire la vecchia caldaia con
quella a condensazione che rientra al 55%, rientrano anche le valvole per ogni radiatore e gli stessi radiatori?
grazie
ECOfficina  - re:francesco paolo contini     |08-01-2010 14:06:50
Può entrare in detrazione al 55% tutto l'impianto nuovo, comprensivo di valvole e gli elementi terminali; però,
visto che vuoi sostituire anche i radiatori, potresti anche pensare ad installarti un impianto a basse temperature (a pavimento, a soffitto o a parete). Risparmieresti rapidamente fino al 30% dei consumi. Attualmente ci sono
soluzioni a pavimento anche a spessori molto sottili (ovviamente anche questa spesa rientrerebbe nella detrazione
al 55%).

carla d'andrea
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Luca  - Detrazioni fiscali e iva agevolata   |02-02-2010 19:03:03
Salve, sono un artigiano e volevo porvi una domanda: il mio cliente mi ha chiesto di coibentare internamente due pareti
di una camera con cartongesso e polistirolo. Mi ha chiesto se rientra nelle detrazioni fiscali e l'iva agevolata al 10%.
Se si, come devo fare?
ECOfficina  - re: Luca artigiano     |03-02-2010 13:08:19
Gentile Sig. Luca,

Il suo cliente può rientrare nella detrazione al 55% se l'appartamento è un appartamento
riscaldato e, se e solo se, con la coibentazione, si raggiungono determinati valori di trasmittanza [Deve fare
attenzione ai valori della trasmittanza termica delle strutture opache del DM
11/03/08 allegato B tabella 2].
Il
tutto deve essere asseverato da un tecnico(può trovarne uno anche a costi contenuti) e la spesa della stessa asseverazione può essere detratta al 55%; l'IVA
può essere al 10%.
Spero di essere stata sufficientemente chiara, in ogni caso può richiedere maggiori
informazioni personalmente.

Arch. Carla D'Andrea
ECOfficina
studio di Architettura
sostenibile
ecofficina@gmail.com
Roma-Torino
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Ultimo aggiornamento ( sabato 25 luglio 2009 )