Pratiche detrazione IRPEF 36-55%

Pratiche per detrazione IRPEF 55-36%

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FAQ detrazione 55% su pannelli solariDi seguito riporto le domande più frequenti per ottenere la detrazione del 55% per le opere finalizzate al risparmio energetico e all'installazione di pannelli solari termici, infissi e caldaie a condensazione.

Le risposte - elaborate a seguito di un attento esame della Finanziaria 2007 e dei decreti attuativi - rappresentano la valutazione degli esperti ENEA; tuttavia questi non possono e non intendono sostituirsi al Legislatore nell'interpretazione delle leggi. Tutte le FAQ sono state estrapolate dal sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/.

Per consentire un rapido reperimento degli argomenti di interesse, abbiamo raggruppato le faq come segue:

 

  • riqualificazione globale edifici (comma 344): faq 11, 20, 42, 51;
  • coibentazione pareti e nuove finestre (comma 345): faq 15, 16, 27, 31, 33, 39, 44, 46, 47, 49;
  • pannelli solari (comma 346): faq 5, 8, 17, 19, 41, 47, 53;
  • impianti termici (comma 347): faq 5, 9, 11, 21, 29, 32, 36, 37;
  • motori e inverter (decreto motori): faq 22, 35;
  • documentazione: faq 1, 2, 3, 14, 24, 25, 40, 48, 55;
  • procedure e varie: faq 23, 28, 30, 34, 43, 45, 50, 52, 53, 54.

Ultimi aggiornamenti:
12/5/09: faq 2
18/7/09: faq 2, 24, 43, 52; nuova faq 55; eliminata faq 36
22/7/09: faq 55

Per le richieste di assistenza o per informazioni Vi preghiamo di scrivere sul nostro forum su incentivi fiscali. 

Comunque la maggior parte delle risposte sono presenti qui sotto, basta solo leggere!

  1. D - Per fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) devo inviare la domanda al Centro di Pescara dell'Agenzia delle Entrate o all'ENEA?
    R - Né all'uno né all'altra. Non occorre inviare alcuna domanda preventiva.

  2. D - Cosa occorre inviare all'ENEA e come?
    R - La normativa vigente impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere inviata solo una copia dell'attestato di qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici") e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E). Tuttavia, esclusivamente per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari, l'allegato A non è richiesto mentre la scheda informativa è stata semplificata ed ha preso il nome di allegato F.

    Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. La compilazione e l'invio devono essere effettuati esclusivamente tramite la procedura guidata nell'apposita sezione del nostro sito raggiungibile dalla homepage (icona della cassetta postale), tranne pochissimi casi particolari in cui la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA nei quali casi è ancora ammessa la raccomandata postale.

    Non è previsto che l'ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Eventuali controlli saranno a cura dell'Agenzia delle Entrate. Prova dell'avvenuto invio è solo la ricevuta informatica con il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail.

    All'Agenzia delle Entrate va inviata - per via telematica - una copia di quanto specificato alla faq 52 solo nel caso di lavori che proseguono oltre il periodo
    di imposta. Per i motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al "decreto motori").

  3. D - Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H?
    R - Tali allegati sono, appunto, allegati al "decreto edifici" - scaricabile dalla sezione "I decreti attuativi" - che invitiamo a leggere attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l'invio all'ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso la nostra applicazione web raggiungibile dalla homepage di questo sito.

  4. (accorpata alla faq 2)

  5. D - Perché per gli interventi di riqualificazione energetica e installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia è necessario munirsi sia dell'asseverazione di un tecnico, sia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica? Non è sufficiente un solo documento?
    R - L'asseverazione - da conservare - serve a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle specifiche del decreto e permette quindi la concessione della detrazione fiscale. Invece la qualificazione - da inviare all'ENEA - trae origine da un'altra legge e precisamente dall'art. 6, comma 1-ter del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 che impone il possesso del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico se non altrimenti esplicitamente disposto. Sono quindi necessarie entrambe e il decreto ministeriale consente di comprendere nella detrazione anche la parcella del tecnico che dovrà produrre tale documentazione.

  6. (sostituita dalla faq 31)

  7. (accorpata alla faq 31)

  8. D - Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli?
    R - Nel 2008 occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da conservare). 2) Scheda informativa sull'intervento realizzato (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del "decreto edifici".

  9. D - Devo sostituire l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
    R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile: la qualificazione energetica va riprodotta a video e inviata all'ENEA. 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del "decreto edifici".

  10. (accorpata alle faq 8 e 9)

  11. D - Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?
    R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il "decreto edifici" prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici mentre dal 2008 sono agevolati anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Inoltre, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all'art. 6 del "decreto edifici". Nel caso poi che si voglia installare una caldaia a biomasse, leggere la faq 42.

  12. (accorpata alle faq 53)

  13. (accorpata alla faq 14)

  14. D - Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
    R - La documentazione prevista dal decreto può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Nelle regioni in cui vige una legislazione regionale apposita, invece, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili al 55%.

