Pratiche detrazione IRPEF 36-55%

Pratiche per detrazione IRPEF 55-36%

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FAQ detrazione 55% su pannelli solariDi seguito riporto le domande più frequenti per ottenere la detrazione del 55% per le opere finalizzate al risparmio energetico e all'installazione di pannelli solari termici, infissi e caldaie a condensazione.

Le risposte - elaborate a seguito di un attento esame della Finanziaria 2007 e dei decreti attuativi - rappresentano la valutazione degli esperti ENEA; tuttavia questi non possono e non intendono sostituirsi al Legislatore nell'interpretazione delle leggi. Tutte le FAQ sono state estrapolate dal sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/.

Per consentire un rapido reperimento degli argomenti di interesse, abbiamo raggruppato le faq come segue:

 

  • riqualificazione globale edifici (comma 344): faq 11, 20, 42, 51;
  • coibentazione pareti e nuove finestre (comma 345): faq 15, 16, 27, 31, 33, 39, 44, 46, 47, 49;
  • pannelli solari (comma 346): faq 5, 8, 17, 19, 41, 47, 53;
  • impianti termici (comma 347): faq 5, 9, 11, 21, 29, 32, 36, 37;
  • motori e inverter (decreto motori): faq 22, 35;
  • documentazione: faq 1, 2, 3, 14, 24, 25, 40, 48, 55;
  • procedure e varie: faq 23, 28, 30, 34, 43, 45, 50, 52, 53, 54.

Ultimi aggiornamenti:
12/5/09: faq 2
18/7/09: faq 2, 24, 43, 52; nuova faq 55; eliminata faq 36
22/7/09: faq 55

Per le richieste di assistenza o per informazioni Vi preghiamo di scrivere sul nostro forum su incentivi fiscali. 

Comunque la maggior parte delle risposte sono presenti qui sotto, basta solo leggere!

  1. D - Per fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) devo inviare la domanda al Centro di Pescara dell'Agenzia delle Entrate o all'ENEA?
    R - Né all'uno né all'altra. Non occorre inviare alcuna domanda preventiva.

  2. D - Cosa occorre inviare all'ENEA e come?
    R - La normativa vigente impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere inviata solo una copia dell'attestato di qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici") e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E). Tuttavia, esclusivamente per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari, l'allegato A non è richiesto mentre la scheda informativa è stata semplificata ed ha preso il nome di allegato F.

    Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. La compilazione e l'invio devono essere effettuati esclusivamente tramite la procedura guidata nell'apposita sezione del nostro sito raggiungibile dalla homepage (icona della cassetta postale), tranne pochissimi casi particolari in cui la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA nei quali casi è ancora ammessa la raccomandata postale.

    Non è previsto che l'ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Eventuali controlli saranno a cura dell'Agenzia delle Entrate. Prova dell'avvenuto invio è solo la ricevuta informatica con il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail.

    All'Agenzia delle Entrate va inviata - per via telematica - una copia di quanto specificato alla faq 52 solo nel caso di lavori che proseguono oltre il periodo
    di imposta. Per i motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al "decreto motori").

  3. D - Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H?
    R - Tali allegati sono, appunto, allegati al "decreto edifici" - scaricabile dalla sezione "I decreti attuativi" - che invitiamo a leggere attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l'invio all'ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso la nostra applicazione web raggiungibile dalla homepage di questo sito.

  4. (accorpata alla faq 2)

  5. D - Perché per gli interventi di riqualificazione energetica e installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia è necessario munirsi sia dell'asseverazione di un tecnico, sia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica? Non è sufficiente un solo documento?
    R - L'asseverazione - da conservare - serve a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle specifiche del decreto e permette quindi la concessione della detrazione fiscale. Invece la qualificazione - da inviare all'ENEA - trae origine da un'altra legge e precisamente dall'art. 6, comma 1-ter del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 che impone il possesso del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico se non altrimenti esplicitamente disposto. Sono quindi necessarie entrambe e il decreto ministeriale consente di comprendere nella detrazione anche la parcella del tecnico che dovrà produrre tale documentazione.

  6. (sostituita dalla faq 31)

  7. (accorpata alla faq 31)

  8. D - Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli?
    R - Nel 2008 occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da conservare). 2) Scheda informativa sull'intervento realizzato (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del "decreto edifici".

  9. D - Devo sostituire l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
    R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile: la qualificazione energetica va riprodotta a video e inviata all'ENEA. 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del "decreto edifici".

  10. (accorpata alle faq 8 e 9)

  11. D - Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?
    R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il "decreto edifici" prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici mentre dal 2008 sono agevolati anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Inoltre, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all'art. 6 del "decreto edifici". Nel caso poi che si voglia installare una caldaia a biomasse, leggere la faq 42.

  12. (accorpata alle faq 53)

  13. (accorpata alla faq 14)

  14. D - Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
    R - La documentazione prevista dal decreto può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Nelle regioni in cui vige una legislazione regionale apposita, invece, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili al 55%.

  15. D - Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
    R - Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

  16. D - Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
    R - Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento globale avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.

  17. D - Mi hanno detto che in base all'art. 2 del decreto è incentivata l'installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E' corretta questa interpretazione?
    R - La "circolare entrate" conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.

  18. (accorpata alla faq 31)

  19. D - I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?
    R - Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.

  20. D - Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
    R - Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria per cui qualsiasi intervento, anche multiplo, che consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08 può usufruire della detrazione del 55%. Dal 2008 sono ammessi al beneficio, ai sensi del comma 347, anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purché rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall'allegato H del "decreto edifici". La documentazione da approntare è la seguente: 1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto (documento da conservare); 2) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A, relativi all'immobile (la qualificazione va compilata a video e inviata all'ENEA); 3) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E (da compilare a video e inviare all'ENEA).

  21. D - Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
    R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata e su tutti i corpi scaldanti.

  22. D - Voglio installare nel mio appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter). Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
    R - Si ritiene che tale intervento non possa rientrare in quelli previsti dal "decreto edifici" (con detrazione fiscale al 55%) mentre la parte riguardante il variatore di velocità potrebbe rientrare tra i benefici previsti dal "decreto motori" (con detrazione fiscale al 20%). Però facciamo notare che, per accedere alla detrazione, la potenza elettrica dell'inverter deve essere uguale o superiore a 7,5 kW che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita da non confondersi con quella frigorifera del condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici esiste sempre l'alternativa della detrazione del 36%, utilizzando la normativa già in vigore da alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute in un'apposita guida scaricabile dal loro sito.

  23. D - La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
    R - All'ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori.

  24. D - Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
    R - Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:

    a) Interventi in parti comuni del condominio:

    • se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio;
    • se gli impianti sono autonomi consigliamo di predisporre un allegato "A" e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell'allegato E si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico che è consentito attribuire a ciascuna unità immobiliare.


    b) Intervento su singolo appartamento:

    • se l’impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” adottando il metodo semplificato di cui all'allegato "G" quando consentito e facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;
    • se l’impianto è autonomo occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il singolo appartamento.

    Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 gli allegati A ed E non vengono più richiesti per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari. In questi casi, infatti, è necessario inviare solo l'allegato F.

  25. D - Vorrei sapere quale è la differenza tra un attestato di certificazione energetica e uno di qualificazione energetica e quale dei due debbo far compilare per accedere agli incentivi del 55%.
    R - Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell' 8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure. Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007. Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 tale attestato non viene più richiesto per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari in singole unità immobiliari.
    L'attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico abilitato, che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, ed ha una validità temporanea legata all'uscita delle normative specifiche, mentre per l'attestato di certificazione energetica, in attesa delle linee guida nazionali, la validità è di 10 anni. Inoltre il tecnico che può compilare un attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato e, per garantirne l'indipendenza, non deve essere coinvolto nei lavori.

  26. (accorpata alla faq 9)

  27. D - Il comma 3 dell'art. 1 del "decreto edifici" non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa? E' un errore oppure la coibentazione di pavimenti, coperture e tetti non è proprio agevolata?
    R - L'errore nella tab. 3 della Finanziaria 2007 (nelle colonne delle "strutture opache orizzontali" erano stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti") è stato corretto dall'art. 1 c. 23 della Finanziaria 2008 e l'art. 9-ter del DM 7/4/08 ha reso ora pienamente operativa la detrazione con decorrenza retroattiva dal 1/1/07.

  28. D - L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? E il 55% da detrarre è comprensivo di IVA?
    R - Nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di servizi l'IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza ell'importo della prestazione di servizi. Oltre è il 20%. Per la seconda domanda, qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende. Per i dettagli si veda la "circolare entrate" al paragrafo 9.

  29. D - Sto ultimando una villetta per la quale ho ottenuto la licenza di costruzione nel 2005 ma in cui mi devono ancora installare la caldaia, già ordinata. Sto tuttavia valutando l'opportunità di sostituirla con un generatore di calore a condensazione ma non sono sicuro che questo cambio sia agevolato, pur essendo l'edificio esistente. Posso usufruire delle detrazioni?
    R - Nel caso specifico non c'è la sostituzione del generatore di calore esplicitamente richiesta ma solo un cambio di ordine e quindi si ritiene che l'intervento non sia agevolabile. Inoltre, per edificio esistente si intende un edificio iscritto al catasto o per il quale è in corso l'accatastamento e per il quale si paga l'ICI se dovuta, altrimenti è più corretto considerarlo in corso di costruzione, nel qual caso non sono previsti comunque benefici.

  30. D - Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
    R - Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini.

  31. D - In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?
    R - Per il 2008, nel caso di unità immobiliari singole come quello citato, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal DM 11/3/08; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi: la nuova trasmittanza deve essere dichiarata tramite le certificazioni dei singoli componenti - ossia profilati e vetri - rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Nuova scheda informativa (o allegato F al "decreto edifici", da compilare a video, anche a cura dell'utente finale senza l'ausilio del tecnico, e inviare all'ENEA tramite l'apposito link sulla homepage). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).

    In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) non cambia la normativa precedente: occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e vecchia scheda informativa (allegato E). L'unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell'allegato B al DM 11/3/08. Si noti che tale valore per il 2008 non è lo stesso del 2007 ma più restrittivo.
    La sostituzione di persiane e scuri è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, tuttavia i valori di trasmittanza da rispettare si riferiscono solo al telaio e al vetro senza considerare il contributo degli elementi accessori.

  32. D - Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?
    R - Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto edifici". La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

  33. D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
    R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra. Fonti del MSE hanno precisato che in entrambi i casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all'allegato B del DM 11/3/08. Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.

    ATTENZIONE: in data 9/12/08 la circolare 475/e dell'Agenzia delle Entrate ha ribaltato la nostra interpretazione - online da circa un  anno e presa in accordo con i tecnici del MSE - circa la detraibilità dei portoni di ingresso senza parti vetrate, assimilandole a superfici opache verticali e rendendo di fatto praticamente impossibile la loro detraibilità. L'Agenzia delle Entrate è stata investita del problema e si è impegnata a cercare una soluzione in accordo con ENEA e MSE.

  34. D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano incentivati dal "decreto edifici". E' vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?
    R - Il "decreto edifici" non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell'Agenzia delle Entrate) o del "decreto fotovoltaico" reperibile nella sezione "La normativa". E' tuttavia da tenere presente che la normativa incentivante è stata modificata dall'art. 2 c. 143 e seg. della Finanziaria 2008, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto attuatore non è l'ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici (www.gsel.it) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni o per scaricare l'apposita guida.

  35. D - Voglio installare in casa mia un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007?
    R - L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la "sostituzione" di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia se la  sostituzione debba essere totale o anche solo parziale e pertanto, in assenza di tale precisazione e in analogia con il caso della  sostituzione di un impianto termico con una caldaia a condensazione, disciplinato dallo stesso comma, l'ENEA aveva ritenuto che anche la sostituzione parziale fosse ammessa a contributo. 

    Tuttavia la circolare 458/E del 1° dicembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate (quindi oltre sette mesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 7/4/08 che ha introdotto le novità) basandosi unicamente sulla mancanza di un 'esplicita citazione della parola "parziale" sul testo dell'art 1 c. 5 del decreto, ha interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, purché ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte all'allegato H dello stesso decreto. Viene così esclusa - secondo l'AdE - la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore.

    Se da un lato è comprensibile questa precisazione (viene esplicitamente negata - ad esempio - l'agevolazione alla sostituzione di sole alcune unità terminali di un impianto termico esistente e alla sostituzione di una pompa di calore solamente integrativa di un impianto di riscaldamento principale) in quanto è obiettivamente difficile dimostrare che una tale operazione porti ad un effettivo risparmio energetico a regime, dall'altro si è creata una discrasia con la sostituzione parziale di un impianto termico con altro dotato di caldaia a condensazione che invece è ammessa a detrazione.

  36. (accorpata alla faq 24)

  37. D - Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?
    R - Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si riporta integralmente: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW."

  38. (accorpata alla faq 2)

  39. D – Sono un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella certificazione che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351-1? E che cosa devo indicare esattamente nella certificazione?
    R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo” specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti  secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per i tecnici” del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.

    Quindi nella certificazione per il cliente il produttore deve:
    - attestare che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi a quanto prescritto dal DM 11/3/08 attraverso le certificazioni dei singoli componenti,  rilasciate dai produttori degli elementi (profilati e vetri), nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della ISO 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra);
    - riportare i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia nota è lecito stimarne i valori.

  40. D - Devo compilare l'attestato di qualificazione energetica per l'intervento che sto realizzando ma ho dei dubbi su come calcolare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (punto 28). Potete aiutarmi?
    R - Normalmente, con il metodo semplificato di cui all'allegato G si calcola l'indice di prestazione energetica di cui al punto 29. Con le tabelle di cui all'allegato C del D. Lgs. 192/05 si ricava il valore limite di tale indice (punto 30). Il fabbisogno di energia primaria (punto 28) si ottiene moltiplicando il valore del punto 29 per la superficie utile o per il volume se l'edificio è non residenziale. Diversamente, si può calcolare il fabbisogno applicando il D. Lgs. 192/05.

  41. D - Sono un tecnico abilitato e con la presente si chiede se è ritenuta obbligatoria, per ottenere la detrazione fiscale del 55%, la
    produzione di un attestato di certificazione (o qualificazione) energetica nel caso di installazione di pannelli solari al servizio di
    strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale.
    R - Nel 2007 la produzione di detta documentazione era obbligatoria anche se, in assenza di un impianto di riscaldamento o perfino di un involucro edilizio (es. piscine scoperte, campeggi, ecc.), era impossibile compilare in maniera esaustiva detta documentazione. In questi casi, effettivamente, la redazione dell'attestato era inutile anche se, ad evitare possibili contestazioni, si suggeriva di redigerlo comunque, compilando esclusivamente le parti compilabili ed inviando copia all'ENEA. Per gli impianti realizzati dal 2008 l'attestato
    non è comunque più richiesto.
     

  42. D - Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile,  il fabbisogno di energia primaria  per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
    R - Lei ha ragione. L'art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero. Si può quindi accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il DM 11/3/08, tuttavia, ha prescritto anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni: a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti; c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato.

  43. D - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?
    R - Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:

    • occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
    • solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);
    • coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.
  44. D - Voglio riqualificare casa: ho già prenotato una ditta per fare il cappotto alle pareti e ho ordinato nuove finestre che rispettano i valori di trasmittanza richiesti. Ma il serramentista non è sicuro di quali siano questi valori e mi dice che nel 2008 probabilmente non saranno più gli stessi del 2007. Ha ragione?
    R - Si. Il DM 11/3/08, disponibile sul nostro sito, ha pubblicato i nuovi valori di trasmittanza termica da rispettare, sia per le pareti, sia per i tetti e solai, sia per le finestre per il 2008, 2009 e 2010. Si nota che, procedendo con gli anni, tali valori diventano via via più restrittivi.

  45. D - Ho letto che il DM 11/3/08 contenente le tabelle tecniche con i valori limite dell'indice di prestazione energetica e di trasmittanza da rispettare per il 2008 è andato in vigore il 3 aprile 2008, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E' così? E se si, i parametri tecnici da rispettare per i lavori effettuati dal 1° gennaio al 2 aprile sono quelli del 2007?
    R - No, non è così. L'art. 1 c. 24 della Finanziaria 2008, in vigore dal 1° gennaio 2008, stabilisce che, ai fini della proroga dell'agevolazione, gli indici di risparmio energetico devono essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro il 28 febbraio. Il decreto dell' 11/3/08 è pertanto attuativo della norma di proroga la quale può essere applicata solo rispettando questi nuovi indici: non vi sarebbe, infatti, copertura normativa per applicare alla norma di proroga gli indici di trasmittanza termica e di climatizzazione invernale stabiliti in relazione alla normativa  vigente nel 2007.