  15. D - Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
    R - Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

  16. D - Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
    R - Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento globale avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.

  17. D - Mi hanno detto che in base all'art. 2 del decreto è incentivata l'installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E' corretta questa interpretazione?
    R - La "circolare entrate" conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.

  18. (accorpata alla faq 31)

  19. D - I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?
    R - Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.

  20. D - Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
    R - Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria per cui qualsiasi intervento, anche multiplo, che consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08 può usufruire della detrazione del 55%. Dal 2008 sono ammessi al beneficio, ai sensi del comma 347, anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purché rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall'allegato H del "decreto edifici". La documentazione da approntare è la seguente: 1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto (documento da conservare); 2) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A, relativi all'immobile (la qualificazione va compilata a video e inviata all'ENEA); 3) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E (da compilare a video e inviare all'ENEA).

  21. D - Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
    R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata e su tutti i corpi scaldanti.

  22. D - Voglio installare nel mio appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter). Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
    R - Si ritiene che tale intervento non possa rientrare in quelli previsti dal "decreto edifici" (con detrazione fiscale al 55%) mentre la parte riguardante il variatore di velocità potrebbe rientrare tra i benefici previsti dal "decreto motori" (con detrazione fiscale al 20%). Però facciamo notare che, per accedere alla detrazione, la potenza elettrica dell'inverter deve essere uguale o superiore a 7,5 kW che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita da non confondersi con quella frigorifera del condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici esiste sempre l'alternativa della detrazione del 36%, utilizzando la normativa già in vigore da alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute in un'apposita guida scaricabile dal loro sito.

  23. D - La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
    R - All'ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori.

  24. D - Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
    R - Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:

    a) Interventi in parti comuni del condominio:

    • se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio;
    • se gli impianti sono autonomi consigliamo di predisporre un allegato "A" e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell'allegato E si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico che è consentito attribuire a ciascuna unità immobiliare.


    b) Intervento su singolo appartamento:

    • se l’impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” adottando il metodo semplificato di cui all'allegato "G" quando consentito e facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;
    • se l’impianto è autonomo occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il singolo appartamento.

    Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 gli allegati A ed E non vengono più richiesti per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari. In questi casi, infatti, è necessario inviare solo l'allegato F.

  25. D - Vorrei sapere quale è la differenza tra un attestato di certificazione energetica e uno di qualificazione energetica e quale dei due debbo far compilare per accedere agli incentivi del 55%.
    R - Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell' 8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure. Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007. Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 tale attestato non viene più richiesto per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari in singole unità immobiliari.
    L'attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico abilitato, che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, ed ha una validità temporanea legata all'uscita delle normative specifiche, mentre per l'attestato di certificazione energetica, in attesa delle linee guida nazionali, la validità è di 10 anni. Inoltre il tecnico che può compilare un attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato e, per garantirne l'indipendenza, non deve essere coinvolto nei lavori.

  26. (accorpata alla faq 9)

  27. D - Il comma 3 dell'art. 1 del "decreto edifici" non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa? E' un errore oppure la coibentazione di pavimenti, coperture e tetti non è proprio agevolata?
    R - L'errore nella tab. 3 della Finanziaria 2007 (nelle colonne delle "strutture opache orizzontali" erano stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti") è stato corretto dall'art. 1 c. 23 della Finanziaria 2008 e l'art. 9-ter del DM 7/4/08 ha reso ora pienamente operativa la detrazione con decorrenza retroattiva dal 1/1/07.

  28. D - L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? E il 55% da detrarre è comprensivo di IVA?
    R - Nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di servizi l'IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza ell'importo della prestazione di servizi. Oltre è il 20%. Per la seconda domanda, qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende. Per i dettagli si veda la "circolare entrate" al paragrafo 9.

  29. D - Sto ultimando una villetta per la quale ho ottenuto la licenza di costruzione nel 2005 ma in cui mi devono ancora installare la caldaia, già ordinata. Sto tuttavia valutando l'opportunità di sostituirla con un generatore di calore a condensazione ma non sono sicuro che questo cambio sia agevolato, pur essendo l'edificio esistente. Posso usufruire delle detrazioni?
    R - Nel caso specifico non c'è la sostituzione del generatore di calore esplicitamente richiesta ma solo un cambio di ordine e quindi si ritiene che l'intervento non sia agevolabile. Inoltre, per edificio esistente si intende un edificio iscritto al catasto o per il quale è in corso l'accatastamento e per il quale si paga l'ICI se dovuta, altrimenti è più corretto considerarlo in corso di costruzione, nel qual caso non sono previsti comunque benefici.

  30. D - Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
    R - Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini.

  31. D - In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?
    R - Per il 2008, nel caso di unità immobiliari singole come quello citato, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal DM 11/3/08; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi: la nuova trasmittanza deve essere dichiarata tramite le certificazioni dei singoli componenti - ossia profilati e vetri - rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Nuova scheda informativa (o allegato F al "decreto edifici", da compilare a video, anche a cura dell'utente finale senza l'ausilio del tecnico, e inviare all'ENEA tramite l'apposito link sulla homepage). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).

    In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) non cambia la normativa precedente: occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e vecchia scheda informativa (allegato E). L'unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell'allegato B al DM 11/3/08. Si noti che tale valore per il 2008 non è lo stesso del 2007 ma più restrittivo.
    La sostituzione di persiane e scuri è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, tuttavia i valori di trasmittanza da rispettare si riferiscono solo al telaio e al vetro senza considerare il contributo degli elementi accessori.

  32. D - Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?
    R - Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto edifici". La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

  33. D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
    R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra. Fonti del MSE hanno precisato che in entrambi i casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all'allegato B del DM 11/3/08. Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.

    ATTENZIONE: in data 9/12/08 la circolare 475/e dell'Agenzia delle Entrate ha ribaltato la nostra interpretazione - online da circa un  anno e presa in accordo con i tecnici del MSE - circa la detraibilità dei portoni di ingresso senza parti vetrate, assimilandole a superfici opache verticali e rendendo di fatto praticamente impossibile la loro detraibilità. L'Agenzia delle Entrate è stata investita del problema e si è impegnata a cercare una soluzione in accordo con ENEA e MSE.

  34. D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano incentivati dal "decreto edifici". E' vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?
    R - Il "decreto edifici" non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell'Agenzia delle Entrate) o del "decreto fotovoltaico" reperibile nella sezione "La normativa". E' tuttavia da tenere presente che la normativa incentivante è stata modificata dall'art. 2 c. 143 e seg. della Finanziaria 2008, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto attuatore non è l'ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici (www.gsel.it) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni o per scaricare l'apposita guida.

  35. D - Voglio installare in casa mia un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007?
    R - L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la "sostituzione" di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia se la  sostituzione debba essere totale o anche solo parziale e pertanto, in assenza di tale precisazione e in analogia con il caso della  sostituzione di un impianto termico con una caldaia a condensazione, disciplinato dallo stesso comma, l'ENEA aveva ritenuto che anche la sostituzione parziale fosse ammessa a contributo. 

    Tuttavia la circolare 458/E del 1° dicembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate (quindi oltre sette mesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 7/4/08 che ha introdotto le novità) basandosi unicamente sulla mancanza di un 'esplicita citazione della parola "parziale" sul testo dell'art 1 c. 5 del decreto, ha interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, purché ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte all'allegato H dello stesso decreto. Viene così esclusa - secondo l'AdE - la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore.

    Se da un lato è comprensibile questa precisazione (viene esplicitamente negata - ad esempio - l'agevolazione alla sostituzione di sole alcune unità terminali di un impianto termico esistente e alla sostituzione di una pompa di calore solamente integrativa di un impianto di riscaldamento principale) in quanto è obiettivamente difficile dimostrare che una tale operazione porti ad un effettivo risparmio energetico a regime, dall'altro si è creata una discrasia con la sostituzione parziale di un impianto termico con altro dotato di caldaia a condensazione che invece è ammessa a detrazione.

  36. (accorpata alla faq 24)

  37. D - Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?
    R - Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si riporta integralmente: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW."

  38. (accorpata alla faq 2)

  39. D – Sono un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella certificazione che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351-1? E che cosa devo indicare esattamente nella certificazione?
    R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo” specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti  secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per i tecnici” del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.

    Quindi nella certificazione per il cliente il produttore deve:
    - attestare che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi a quanto prescritto dal DM 11/3/08 attraverso le certificazioni dei singoli componenti,  rilasciate dai produttori degli elementi (profilati e vetri), nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della ISO 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra);
    - riportare i valori (stimati) di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia nota è lecito stimarne i valori.

  40. D - Devo compilare l'attestato di qualificazione energetica per l'intervento che sto realizzando ma ho dei dubbi su come calcolare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (punto 28). Potete aiutarmi?
    R - Normalmente, con il metodo semplificato di cui all'allegato G si calcola l'indice di prestazione energetica di cui al punto 29. Con le tabelle di cui all'allegato C del D. Lgs. 192/05 si ricava il valore limite di tale indice (punto 30). Il fabbisogno di energia primaria (punto 28) si ottiene moltiplicando il valore del punto 29 per la superficie utile o per il volume se l'edificio è non residenziale. Diversamente, si può calcolare il fabbisogno applicando il D. Lgs. 192/05.

  41. D - Sono un tecnico abilitato e con la presente si chiede se è ritenuta obbligatoria, per ottenere la detrazione fiscale del 55%, la
    produzione di un attestato di certificazione (o qualificazione) energetica nel caso di installazione di pannelli solari al servizio di
    strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale.
    R - Nel 2007 la produzione di detta documentazione era obbligatoria anche se, in assenza di un impianto di riscaldamento o perfino di un involucro edilizio (es. piscine scoperte, campeggi, ecc.), era impossibile compilare in maniera esaustiva detta documentazione. In questi casi, effettivamente, la redazione dell'attestato era inutile anche se, ad evitare possibili contestazioni, si suggeriva di redigerlo comunque, compilando esclusivamente le parti compilabili ed inviando copia all'ENEA. Per gli impianti realizzati dal 2008 l'attestato
    non è comunque più richiesto.
     