    Se per l'entrata in vigore del decreto attuativo si applicasse il criterio della "vacatio legis" si dovrebbe affermare che l'art. 1, comma 20 della legge finanziaria per il 2008 entra in vigore non il 1° gennaio 2008 bensì 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U. del decreto di attuazione, con l'effetto che gli interventi realizzati anteriormente non sarebbero agevolati. Non si può nemmeno parlare di efficacia retroattiva per una norma di attuazione poiché l'efficacia decorre da quando decorre la norma alla quale il decreto dà attuazione, nel caso in esame dal 1° gennaio 2008. A conferma di ciò, si tenga conto che anche per il 2007 il decreto che ha stabilito gli indici di risparmio energetico è del 19 febbraio 2007 ma produce effetti fin dal 1° gennaio del medesimo anno, data di entrata in vigore dei commi 344 e seguenti della legge finanziaria per il 2007.

  46. D - Dal 2008 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari. Ma cosa si intende per "singole unità immobiliari"?
    R - In assenza di una precisa definizione da parte dei Ministeri competenti, si deve ritenere che per "singola unità immobiliare" si intende una unità immobiliare univocamente individuata tramite i dati catastali.

  47. D - Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari è necessario inviare all'ENEA solo la nuova scheda informativa (allegato F). Al punto 5 "costo dell'intervento" cosa deve essere indicato, il costo al netto o al lordo delle spese professionali?
    R - Nel caso di invio del solo allegato F le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell'asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre l'attestato di qualificazione energetica non è più richiesto e l'allegato F stesso può essere redatto e spedito dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico.

    Quindi al punto 5 deve essere indicato il costo dell'intervento al netto delle spese professionali. Se tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e se ne può tener conto al punto 6 in cui viene richiesto l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Questo, come noto, è pari al costo dell'intervento più le spese professionali sempre che tale somma sia inferiore o uguale al tetto massimo di spesa ammissibile per detti interventi (euro 109.090).

  48. D - Dal 2008 l'unico mezzo ammesso per inviare la documentazione all'ENEA, tranne casi particolari per i quali la complessità dei lavori realizzati non trovi adeguata descrizione negli schemi pubblicati, è tramite il sito web. Ma sul sito è presente, oltre alle schede informative, solo lo schema dell'attestato di qualificazione energetica. Io sono residente in Lombardia e soggetto quindi all'obbligo della certificazione energetica regionale. Come posso fare quindi ad inviarvi detta certificazione?
    R - Lei non ci deve inviare la certificazione regionale che invece deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli ma un attestato di qualificazione energetica secondo lo schema pubblicato sul sito inserendo i dati presenti sull'attestato di certificazione in suo possesso. Si coglie l'occasione anche per ribadire che effettivamente dal 2008 la documentazione ci deve essere obbligatoriamente trasmessa esclusivamente attraverso il nostro sito web e che la possibilità di invio per raccomandata è limitato a pochissimi casi estremamente complessi per cui non è utilizzabile il modello predisposto sul nostro sito.
  49. D - Sto recuperando il sottotetto - attualmente non abitabile e non riscaldato - di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l'isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l'alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso avere la detrazione del 55% per il lavoro di rifacimento della copertura?
    R - Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un'intercapedine o un volume tecnico facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata, occorre che il tecnico asseveri questa circostanza ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l'esterno o verso vani non riscaldati.
  50. D - L'art. 18 c. 6 del D. Lgs. 115/08 prevede che, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 192/05, si applica l'allegato III dello stesso D. Lgs. 115/08 in materia di certificazione energetica degli edifici. Poiché tale allegato III impone l'uso delle norme UNI TS 11300 che stabiliscono un nuovo algoritmo per calcolare le prestazioni energetiche degli edifici, si chiede se può essere ancora utilizzato il software "Docet" per redigere l'attestato di certificazione/qualificazione energetica.
    R - Le nuove norme per una rigorosa certificazione energetica impongono il ricorso alle norme UNI 11300 secondo quanto stabilito dall'allegato III del D. Lgs. 115/08 e sostituiscono quanto previsto dall'art. 5 c. 3 del "Decreto edifici", ossia di fare riferimento all'allegato I del D. Lgs. 192/05. Tuttavia, nei casi consentiti, è sempre possibile avvalersi del calcolo semplificato secondo l'allegato G al "Decreto edifici" e comunque, per una qualificazione energetica valida ai fini delle detrazioni fiscali, riteniamo che possa essere utilizzato anche il software "Docet".
  51. D - Nel caso di allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa, in sostituzione di una caldaia a combustibile fossile, quali devono essere i requisiti da rispettare per fruire della detrazione ai sensi del comma 344?
    R - Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell’allaccio ad una rete di teleriscaldamento, l’art. 3, c. 2, del decreto ministeriale 11/3/08 prescrive che per calcolare il contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica a seguito dell'installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i requisiti tecnici e ambientali riportati dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto.

    Comunque, in analogia a quanto stabilito nei provvedimenti attuativi dei decreti ministeriali 20/07/2004 e successive modificazioni, nonché estendendo il principio contenuto nell'art. 3 c. 3 circa le modalità di attribuzione del potere calorifico alla biomassa, sembra accettabile che il gestore di reti di teleriscaldamento a biomassa, nel rilasciare la richiamata dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, possa considerare il potere calorifico pari a zero.
  52. D - Ho effettuato un intervento tra quelli previsti dalla Finanziaria per ottenere la detrazione del 55%. Ho sentito però che dal 2009 alcuni adempimenti
    sono cambiati. Mi potete chiarire cosa c'è di nuovo?

    R - La legge di conversione 28/1/09 n. 2 ha lasciato sostanzialmente invariata la normativa precedente, tanto che per chi ha completato e pagato i lavori nel 2008 non cambia assolutamente nulla. Per chi paga nel 2009 (o successivamente) i lavori effettuati, le uniche novità sono le seguenti, fermi restando gli altri adempimenti vigenti sinora:
    • viene introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate per coloro che eseguono i lavori "a cavallo" tra un anno e l'altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2009 e li concludono nel 2010 e contemporaneamente hanno effettuato almeno un pagamento nel 2009; per info dettagliate, cfr. Comunicazione dell'AdE alla pagina "Decreti e Normativa");
    • per le spese sostenute a partire dal 2009, la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza.
    Infine, l'ENEA sarà obbligata a fornire all'AdE i dati in proprio possesso.
  53. D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli solari per la produzione di acqua calda al servizio della mia abitazione. Poiché la Regione in cui risiedo offre un contributo a fondo perduto per la posa in opera dei pannelli, mi è sorto il dubbio se tale contributo è cumulabile con la detrazione del 55%. Chi dice di si, adducendo il disposto dell'art. 10, c. 2 del "decreto edifici" e chi di no. Potete chiarirmi le idee?
    R - Sino al 31/12/08 il cumulo era possibile, proprio perché esplicitamente consentito dall'art. 10, c. 2 del "decreto edifici": in questo caso, comunque, l'importo da portare in detrazione era al netto del contributo regionale o locale.

    Ma a decorrere dal 1/1/09, l'art. 6, c. 3 del D. Lgs. 115/08 (norma prevalente e successiva, disponibile sul nostro sito) non consente più il cumulo, fatta eccezione per i certificati bianchi e gli altri incentivi di cui al c. 4 dello stesso articolo da individuarsi con decreto ministeriale che, però al momento, non è ancora stato emanato. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2009 non è più consentito il cumulo tra detrazioni fiscali del 55% ed eventuali contributi regionali o locali per qualsiasi tipologia di intervento incentivato.
  54. D - Sto costruendo un nuovo edificio che risponde ai requisiti previsti dal comma 351 della Finanziaria 2007. So che la data di inizio lavori, utile per usufruire degli incentivi, è stata spostata dal 31/12/07 al 31/12/09 dall'art. 11, c. 6 del D. Lgs. 115/08. Desidero sapere quale è la procedura che devo seguire e quale documentazione devo approntare per godere degli incentivi previsti.
    R - Allo stato attuale, siamo ancora in attesa del decreto attuativo specifico per questo tipo di interventi, in assenza del quale si deve ritenere la norma non operante.
  55. D - Con il varo delle "linee guida", di cui al DM 26/6/09 attuativo del D. Lgs. 192/05, che introducono l'obbligo della certificazione energetica per gli
    edifici, cosa cambia per quanto riguarda la documentazione necessaria per le detrazioni del 55%? In altre parole, è ancora sufficiente compilare l'attestato
    di qualificazione energetica o è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica?

    R - In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che, ove necessario, si debba produrre e conservare
    l'attestato di certificazione energetica ma, ai soli fini delle detrazioni fiscali del 55%, si debba trasmettere all'ENEA solo l'attestato di qualificazione
    energetica attraverso il nostro sito.
Commenti
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silvia  - detrazione su centri commerciali   |26-08-2009 15:45:59
Ciao A tutti, sapete dirmi il dove posso ptrovare l'articolo che dice che i centri commerciali anche se fanno interventi
di riqualificazione non possono godere dell'incentivo 55%? Grazie
ANNA TUFANO  - Sostiutzione pompe calore   |31-08-2009 20:32:57
Salve,
Ho sostituito delle pompe di calore ad alto consumo con nuove pompe di calre a basso consumo energetico.
Ho
diritto alla detrazione del 55%?
Dove posso trovare delle indicazioni per il calcolo del risparmio energetico
dell'allegato E?
ecofficina  - per anna tufano pdc   |14-09-2009 16:19:44
si se le sue pompe di calore possiedono i valori minimi di COP ed EER indicati dai decreti attuativi pubblicati nel
2008.
Deve farsi dare la certificazione dalla ditta che le ha fornito le pdc e farsi fare una asseverazioned a un
tecnico abilitato.

Per l'allegato E, il calcolo del risparmio energetico non dovrebbe essere più necessario se gli
interventi sono statie eseguiti dopo il 15 agosto 2009, in quanto è scattata la procedura semplificata. Poichè però è
rimasta la vecchia modulistica, ovvero l'allegato E, l'unica cosa è fare una domanda all'enea tramite la pagina di
contatto sul sito efficienzaenergetica.acs.enea.it

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ugo  - DETRAZIONE 55% edificio esistente   |14-09-2009 09:35:49
salve,
dovrei fare la detrazione del 55% per l'istallazione di pannelli solari, non è necessario fare una dia? lA
detrazione è valida per edifc esistenti anche accatastati nel 2008?? Qual'è la normativa che lo vieta?
ecofficina  - per ugo   |14-09-2009 16:22:44
data la normativa regionale, dovrebbe verificare che cosa è vigente da lei. la regione liguria, ad esempio, ha abolito
la dia ma ha messo una comunciazione obbligatoria con relazione tecnica asseverata e grafici.

La detrazione è valida
per gli edifici che, AL MOMENTO dell'esecuzione dei lavori, risultino accatastati o in regola con l'ici. Per questo
aspetto basta leggere le faq del sito dell'enea
efficienzaenergetica.acs.enea.it

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Agudio  - Preventivi     |14-09-2009 12:56:04
Per preventivi: http://www.certificazioneenergeticaregionale.it/
ugo  - DETRAZIONE 55% EDIFICIO ESISTENTE   |14-09-2009 17:49:29
sono in Regione Lombardia, quindi niente dia per pannelli solari.....

Leggendo la normativa e i chiarimenti (FAQ e
vademecum ) dell?enea, si evince che l?immobile deve essere accatastato al momento della richiesta della detrazione,
quindi se ho un immobile accatastato nel 2008, posso detrarre il 55% per l?istallazione di pannelli solari; Chiamando
al servizio telefonico enea ( adconsum), però qualche operatore afferma che l?immobile deve essere accatastato al
momento dell?entrata in vigore della legge, quindi al 31/12/2007 ? vi risulta?
ecofficina   |18-09-2009 11:40:11
in qiuesti casi molto specifici conviene mandare una mail dalla pagina dei contatti di efficienzaenergetica.acs.enea.it
perchè il personale dell'adiconsum è esterno, è meglio farsi dare una risposta specifica dall'enea

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Riccardo Sun  - Impianto fotovoltaico e pompa di calore   |16-09-2009 23:14:52
Gentili Signori,
sto installando un impianto FV sul tetto di casa e una pompa di calore elettrica ad alta
efficienza.
So che, essendo la seconda un'opera che migliora la prestazione energetica dell'edificio, posso ottenere un
premio sulla tariffa incentivante (conto energia) pari alla metà del miglioramento dell'indice di prestaz. energetica
(milgioramento minimo di quest'ultimo 10%).
Mi chiedo:
posso anche avere la detrazione del 55% sulla pompa di
calore?
Grazie mille
ecofficina   |18-09-2009 11:40:50
si certo

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Giordano  - Instalatore   |17-09-2009 21:47:29
Buonasera!
Sono un instalatore idraulico. Ho sostituito il vecchio impianto di climatizazione con modello a pompa di
calore inverter a basso consumo. Mi hanno richiesto la modulistica per la detrazione fiscale del 55%. Questa modulistica
competerebbe al installatore oppure al direto interesato?? Se compete al instalatore, mi potrebbe dire la procedura e
dove trovare i moduli??
Grazie, Giordano
ecofficina   |18-09-2009 11:44:38
lei come installatore deve fornire le fatture e la dichiarazione di conformità, valida per determinare la fine lavori, e
le caratteristiche della macchina).
In genere tocca a colui che fa l'intervento trovare un tecnico che cura la pratica
(c'è bisogno di un tecnico abilitato per la redazione dell'asseverazione).
Non c'è una regola precisa, alcuni
installatori offrono anche il "servizio 55%", altri lo demandano al cliente.
Per ulteriori approfondimenti può
contattarci privatamente

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monica  - Infissi detrazione 55%   |27-09-2009 11:16:41
Sto eseguendo la detrazione dell 55% sul sito dell'enea e mi chiedono di dichiarare le spese al netto delle spese
professinali(prodotti) cosa devo indicare? cosa significa?
giovanni   |27-09-2009 17:39:50
Significa che devi mettere l'importo della fattura degli infissi.....mentre nella riga di sotto devi aggiungere
l'importo della tua parcella professionale
monica  - infissi detrazione 55%   |29-09-2009 18:03:14
Grazie mille! Quindi significa che essendo io quella che chiede la detrazione e che effettua la richiesta all'enea devo
dichiarare zero nelle spese professionali è corretto?
Un ulteriore in formazione essendo in due proprietari
dell'immobili avendo quindi il 50 % ognuno e fattura intestata a due persone che pagano devo fare due richieste all'enea
per ogni proprietario e quindi per ogni appartamento quindi totale 4 richieste o solamente 2 mettendo appartamento
contitolato???Gli appartamenti sono 2 ed ogni prorpietario ha il 50 % di appartamneto.. Son nel pallone...
javascript:JOSC_emoticon(""
ECOfficina  - per monica   |30-09-2009 15:27:53
esatto

se la fattura è unica, fare un solo invio e scrvere detrazione richiesta anche per conto di altri

se le fatture
sono due fare due invii e anche in quela caso mettere detrazione richiesta anche per conto di altri

attenzione, ogni
fattura e ogni pagamento dovrà essere fatto da ognuno
(es: casa di mario ed elena, fattura intestata a mario ed elena,
pagamento fatto o da conto cointestato di mario ed elena, o 50& da conto di mario e 50 da conto di elena)

ECOfficina
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monica  - infissi detrazione 55%   |30-09-2009 18:41:03
e se invece la fattura è stata pagata dal conto di uno solo? perchè soldi messi in un conto per facilitare il
bonifico??

Grazie mille per le pronte risposte!
monica  - re: infissi detrazione 55%   |30-09-2009 19:29:28
[quote=monica]e se invece la fattura è stata pagata dal conto di uno solo? perchè soldi messi in un conto per facilitare
il bonifico?? Oppure è meglio che a questo punto detragga solo uno dei proprietari cioè a quello che è intestato il
conto dove è stato effetuato il bonifico sebbene le fatture riportino 2 intestatari?