  42. D - Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile,  il fabbisogno di energia primaria  per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
    R - Lei ha ragione. L'art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero. Si può quindi accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il DM 11/3/08, tuttavia, ha prescritto anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni: a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti; c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato.

  43. D - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?
    R - Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:

    • occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
    • solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);
    • coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.
  44. D - Voglio riqualificare casa: ho già prenotato una ditta per fare il cappotto alle pareti e ho ordinato nuove finestre che rispettano i valori di trasmittanza richiesti. Ma il serramentista non è sicuro di quali siano questi valori e mi dice che nel 2008 probabilmente non saranno più gli stessi del 2007. Ha ragione?
    R - Si. Il DM 11/3/08, disponibile sul nostro sito, ha pubblicato i nuovi valori di trasmittanza termica da rispettare, sia per le pareti, sia per i tetti e solai, sia per le finestre per il 2008, 2009 e 2010. Si nota che, procedendo con gli anni, tali valori diventano via via più restrittivi.

  45. D - Ho letto che il DM 11/3/08 contenente le tabelle tecniche con i valori limite dell'indice di prestazione energetica e di trasmittanza da rispettare per il 2008 è andato in vigore il 3 aprile 2008, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E' così? E se si, i parametri tecnici da rispettare per i lavori effettuati dal 1° gennaio al 2 aprile sono quelli del 2007?
    R - No, non è così. L'art. 1 c. 24 della Finanziaria 2008, in vigore dal 1° gennaio 2008, stabilisce che, ai fini della proroga dell'agevolazione, gli indici di risparmio energetico devono essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro il 28 febbraio. Il decreto dell' 11/3/08 è pertanto attuativo della norma di proroga la quale può essere applicata solo rispettando questi nuovi indici: non vi sarebbe, infatti, copertura normativa per applicare alla norma di proroga gli indici di trasmittanza termica e di climatizzazione invernale stabiliti in relazione alla normativa  vigente nel 2007.

    Se per l'entrata in vigore del decreto attuativo si applicasse il criterio della "vacatio legis" si dovrebbe affermare che l'art. 1, comma 20 della legge finanziaria per il 2008 entra in vigore non il 1° gennaio 2008 bensì 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U. del decreto di attuazione, con l'effetto che gli interventi realizzati anteriormente non sarebbero agevolati. Non si può nemmeno parlare di efficacia retroattiva per una norma di attuazione poiché l'efficacia decorre da quando decorre la norma alla quale il decreto dà attuazione, nel caso in esame dal 1° gennaio 2008. A conferma di ciò, si tenga conto che anche per il 2007 il decreto che ha stabilito gli indici di risparmio energetico è del 19 febbraio 2007 ma produce effetti fin dal 1° gennaio del medesimo anno, data di entrata in vigore dei commi 344 e seguenti della legge finanziaria per il 2007.

  46. D - Dal 2008 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari. Ma cosa si intende per "singole unità immobiliari"?
    R - In assenza di una precisa definizione da parte dei Ministeri competenti, si deve ritenere che per "singola unità immobiliare" si intende una unità immobiliare univocamente individuata tramite i dati catastali.

  47. D - Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari è necessario inviare all'ENEA solo la nuova scheda informativa (allegato F). Al punto 5 "costo dell'intervento" cosa deve essere indicato, il costo al netto o al lordo delle spese professionali?
    R - Nel caso di invio del solo allegato F le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell'asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre l'attestato di qualificazione energetica non è più richiesto e l'allegato F stesso può essere redatto e spedito dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico.

    Quindi al punto 5 deve essere indicato il costo dell'intervento al netto delle spese professionali. Se tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e se ne può tener conto al punto 6 in cui viene richiesto l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Questo, come noto, è pari al costo dell'intervento più le spese professionali sempre che tale somma sia inferiore o uguale al tetto massimo di spesa ammissibile per detti interventi (euro 109.090).