Grazie mille per le pronte
risposte!
Anonimo   |11-10-2009 10:17:18
si faccia cambiare la fattura intestandola solo a chi ha pagato. solo lui potràd etrarre.
per specifiche fiscali è
meglio che fissi un appuntamento con gli uffici dell'agenzia delle entrate

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monica  - infissi - spese profesionali   |27-09-2009 11:22:01
Salve sto eseguendo la detrazione degli infissi sul sito dell'enea e mi chiedono di indicare il netto delle spese
profettinali (prodotti) cosa significa???
Grazie
MIMMO  - DETRAZIONE 36 0 55 %?   |03-10-2009 19:41:42
DEVO INSTALLARE IN CASA DI AFFITTO DI MIA MADRE UNA POMPA DI CALORE INVERTER CLASSE A, VORREI SAPERE SE POSSO IO FIGLIO
DIMORANTE CON LEI IN QUANTO LA ASSISTO DA DIVERSI ANNI, USUFRUIRE DELLA DETRAZIONI FISCALI (36 0 55 %, E DELL'IVA AL 10
%)E DLL'IVA AGEVOLATA; SE E' NECCSSARIA LA RESIDENZA POSSO AUTOCERTIFICARE CHE DIMORO ABITUALMENTE CON LEI PER
ASSISTERLA?
GRAZIE.
ECOfficina     |13-10-2009 18:01:04
Per usufruire della detrazione del 55% per la pompa di calore, questa deve sostituire l'impianto precedente e deve
verificare che COP e EER dell'articolo rientrino nei i limiti di COP e EER del DM 07/04/08. Dopodichè se sarà lei a
pagarne la spesa, con relativo bonifico specifico per il 55%, può assolutamente detrarne la spesa senza alcun tipo di
dimostrazione aggiuntiva, l'importante è che la fattura sia fatta a suo nome.
Potrebbe comunque accedere alla detrazione
del 36% dopo aver inviato la documentazione preposta all'Agenzia di Pescara (prima di iniziare i lavori).

Per ulteriori
dettagli può contattarci direttamente.

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mimmo  - detrazione 36 0 55% ?   |04-10-2009 17:28:37
Devo installare in casa di affitto di mia madre una pompa di calore inverter classe A, vorrei sapere se io figlio
dimorante con lei in quanto la assisto da diversi anni posso usufruire delle detrazioni fiscali(36 0 55% e dell'iva al
10%), e se è neccessaria la residenza in alternatia mi hanno detto che in base circolare n. 12 del 1980 l'allora
ministero delle finanze posso autocertificare il domicilio. grazie a chi mi vuol dare dei suggerimenti.
francesca  - detrazione infissi 55%   |10-10-2009 11:17:59
buongiorno!

Sto ultimando una casa per la quale ho ottenuto licenza di costruzione nel 2007 in cui devo montare gli
infissi+persiane esterne posso usufruire della detrazione considerando che la casa è accatastata dal 2009?

attendo
risposta,grazie
ECOfficina     |13-10-2009 18:03:21
Se non sta sostituendo nulla, quindi se non si tratta di una ristrutturazione, ma sta completando l'installazione, non
può usufruire della detrazione.

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francesca   |10-10-2009 11:24:19
continua msg di prima:

vorrei inoltre installare pannelli solari e pavimento radiante,posso usufruire della
detrazione? GRAZIE
ECOfficina     |13-10-2009 18:28:06
Sull'installazione del solare termico può sempre usufruire della detrazione del 55%, anche nel caso di pannelli solari
autocostruiti, a patto che la sua casa sia già accatastata e paghi l'ICI se dovuta. Per il riscaldamento a pavimento si
tratterebbe sempre di una realizzazione ex-novo e non ristrutturazione, perciò non avrebbe diritto alle
detrazioni.

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Iacopo  - Solaio e pavimento   |11-10-2009 16:42:47
Volevo coibentare il solai che dividono gli ambienti riscaldati dal sottotetto e dalle cantine, mi confermate che per
rientrare nelle detrazioni del 55% tali solai devono rispettare le indicazioni della "tabella 3" per solai e
pavimenti. grazie
ECOfficina     |13-10-2009 18:37:03
Deve fare attenzione ai valori della trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali ed inclinate del DM
11/03/08 allegato B tabella 1 (con valori validi fino al 31 dicembre 2009) e tabella 2 (per valori validi dal 1 gennaio
2009).

Se Le servono ulteriori chiarimenti può contattarci direttamente.

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manuel  - Caldaia Condensazione - Condominio   |28-10-2009 12:38:30
La mia amministratrice ha fatto installare una caldaia nuova a condensazione in sostituzione di una meno efficiente e
rotta come "deliberato" in assemblea del condominio. dico "deliberato" perch? ci era stato mostrato un
prospetto e poi ? stato fatto tutt'altro....Comunque...
Costo 57.000 euro + IVA. E' compreso nel costo anche le nuove
canne fumarie e ripartitori di calore sui singoli elementi. L'impianto ? quello vecchio.
Per non pagare subito 57000
euro ha fatto partire un contratto annuale di 18.000 + IVA per 15 anni con la societ? che ha eseguito l'installazione.
Loro sono anche fornitori di Gas.
In questi 18000 euro + IVA pertanto ? compreso il costo installazione caldaia,
smaltimento della vecchia, messa a norma del locale caldaia, manutenzione, assistenza, garanzia e naturalmente il GAS.
Naturalmente il gas compreso nei 18000 euro ? quello basato sulla stima dell'anno precedente con la vecchia caldaia.
Quindi ? previsto il conguaglio relativo il gas.
L'amministratrice e la ditta installatrice dicono che non si pu? fare
il recupero del 55% o del 36% perch? non essendo stata fatta la fattura al condominio. Se vogliamo il recupero del 55%
seguir? fattura ma dobbiamo pagare 57.000 euro subito. Seguir? poi un contratto sostitutivo pi? basso di quello
stipulato, in cui verr? tolta la componente installazione e fornitura della caldaia.
E' possibile che non si possa fare
il recupero del 55% ?...
Anonimo   |15-11-2009 11:53:00
non riesco a capire anche perchè sono riportati male i segni grafici
per cose molto complicate suggerisco di parlare con
l'agenzia delle entrate
Giancarlo  - ristrutturazione casa   |28-10-2009 17:10:38
Buona sera.
Sono proprietario di una casa in un centro storico, e ho intrapreso una ristrutturazione completa.
La casa
era riscaldata con stufa a kerosene e camino a legna.
Io devo, tra gli altri interventi (solai, facciate, ecc.):
-
fare impianto di riscaldamento a metano
- rifare il tetto rendendo abitabile il piano mansarda (la casa è su 3
piani)
- rifare infissi e portone di ingresso
Di questi interventi, tutti ad ogni modo agevolabili con il 36%, almeno
la sostituzione degli infissi e il portoncino possono accedere al 55%?
Grazie e buona sera.
Anonimo  - per giancarlo ristrutturazione casa   |15-11-2009 11:42:05
rispondo via via

fare impianto di riscaldamento a metano
agevolabile se lei mette una caldaia acondensazione (altamente
raccomadnata) le consiglio anche visto che sta facedno i lavori e non li rifarà più per molto tempo, di valutare il
riscaldamento a pavimento (parimenti detraibile se cambia la caldaia)
- rifare il tetto rendendo abitabile il piano
mansarda (la casa è su 3
piani)
in questo caso no, perchè prima non era abitabile quindi si configura come nuova
costruzione. le ricordo che lei è obbligata a fare un isolamento a norma, ai sensi della elgge 311/06.
- rifare infissi
e portone di ingresso
detraibili gli infissi nelle zone precedentemente scaldate ed abitabili. portone di ingresso
detraibile solo se confina con esterno o ambiente
nonriscaldato

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maria  - ristrutturazione con riaccatastamento e vari propr   |29-10-2009 12:20:48
vorrei sapere se si può applicare la detrazione 55% alle spese fatte per impianti di riscaldamento e involucro su un
edificio ristrutturato (nessun ampliamento) del quale vari soggetti acquistano in tempi diversi, porzioni di
"grezzo" (l'edificio era un magazzino con un impianto di riscaldamento, ma diventa un condominio di
appartamenti)
Anonimo  - per maria ristrutturazioen   |15-11-2009 11:43:41
per questa domanda ultra specifica, mandi una mail ai tecnici dell'enea
se a livello di dia si configura come nuova
costruzione, no
altrimenti, essendo precedentemente riscaldato, dovrebbe essere detraibile

daniela re
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Riccardo   |30-10-2009 15:31:30
Buongiorno,
ho iniziato a ristrutturare casa ad aprile e i lavori termineranno ad agosto 2010. La ristrutturazione
comprende dal tetto, infissi, impianto di riscaldamento/condizionamento, impianto geotermico, cappotto esterno, etc
etc...
I lavori sono fatti da diverse aziende: una che realizza la parte strutturale, un idraulico, un elettricista, e
gli infissi sono comprati a parte.
La cosa che chiedo è la seguente:
quali di questi lavori rientrano nell'agevolazione
energetica del 55%?
come faccio ad imputare i lavori di muratura che sono realizzati da una ditta diversa dall'idraulico
necessari per installare la caldaia e le relative tracce?
Nell'impianto di riscaldamento devo scorporare il costo del
condizionamento?
Grazie in anticipo dell'interesse
Riccardo
Angelo  - Ristrutturazione prima casa   |09-11-2009 22:08:05
Buonasera ad aprile abbiamo acquistato casa e subito dopo abbiamo iniziato a ristrutturarla; abbiamo presentato una DIA
al comune di appartenenza per essere autorizzati a eseguire i lavori. Oltre alla sostituzione di pavimenti, rivestimenti
e sanitari stiamo sostituendo i vecchi infissi esterni in legno con nuovi in alluminio taglio termico e vetri a basso
emissivo; inoltre stiamo sostituendo il vecchio impianto di termosifoni con caldaia a gasolio con nuovo impianto di
riscaldamento a pavimento e caldaia a condensazione. Ho letto tutte le risposte ma non riesco a fare un sunto di ciò che
necessita nel mio caso, mi potreste aiutare indicandomi ogni cosa necessaria, modelli e procedure,per poter usufruire
della defiscalizzazione del 55% e del 36%. Preciso che i lavori saranno completati il prossimo anno. Inoltre non sono
riuscito a capire se è necessario affidare un incarico a un tecnico per le certificazioni o basta la certificazione
dell'idraulico (per l'impianto termico sanitario) e della ditta che realizza gli infissi e cura la rimozione dei vecchi
con il montaggio dei nuovi. Cosa devo inviare all?ENEA ed all?Ufficio delle Entrate e quando? Per i materiali elettrici
con manodopera in economia cosa posso detrarre? Vi ringrazio per la vostra preziosa collaborazione. Cordiali Saluti
Angelo Tolisano
Anonimo  - per angelo   |15-11-2009 11:50:19
prima di tutto le consiglio discaricarsi la guida dell'agenzia sulle detrazioni, è tutto spiegato
chiaramente

detrazione finestre
-asseverazione sostituibile dalla dichiarazione della trasmittanza dei serramenti
fornita dal suo rivenditore (le trasmittanze devono essere inferiori a valori dati)
- invio all'enea (può farlo
lei)

detrazione condesazione e risc pavimento
- asseverazione sostituibile da dichiarazione del produttore della
caldaia che essa rientra nelle detrazioni 55%, dichiarazione del produttore o sua delle trasmittanze dei vecchi
serramenti
- autodichiarazione che è imp a bassa temepratura e quindi non necessita di valvole termostatiche
- invio
all'enea (può farlo lei) attenzione, deve comunque calcolra in maniera semplificata il risparmio energetico, secono le
indicazioni dellenea

tutto questo può continuare ovviamente a farlo fare ad un tecnico (ing arch geometra)

se i lavori
sono iniziati e pagati nel 2009 e finiscono nel 2010 deve inviare una comunicazione all'agenzia delle entrate, oltre che
poi allenea
tutto è scritto sul sito dell'enea sul 55% e dell'agenzia delle entrate

per i lavori in economia credo che
lei si debba fare una autodichiarazione e tenere le fatture dei materiali

arch. daniela re
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Pietro Bosco  - Sostituzione caldaia esistente   |14-11-2009 10:15:24
Buongiorno,
volevo sapere se oltre al tecnico abilitato o amministartore di condominio anche un ditta idraulica può
compilare come intermediario la pratica semplificata a beneficio del cliente?
Cordiali saluti
Anonimo  - per pietro bosco   |15-11-2009 11:51:56
la pratica semplificata la possono compilare tutti, è semplificata per quello.
le asseverazioni e le certificazioni
energetiche le possono fare solo i tecnici abilitati

arch. daniela
re
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sara   |15-11-2009 17:26:50
Sono in procinto di costruire casa e sarò obbligata ad installare un impianto solare termico e fotovoltaico. Posso
detrarre al 55% almeno l'impianto solare termico? Grazie dell' aiuto la legge non è molto chara.
ecofficina  - per sara   |28-11-2009 10:10:49
sulle nuove costruzioni, poichè il solare termico è di fatto obbligatorio (almeno in nuce, dl 311/06), non è detraibile
il 55%

per il conto energia
www.gse.it
saluti

daniela re
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Anonimo   |22-11-2009 01:57:17
salve, vorrei porvi una domanda da buon italiano: se in un edificio che vorrei ristrutturare ma che è attualmente privo
di riscaldamento, installo un impianto di riscaldamento e dopo qualche mese inizio i lavori di ristrutturazione con
interventi detraibili al 55% (ex cappotto termico, sostituzione infissi..)in fase di accertamento qualcuno potrebbe
muovere qualche obiezione?????
Anonimo  - per anonimo   |28-11-2009 10:14:48
risposta da buona tecnica che applica le leggi
la detrazione irpef si applica su immobili riscaldati.
Se lei mette il
riscaldamento, si fa fare la dichiarazione di conformità, e DOPO inizia i lavori di riqualificazione energetica, nessuno
le può apporre alcuna obiezione.
le consiglio di mettere comunque caldaia a condensazione o a biomassa per dotare di
impianto di riscaldamento efficiente...dimensionandola già per una casa con buone prestazioni energetiche (cappotto e
finestre, ecc), quindi con la'iuto di u progettista già in fase iniziale
Ettore   |24-11-2009 22:59:51
Buongiorno, ringraziando anticipatamente avrei da porre un paio di domande:
-sto effettuando una ristrutturazione ai
sensi del 55% che terminerà nel 2009. I serramenti però (e la relativa fattura) sono già stati montati. Valgono
ugualmente i valori dell'anno in corso?
-Le date delle fatture possono essere posteriori all'invio all'enea della
pratica purchè i valori riportati nella pratica stessa coincidano?
Anonimo   |28-11-2009 10:23:34
se termina nel 2009 che problema c'è?
forse lei intendeva terminerà nel 2010
i valori applicati dipendono dalla data in
cui sono iniziati i lavori, non quando sono finiti. il problema è come determinare l'inizio dei lavori, se non c'è
dia.
il problema nonè da poco in quanto lagenzia delle entrate ha emanato una risoluzione in cui ha specificato che la
data della sottoscrizione del contratto di fornitura NON può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori,
poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l?impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura
di serramenti di cui trattasi. Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del Cliente al
Costruttore di Serramenti NON costituisce attestazione di inizio dei lavori.


La agenzia non ha specficato cosa valga
per l'inizio dei lavori, forse una autodichiarazione del proprietario. A questo propostio veda la pagina
seguente


http://www.fresialluminio.it/fresia-informa/detrazioni-55-sostituzione-finestre-senza-dia-3.html

Mi sembra
di capire che la sua sostituzione finestre sia all'interno di una ristrutturazione e quindi di una dia. In quel caso non
c'è problema, la data di inzio lavori è attestata da quella della dia. Se i lavori finiscono nel 2010 dovrò
semplicemente inviare una comunicazione in più all'agenzia delle entrate.
Altrimenti, se ha una dia, si faccia
rilasciare dal suo direttore lavori una dichi...
Ettore   |28-11-2009 18:42:29
Grazie per la celere risposta. Io sono nella situazione di ristrutturazione ed ho una DIA quindi se fa fede la data
inizio lavori è tutto ok.
Se tutte le fatture (e relativi bonifici) riesco a concluderli nel 2009 e la chiusa lavori la
faccio entro la fine di dicembre 2009, facendo l'invio all'Enea a Gennaio fiscalmente avrò diritto già nel 2010 ai
benefici fiscali? Approfitto poi per un'altra domanda: la mia ristrutturazione comprende serramenti, impianti a
pavimento (con caldaia a condensazione), pannelli solari e cappotto. Quant'è il tetto massimo detraibile? Pensavo di
fatturare anche una parte delle opere murararie a parte per i lavori conseguenti allo spostamento e ridimensionamento di
porte e finestre. Posso farlo? Esiste un limite? Avendo rifatto anche il tetto ed avendo inserito un isolante posso
farlo rientrare sempre nel 55%?
Ringrazio anticipatamente per la preziosa consulenza.
ecofficina   |11-12-2009 14:49:41
le fatture se le scala dalla successivva dichiarazione dei redditi, anche se non ha finito i lavori.
per i tetti
massimi detraibili e queste domande semplici andate sul sito dedicato o scaricatevi la guida dell'agenzia delle
entrate

se sposta i muri non se li può detrarre al 55%

attenzione che la detrazione va solo per sostituzione di
finestre, enon allargamento delle stesse o nuove finestre!!