  48. D - Dal 2008 l'unico mezzo ammesso per inviare la documentazione all'ENEA, tranne casi particolari per i quali la complessità dei lavori realizzati non trovi adeguata descrizione negli schemi pubblicati, è tramite il sito web. Ma sul sito è presente, oltre alle schede informative, solo lo schema dell'attestato di qualificazione energetica. Io sono residente in Lombardia e soggetto quindi all'obbligo della certificazione energetica regionale. Come posso fare quindi ad inviarvi detta certificazione?
    R - Lei non ci deve inviare la certificazione regionale che invece deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli ma un attestato di qualificazione energetica secondo lo schema pubblicato sul sito inserendo i dati presenti sull'attestato di certificazione in suo possesso. Si coglie l'occasione anche per ribadire che effettivamente dal 2008 la documentazione ci deve essere obbligatoriamente trasmessa esclusivamente attraverso il nostro sito web e che la possibilità di invio per raccomandata è limitato a pochissimi casi estremamente complessi per cui non è utilizzabile il modello predisposto sul nostro sito.
  49. D - Sto recuperando il sottotetto - attualmente non abitabile e non riscaldato - di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l'isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l'alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso avere la detrazione del 55% per il lavoro di rifacimento della copertura?
    R - Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un'intercapedine o un volume tecnico facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata, occorre che il tecnico asseveri questa circostanza ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l'esterno o verso vani non riscaldati.
  50. D - L'art. 18 c. 6 del D. Lgs. 115/08 prevede che, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 192/05, si applica l'allegato III dello stesso D. Lgs. 115/08 in materia di certificazione energetica degli edifici. Poiché tale allegato III impone l'uso delle norme UNI TS 11300 che stabiliscono un nuovo algoritmo per calcolare le prestazioni energetiche degli edifici, si chiede se può essere ancora utilizzato il software "Docet" per redigere l'attestato di certificazione/qualificazione energetica.
    R - Le nuove norme per una rigorosa certificazione energetica impongono il ricorso alle norme UNI 11300 secondo quanto stabilito dall'allegato III del D. Lgs. 115/08 e sostituiscono quanto previsto dall'art. 5 c. 3 del "Decreto edifici", ossia di fare riferimento all'allegato I del D. Lgs. 192/05. Tuttavia, nei casi consentiti, è sempre possibile avvalersi del calcolo semplificato secondo l'allegato G al "Decreto edifici" e comunque, per una qualificazione energetica valida ai fini delle detrazioni fiscali, riteniamo che possa essere utilizzato anche il software "Docet".
  51. D - Nel caso di allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa, in sostituzione di una caldaia a combustibile fossile, quali devono essere i requisiti da rispettare per fruire della detrazione ai sensi del comma 344?
    R - Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell’allaccio ad una rete di teleriscaldamento, l’art. 3, c. 2, del decreto ministeriale 11/3/08 prescrive che per calcolare il contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica a seguito dell'installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i requisiti tecnici e ambientali riportati dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto.

    Comunque, in analogia a quanto stabilito nei provvedimenti attuativi dei decreti ministeriali 20/07/2004 e successive modificazioni, nonché estendendo il principio contenuto nell'art. 3 c. 3 circa le modalità di attribuzione del potere calorifico alla biomassa, sembra accettabile che il gestore di reti di teleriscaldamento a biomassa, nel rilasciare la richiamata dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, possa considerare il potere calorifico pari a zero.
  52. D - Ho effettuato un intervento tra quelli previsti dalla Finanziaria per ottenere la detrazione del 55%. Ho sentito però che dal 2009 alcuni adempimenti
    sono cambiati. Mi potete chiarire cosa c'è di nuovo?

    R - La legge di conversione 28/1/09 n. 2 ha lasciato sostanzialmente invariata la normativa precedente, tanto che per chi ha completato e pagato i lavori nel 2008 non cambia assolutamente nulla. Per chi paga nel 2009 (o successivamente) i lavori effettuati, le uniche novità sono le seguenti, fermi restando gli altri adempimenti vigenti sinora:
    • viene introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate per coloro che eseguono i lavori "a cavallo" tra un anno e l'altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2009 e li concludono nel 2010 e contemporaneamente hanno effettuato almeno un pagamento nel 2009; per info dettagliate, cfr. Comunicazione dell'AdE alla pagina "Decreti e Normativa");
    • per le spese sostenute a partire dal 2009, la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza.
    Infine, l'ENEA sarà obbligata a fornire all'AdE i dati in proprio possesso.
  53. D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli solari per la produzione di acqua calda al servizio della mia abitazione. Poiché la Regione in cui risiedo offre un contributo a fondo perduto per la posa in opera dei pannelli, mi è sorto il dubbio se tale contributo è cumulabile con la detrazione del 55%. Chi dice di si, adducendo il disposto dell'art. 10, c. 2 del "decreto edifici" e chi di no. Potete chiarirmi le idee?
    R - Sino al 31/12/08 il cumulo era possibile, proprio perché esplicitamente consentito dall'art. 10, c. 2 del "decreto edifici": in questo caso, comunque, l'importo da portare in detrazione era al netto del contributo regionale o locale.

    Ma a decorrere dal 1/1/09, l'art. 6, c. 3 del D. Lgs. 115/08 (norma prevalente e successiva, disponibile sul nostro sito) non consente più il cumulo, fatta eccezione per i certificati bianchi e gli altri incentivi di cui al c. 4 dello stesso articolo da individuarsi con decreto ministeriale che, però al momento, non è ancora stato emanato. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2009 non è più consentito il cumulo tra detrazioni fiscali del 55% ed eventuali contributi regionali o locali per qualsiasi tipologia di intervento incentivato.
  54. D - Sto costruendo un nuovo edificio che risponde ai requisiti previsti dal comma 351 della Finanziaria 2007. So che la data di inizio lavori, utile per usufruire degli incentivi, è stata spostata dal 31/12/07 al 31/12/09 dall'art. 11, c. 6 del D. Lgs. 115/08. Desidero sapere quale è la procedura che devo seguire e quale documentazione devo approntare per godere degli incentivi previsti.
    R - Allo stato attuale, siamo ancora in attesa del decreto attuativo specifico per questo tipo di interventi, in assenza del quale si deve ritenere la norma non operante.
  55. D - Con il varo delle "linee guida", di cui al DM 26/6/09 attuativo del D. Lgs. 192/05, che introducono l'obbligo della certificazione energetica per gli
    edifici, cosa cambia per quanto riguarda la documentazione necessaria per le detrazioni del 55%? In altre parole, è ancora sufficiente compilare l'attestato
    di qualificazione energetica o è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica?

    R - In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che, ove necessario, si debba produrre e conservare
    l'attestato di certificazione energetica ma, ai soli fini delle detrazioni fiscali del 55%, si debba trasmettere all'ENEA solo l'attestato di qualificazione
    energetica attraverso il nostro sito.
Commenti
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andreuccia   |10-03-2011 08:36:11
Grazie per la risposta.
Ho però ancora un dubbio. Allo stato attuale nel mio appartamento non c'è nessun impianto
di
riscaldamento. Devo realizzare diversi lavori di ristrutturazione: impianti idraulici, elettrici, pavimenti,
impianto di
riscaldamento con idrostufa, sostituzione infissi. Mi sembra di capire che non essendoci nessun imp. di
riscaldamento
non posso fruire del 55% x l'installazione dell'idrostufa. E per gli infissi? considerando che comunque
l'impianto di
riscaldamento verrà installato qualche settimana prima dei nuovi infissi posso fruire del 55%?
Grazie
ecofficina   |15-03-2011 14:11:07
i lavori sono detraibili se, alla data dell'intervento, è presente e finito un impianto di riscaldamento. Nel suo caso:
il riscaldamento deve essere finito, collaudato , ovvero avere la dichiarazione di conformità rilasciata dall'idraulico
che le esegue l'impianto.
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gabriele   |15-03-2011 16:53:07
se x il momento volessi solo acquistare,una caldaia a condensazione,per sostituire tra qualche tempo la mia vecchia
caldaia,cosa devo fare per usufruire ,della detrazione 55% solo x acquisto?
ECOfficina   |03-04-2011 23:10:41
lei deve anche installarla, oltre che acquistarla, sostituendo integralmente ,la vecchia caldaia, se vuole la detrazione
55!

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Alain  - Richiesta anche per conto di altri   |17-03-2011 21:11:51
A fine 2010 ho rifatto il tetto isolandolo per bene! Per far detrarre anche a mia moglie mi sono fatto fare due fatture,
una intestata a me ed una a lei e pertanto abbiamo effettuato due bonifici per pagare l'impresa esecutrice dei lavori!

Ora pensavo di compilare due domande sul sito dell'ENEA, ma cosa devo mettere al punto "Richiesta anche per conto
di altri"??
Secondo me si deve mettere "sì" quando c'è un'unica fattura, un unico bonifico, ma si vuole
ripartire la destrazione su più persone...giusto??
Nel mio caso, presentando due domande per il medesimo intervento,
devo mettere "no"?
ECOfficina   |03-04-2011 23:13:06
no lei deve fare una sola pratica a nome di uno dei due e mettere si alla casella richiesta anche per conto di
altri

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Mauro   |21-03-2011 17:15:03
Sto facendo dei lavori di ristrutturazione di un appartamento. I lavori sono vari e comprendono il rinnovo del tetto,
infissi e altre opere interne.
I lavori del tetto sono stati completati nel 2010, mentre infissi e altre opere vanno
avanti nel 2011. Essendo le altre opere non detraibili al 55%, sto facendo preparae la documentazione per detrarre da
quest'anno le spese del tetto (asseverazione e qualificazione energetica), che è una opera completata. Se l'anno
prossimo voglio detrarre le spese degli infissi che farò nel 2011, oltre alla documentazione all'ENEA per il tetto
(entro 90 giorni dal terminer lavori tetto), devo mandare alla agenzia delle entrate anche la comunicazione entro il 31
marzo per lavori che proseguono in più esercizi? Oppure semplicemente farò un altro invio della documentazione degli
infissi?
ECOfficina   |03-04-2011 23:18:50
la comunicazione all'ade deve essere fatta se i singoli lavori sono iniziati nel 2010 e finiti nel 2011
quindi se lei
sostituisce le finestre nel 2011 e paga tutto nel 2011 non deve farre nessuna comunicazione