l'solamento del tetto è detraibile, come specificato nelle
suddette guide




daniela re
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carmelo   |28-11-2009 16:03:19
salve, vorrei iniziare i lavori di ristrutturazione di una casa molto vecchia, riscaldata precedentemente con un camino
e alcune stufe in legno. mi chiedo: ma in una eventuale fase di accertamento da parte delle agenzie delle entrate, come
posso dimostrare che la casa era effettivamente riscaldata con impianto termico con somma delle potenze nominali
maggiore di 15kw???? grazie anticipatamente
Alice  - serramenti e fuitore   |02-12-2009 00:16:09
Buonasera,una domanda:risiedo con il mio compagno in un vecchio appartamento di proprietà di mio padre e dei suoi
fratelli (sono 9 proprietari...un' eredità).Nessuno dei proprietari convive con noi.Non paghiamo affitto perchè ci è
concesso in uso gratuito.Io sono casalinga e fiscalmente a carico di mio padre.Vorremmo cambiare le finestre e il mio
compagno pagherebbe interamente la fattura.Ha diritto alla detrazione del 55%?Oppure devo fare intestare e pagare a mio
padre?

In un sito trovo scritto
"Le agevolazioni fiscali per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici esistenti sono riferibili esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi"
MI fa
pensare che CHIUNQUE sia residente e paghi l'intervento possa avvalersi di questa agevolazione,però vorrei capire se
l'utilizzatore deve coincidere con il proprietario oppure no.La guida purtroppo non mi chiarisce il tema.
Grazie per la
pazienza.
ecofficina   |11-12-2009 14:51:53
per queste complicatissime domande di natura patrimoniale le consiglio
di fssare un appuntamento ad uno sperotello
dell'agenzia in maniera che le rispondano univocamente. Se il suo ragazzo ha un comodato d'uso dell'immobile può
comunque scaricarsi le spese.

daniela re
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gianni  - domande   |03-12-2009 18:10:15
salve.
avrei delle domande:
1-il 55% è possibile farlo anche se contestualmente al cambio di infissi e installazione di
pompe di calore, faccio un cambio di destinazione d'uso?
2-a fine lavori ACE o AQE?
3-basta spedire il foglio pdf come
per il 36%? e dove?

grazie in anticipo
ecofficina   |11-12-2009 14:54:03
1-il 55% è possibile farlo anche se contestualmente al cambio di infissi e installazione di
pompe di calore, faccio un
cambio di destinazione d'uso?
direi di no, però dipende...meglio cheidere all'agenzia delle entrate

2-a fine lavori ACE
o AQE?
se previsto, ACE

3-basta spedire il foglio pdf come
per il 36%? e dove?
le consiglio di leggersi al guida
dell'agenzia e di andare sul sito dell'enea dedicato, ci sono tutte le spiegazioni delle procedure

daniela
re
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shakleton  - acquisto casa   |03-12-2009 21:56:47
Salve ho diverse domande spero non troppo complicate:

Il 30/11/2009 ho acquistato un appartamento con la mia ragazza
sul quale nel 2008 sono stati effettuati lavori con detrazione del 55% per ?19.464:

1. nella dichiarazione del 2010
abbiamo diritto al totale della detrazione per il 2009 (?1070) o solo ad 1/12 (?89)?

2. posso usufruire solo io della
detrazione o bisogna farlo al 50% visto che la casa è intestata ad entrambi?

3. indipendentemente dalle tasse che
dovrò pagare, nei prossimi anni posso sempre avere i ?1.070 andando anche a credito?

4. nello stesso appartamento nel
2008 sono stati effettuati lavori con detrazione del 36% per ?48.677, quindi un recupero di ?1.752 annui. Posso sommare
questi a quelli energetici per un totale di ?2.823 annui?

Ringrazio anticipatamente per le risposte e confido nella
vostra preparazione e cortesia.
Cordiali saluti.
pietro  - Caldaia murale   |10-12-2009 23:01:09
[size=medium]Devo sostituire la vecchia caldaia per uso riscaldamento e servizio igenico, poichè la precedente è
arrivata alla fine. Posso richiedere la detrazione del 55% per la caldaia e per la manodopera?
ecofficina   |11-12-2009 14:54:48
si se è a condensazione

daniela re
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tamara  - 55% e 36%   |13-12-2009 21:12:04
Salve,ho due cose da chiedere...
a)DIA inizio lavori 26-01-2008,ho aderito sia al 36%con comunicazione a Pescara,che al
55%
b) HO GIà EFFETTUATOalcuni BONIFICI RELATIVI MA I LAVORI TERMINERANNO SICURAMENTE NEL 2010
sono in regola per le
detrazioni o mi conviene effettuare i pagamenti entro la fine del 2009? grazie
francesco paolo contini   |07-01-2010 13:44:06
devo sostituire le porte interne che dovrebbero rientrare nel 36%, deHvvo inoltre sostituire la vecchia caldaia con
quella a condensazione che rientra al 55%, rientrano anche le valvole per ogni radiatore e gli stessi radiatori?
grazie
ECOfficina  - re:francesco paolo contini     |08-01-2010 14:06:50
Può entrare in detrazione al 55% tutto l'impianto nuovo, comprensivo di valvole e gli elementi terminali; però,
visto che vuoi sostituire anche i radiatori, potresti anche pensare ad installarti un impianto a basse temperature (a pavimento, a soffitto o a parete). Risparmieresti rapidamente fino al 30% dei consumi. Attualmente ci sono
soluzioni a pavimento anche a spessori molto sottili (ovviamente anche questa spesa rientrerebbe nella detrazione
al 55%).

carla d'andrea
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Luca  - Detrazioni fiscali e iva agevolata   |02-02-2010 19:03:03
Salve, sono un artigiano e volevo porvi una domanda: il mio cliente mi ha chiesto di coibentare internamente due pareti
di una camera con cartongesso e polistirolo. Mi ha chiesto se rientra nelle detrazioni fiscali e l'iva agevolata al 10%.
Se si, come devo fare?
ECOfficina  - re: Luca artigiano     |03-02-2010 13:08:19
Gentile Sig. Luca,

Il suo cliente può rientrare nella detrazione al 55% se l'appartamento è un appartamento
riscaldato e, se e solo se, con la coibentazione, si raggiungono determinati valori di trasmittanza [Deve fare
attenzione ai valori della trasmittanza termica delle strutture opache del DM
11/03/08 allegato B tabella 2].
Il
tutto deve essere asseverato da un tecnico(può trovarne uno anche a costi contenuti) e la spesa della stessa asseverazione può essere detratta al 55%; l'IVA
può essere al 10%.
Spero di essere stata sufficientemente chiara, in ogni caso può richiedere maggiori
informazioni personalmente.

Arch. Carla D'Andrea
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Roma-Torino
CINZIA VERGA  - privato   |11-03-2010 19:30:28
VOGLIO INSTALLARE DEI PANNELLI SOLARI TERMICI SOPRA AD UN PERGOLATO IN LEGNO,
APPOSITAMENTE COSTRUITO A TALE SCOPO, PER
NON AVERE I PANNELLI A TERRA, MA NEL CONTEMPO AVREBBE ANCHE LA FUNZIONE DI GAZEBO CON TAVOLO E SEDIE.
LE SPESE RELATIVE
ALLA COSTRUZIONE DI TALE PERGOLATO POSSONO ESSERE AGGIUNTE A QUELLE DEL COSTO E DELL'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI SOLARI
E BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE DEL 55% IN 5 ANNI?
maria  - detrazioni   |24-03-2010 13:38:06
stiamo costruendo la nostra prima casa, vorrei sapere su cosa abbiamo delle detrazioni o agevolazioni?
Anonimo   |07-04-2010 20:34:01
Buongiorno
sto costruendo la mia PRIMA CASA
1) posso usufruire dell'agevolazione dell' IVA al 4% per l'acquisto
degli
INFISSI? (CERTIFICATI A RISPARMIO ENERGETICO)
2) seguendo la procedura di bonifico bancario posso effettuare
la
detrazione del 55% per il risparmio energetico?
armando  - PARABOLE A CONCENTRAZIONE SOLARE   |15-04-2010 14:24:12
Con la presente per chiederVi se, nel campo del solare termico, le parabole a concentrazione solare per produzione acqua
calda al fine di integrare l?acqua calda dell?impianto di riscaldamento, prodotta con generatore di calore, nonché
quella per usi igienico-sanitari rientrano nelle attività per le quali è possibile usufruire delle detrazioni fiscali
per risparmio energetico del 55% oppure quelle al 36%.

Il tutto naturalmente soddisfando le caratteristiche dettate
dal DECRETO 19 febbraio 2007 come dai pertinenti requisiti richiesti all? articolo 8 , in particolare :
a) che i
pannelli solari (in questo caso le parabole a concentrazione solare) e i bollitori impiegati sono garantiti per cinque
anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti due anni;
c) che i pannelli solari
(in questo caso le parabole a concentrazione solare) presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI
12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.
d) che l?installazione dell?impianto è stata eseguita in
conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

Chiedo altresì, se la risposta è affermativa, in
quale voce, all'interno dell'Allegato F (per detrazioni 55%), debba essere inserita la superficie in mq della parte
riflettente


Ringraziando anticipatamente porgo i miei saluti
massimo gasp   |26-04-2010 20:46:14
buongiorno
devo sostituire i serramenti vorrei porvi alcune domande:
L'IVA é tutta al 20%?
é possibile pagare
L'acconto con bonifico bancario
laura  - cappotto esterno   |28-04-2010 17:24:10
buongiorno,
devo fare un intervento di cappotto esterno su una villetta, quali documenti mi servono? non mi serve la
l10?
Sergio   |13-05-2010 14:24:05
Salve,
devo sostituire la caldaia con una a condensazione la detrazione de 55% vale anche se acquisto io la caldaia
direttamente dal grossista con relatifa fattura? e con che tipologia di pagamento?

Grazie
GIANNI  - pratica per 2 proprietari   |19-05-2010 09:34:03
salve,
mio padre sta per svolgere la pratica del 55% per la sostituzione degli infissi.
la domanda è: la casa è
intestata sia a lui che a mia madre.
A chi va intestata la pratica?

saluti
DANIELE  - sostituzione caldaia   |22-05-2010 13:42:32
Volevo domandarvi se esiste una detrazione per la sostituzione di una caldaia normale vecchia con una nuova non a
condensazione! grazie
Giampaolo  - Detrazione del 55% sui caminetti   |22-05-2010 13:52:02
Buongiorno, vorrei sapere se posso usufruire della detrazione del 55% per l'installazione di un caminetto da
riscaldamento ad aria calda ad alto rendimento della potenza di 17 kw, in una casa gia esistente avente un impianto a
termosifoni gia' esistente. E che tipo di documentazione mi serve?
Anonimo   |24-05-2010 14:03:28
Buongiorno,
ho chiesto già alcuni preventivi ad alcune ditte per la sostituzione della mi avecchia caldaia a gasolio
con una a condensazione. In sede di sopralluogo mi è stato detto, in merito all'installazione delle valvole
termostatiche, che queste sono obbligatorie; qualcuno dice su tutti i radiatori ed altri dicono su tutti, tranne quelli
che si trovano nella stanza in cui c'è il cronotermostato ambiente. Chi ha ragione?
Per avere poi conteggiata l'IVA al
10%, devo fare qualcosa?
Alessandro  - calcolo risparmio energetico - allegato E   |26-05-2010 16:38:16
Buongiorno, devo compilare l?allegato E della dichiarazione da inviare all?ENEA per ottenere la detrazione fiscale del
55% sulla sostituzione della vecchia caldaia con una a condesazione. Come si calcola il risparmio energetico ?
roberto  - campagna per la riconferma delle detrazioni 55% ol   |28-05-2010 08:25:55
buongiorno, segnalo la campagna per la riconferma delle detrazioni fiscali del 55% oltre il 2010. Promossa da Uncsaal,
Federlegno Arredo e Centro Informazione sul Pvc. Per sottoscrivere la petizione: http://www.uncsaal.it/aderisci.html
Piero  - detrazioni fiscali   |26-06-2010 01:20:38
Salve, sono proprietario di uno stabile suddiviso in tre apparamenti, tre SUB. Sto effettuando la ristrutturazione e due
dei tre sub li ho dtai ai miei 2 figli non conviventi in comodato d'uso gratuito. Tutti e tre abbiamo fatto le
comunicazioni per le detrazioni sia del 36% sia del 55% per le spese sostenute nel 2009 con lavori non ancora ultimati.
Se lo stabile a seguito di ristrutturazione venisse riaccatastato con 4 sub potremmo usufruire delle detrazioni? Se
volessi donarli ai miei figli e tenermi l'usufrutto potrei farlo senza perdere il diritto alle detrazioni? grazie
christian  - acqua calda con caldaia a condensazione   |28-06-2010 11:17:54
buongiorno, ho sostituito una vecchio boiler elettrico ad accumolo con una nuova caldaia a condensazione per la
produzione esclusivamente di acqua calda sanitaria, perchè il riscaldamento è centralizzato. Posso accedere alle
detrazioni del 55%?
grazie
Giorgio  - limite di spesa per detrazione 55%?   |30-06-2010 17:07:51
Salve, è una bufala o corrisponde a verità il fatto che esiste un limite di spesa per la detrazione del 55% sia per il
2009 che per il 2010?
Se per caso nel corso dell'anno le domande complessive superassero il limite che cosa accade?

Grazie.
roberto  - Detrazioni 55%   |08-07-2010 10:18:01
Penso che sia una bufala ?vecchia?. Il problema ad oggi è che per il 2011 (e anni successivi) le detrazioni non vengano
confermate...In ogni caso segnalo ancora la campagna portata avanti da Uncsaal, Federlegno Arredo e Centro info Pvc per
la riconferma delle detrazioni fiscali oltre il 2010.
http://www.uncsaal.it/aderisci.html
Chi vuole faccia girare il
link, più siamo più - mi auguro - ci sentono.
Ciao
Gigi  - cumulo detrazioni   |18-08-2010 11:43:27
Buongiorno, vorrei sapere se è possibile cumulare le detrazioni per la riqualificazione energetica per lo stesso
immobile sostituendo la vecchia con una nuova a condensazione e installando un impianto di condizionamento con pompa di
calore inverter.
Preciso che sia la nuova caldaia che il motore del condizionatore hanno i requisti di legge previsti
per l'agevolazione.
Grazie
andrea  - acquisto e ristrutturazione di immobile all'asta   |19-08-2010 12:59:03
Salve, ho acquistato un immobile all'asta (già adibito ad immobile residenziale) da adibire ad abitazione principale (nè
io nè mia moglie siamo possessori di altri immobili).
Sto effettuando i lavori di ristrutturazione in economia ed ho
effettuato una comunicazione di inizio lavori al comune.
Chiedo:
1) per usufruire della detrazione del 36% può bastare
la comunicazione di inizio lavori ovvero è necessaria la dichiarazione di inizio lavori (DIA)?
Grazie in anticipo
Anonimo   |21-08-2010 14:12:41
Ho sostenuto io le spese per il cambio di una caldaia facendo tutto in maniera corretta ed avendo così diritto alla
detrazione del 55% in 5 anni, io sono salve, sono un familaire convivente con il proprietario della casa dove sono stati
effettuati i lavori e ho sostenuto io le spese per il cambio della caldaia con regolare documentazione per usufruire del
55%, ma se l'anno prossimo cambio residenza? avrò lo stesso diritto alla detrazione per gli anni a venire? perchè nella
legge si parla solo di stessa residenza con il proprietario dell'immobile alla data di inizio lavori per poter usufruire
della detrazione! Grazie
Roberto  - solare termico   |02-09-2010 10:00:03
Salve, io sono proprietario di un immobile accatastato in corso di costruzione. Vorrei installare il solare termico per
la produzione di acqua calda e volevo sapere se nel mio caso ho diritto alla detrazione del 55%.
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Ultimo aggiornamento ( sabato 25 luglio 2009 )