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Andreuccia   |28-03-2011 14:52:36
Se oltre a lavori di ristrutturazione relativi ad un appartamento vengono eseguiti anche lavori condominiali
(rifacinento della facciata esterna), il limite di ? 48.000,00 per fruire della detrazione del 36% è valido tenendo
conto della somma dei due lavori?
ECOfficina   |03-04-2011 23:20:30
sul 36% ci sono le guide molto esaustive dellagenzia delle entrate che la invito a scaricarsi dal sito
datoi che questi
sono problemi di natura eminentemente fiscale e non tecnica

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cosimo   |02-04-2011 09:25:43
sto' effettuando dei lavori di ristrutturazione in appartamento posso oltre a detrarre le spese di lavori edili del 36%
anche le spese del 55% per inpianto di riscaldamento a pavimento infissi e inpianto di raffreddamento a soffitto grazie
ECOfficina   |03-04-2011 23:22:55
è una domanda?
in ogni caso per queste questioni di base invito tutti a leggersi la documentazione presente sul
sito
efficienzaenergetica.acs.enea.it
e verificare la risposta alle proprie domande.
Tornando a lei può detrarsi
riscaldamento a soffitto se cambia e sostituisce integralmente il gneeratore di calore con caldaia a condensazione o
pompa di calore

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giovanna  - detrazione 55%   |05-04-2011 18:07:27
Buongiorno,
sto acquistando casa nuova costruzione dal costruttore classe energetivca B, quindi con pannelli solari,
riscadamento a pavimento e così via. Vorrei sapere se posso usufruire della detrzione del 55%e se si in che
modo.
grazie
ECOfficina   |06-04-2011 20:26:48
buonasera,
ribadisco che per questioni di carattere così generale invito a leggere la documentazione presente
sul
sito
efficienzaenergetica.acs.enea.it
Franco  - pagamenti successivi a fine lavori 55%   |06-04-2011 17:33:15
Salve. Ho comunicato la fine dei lavori detraibili al 55% nel 2010. Pagherò il saldo nel 2011. Posso detrarre il saldo
2011 nella prossima dichiarazione dei redditi anche se pagato dopo la comunicazione di fine lavori inviata all'Enea?
Grazie
ECOfficina   |06-04-2011 20:28:09
NO, ciò cghe è pagato nel 2011 lo detrarrà a partire dal 2010
arch. daniela re
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ECOfficina   |06-04-2011 20:32:39
volevo dire dal 2012
giovanna  - spostamento caldaia   |07-04-2011 08:24:46
Buongiorno,
ho fatto delle modifiche sul nuovo impianto inquanto il lavoro fatto tre mesi prima non era stato fatto
bene posizionando la caldaia a condensazione in un'altra parte delle casa con le varie modifiche .
devo fare nuovamente
il collaudo e posso usufruire della detrazione fiscale cosa che non avevo ancora fatto.grazie
giovanna  - 55%detrzioni   |07-04-2011 15:13:43
Buongiorno,
sto acquistando casa nuova costruzione dal costruttore classe energetivca B, quindi con pannelli
solari,
riscadamento a pavimento e così via. Vorrei sapere se posso usufruire della detrzione del 55%e se si in
che
modo.
grazie
Davide  - 55%detrazioni   |09-04-2011 17:32:10
Per rispondere a Giovanna, non credo. Ho letto che se la casa è nuova non si possono richiedere detrazioni.
Davide  - 55%detrazioni   |09-04-2011 17:34:07
Non ho capito bene una cosa. Si dice che il 55% non è cumulabile con 36%. Pero' se io spendo 10000 euro per le finestre
e 15000 per la riqualificazione è possibile detrarre 55% su 10.000 e 36% 15.000 nello stesso anno fiscale ? Chi ha letto
o sa qlc in merito ? grazie
David  - Cumulabilita'   |09-04-2011 17:56:45
Sto acquistando casa ma per problemi di tempo devo iniziare i lavori
prima possibile, cosi anticipo il rogito, avendo
ricevuto l'ok dal venditore ad iniziare i lavori. Siccome dovrei comunicare con la DIA al comune la data di inizio
lavori di riqualificazione e siccome sulla lettera da inviare a Pescara per il recupero del 36% devo indicare se sono
possessore o locatario..
Io in teoria non sono ne carne e ne pesce, in quanto non ho ancora Rogitato e non sono quindi
possessore ma nemmeno sono in affitto. Come si puo' fare in questo caso ?

Cordiali saluti
Anonimo   |13-05-2011 20:33:19
un ble èproblema...di natura molto fiscale, le consiglio di chiedere all'agenzia delle entrate. teoricamente non avrebbe
nenache titiolo per chiedere la DIA

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Manuela  - Sostituzione scaldabagno elettrico   |11-04-2011 13:20:06
Buongiorno,
devo ristrutturare un bagno che ha uno scaldabagno elettrico. Con i lavori vorrei togliere sia lo
scaldabagno che ho in bagno sia l'altro piccolino che ho in cucina con una boiler a gas per l'acqua calda sanitaria (il
nuovo boiler mi serve solo per acs perchè per il riscaldamento ho già la caldaia a condensazione centralizzata)
Volevo
sapere se potevo comunque usufruire del 55% visto che il nuovo boiler servirà solo per acs.
Grazie mille
Manu
Anonimo   |13-05-2011 20:33:58
no, si detrae solo l'impianto di riscaldamento

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Paolo  - Cappotto termico   |13-04-2011 09:47:40
Buongiorno. Avrei un dubbio sul cappotto termico. Devo realizzarlo a casa mia e chiedere la detrazione del 55%. Il
tecnico mi ha detto che per rispettare il limite di trasmittanza (0.28 w/m2K) devo montare un pannello in fibra di
roccia da 10cm. Ma se monto un pannello da 5 cm, posso usufruire di una detrazione minore o bisogna per forza stare
entro i limiti di trasmittanza?
Anonimo   |13-05-2011 20:34:37
no, deve installare lo spessore minimo che le dice il tecnico

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Roberta  - Ristrutturazione barchesse   |17-04-2011 23:36:55
Buongiorno, devo iniziare la ristrutturazione di una barchessa e vecchia stalla accatastata come C02 (deposito,
magazzino, cantina). Ho già il permesso di costruire che prevede il cambio di destinazione d'uso in abitazione. Visto
che gli infissi saranno posati dopo qualche tempo dalla fine dell'impianto di riscaldamento, potrò usufruire delle
detrazioni per le parti "chiuse"? (Ovviamente non per l'ex porticato)
Anonimo   |13-05-2011 20:37:19
potrà fruire solo se la sostituzione avverrà a cambio di destinazione concluso.
Il passaggio da stalla a residenziale
urbanisticamente è trattato come nuovo e pertanto non fruisce delle detrazioni irpef, a mio avviso. Secondo me lei
dovrebbe istallare le finestre dopo avere concluso il permesso di costruire. Per essere però certo della risposta
corretta le consiglio di inviare una mail ai tecnici dell'enea al sito

efficienzaenergetica.acs.enea.it

in quanto il
suo è un caso particolare.

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salvatore  - detrazione pannelli solari 55%   |12-05-2011 20:55:21
Salve,ho comprato un appartamento che è in fase di costruzione,ha installati i pannelli solari,posso usufruire delle
detrazioni?se si, devo fare una richiesta particolare?sò di una legge per detrarre anche una parte del garage,sapete
niente? Ringrazio in anticipo
Anonimo   |13-05-2011 20:38:06
no non ne può fruire perchè lìimmobile è in fase di costruizione cioè nnuovo

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alessandro  - detrazione 55% serramenti - solo fornitura   |13-05-2011 14:02:07
Buongiorno,
Vorrei acquistare e posare da solo dei serramenti, con caratteristiche e valori di trasmittanza termica che rientrano nei limiti imposti
dalla normativa.
Ho comunque diritto al beneficio della detrazione fiscale del 55% anche se sulla fattura non ci
sarebbe in costo della manodopera?

Grazie in anticipo per la disponibilità
Anonimo   |13-05-2011 20:38:56
a mio parere si , però deve allegare il calcolo delle trasmittansz dei serramenti alla pratica

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federico  - infissi   |21-05-2011 00:05:35
domani mi consegnano la fattura dei nuovi infissi. per usufruire dell'agevolazione al 55% basta dichiararla sulla
dichiarazione dei redditi del prossimo anno? o devo fare ache qualcos'altro? posso usufruire di altre agevolazioni?
ecofficina   |24-05-2011 19:14:17
per queste domande di carattere generalissimo consulti il sito
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it

dove potrà
trovare tutte le rispste su procedure, detrazioni ecc..

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Max  - Impianto riscaldamento con scaldacqua elettrico   |21-05-2011 11:55:39
Sto realizzando una modifica dell'impianto di riscaldamento sostituendo la caldaia a metano con uno scaldacqua elettrico
di 400lt che alimenterà i termosifoni. Posso avere la detrazione al 55% sul prodotto e sul lavoro ? Se si cosa devo
produrre come documentazione? Grazie.
ecofficina   |24-05-2011 19:16:08
mmm....non conosco questo tipo di impianto (ma a mio parere consumerà tantissimo!! produrre acqua calda con l'energia
elettrica è un controsenso energetico)
ad ogni modo la detrazione del 55 % riguarda solo la sostituzione del generatore
con caldaia a condensazione, pompa di calore o sonde geotermiche. Nel suo caso non può accedere alle detrazioni

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emanuele  - attestato qualificazione e.:allegati B e G   |26-05-2011 16:50:00
al comma 4 dell art. 5 del D.M. 19 feb 2007 ci dice che in alcuni casi si possono utilizzare tali allegati per il
calcolo dell'indice di prestazione energetica.. non capisco pero la quando si deve utilizzare B o G. mi potete aiutare?
grazie
Gianluca  - pompe di calore   |31-05-2011 14:42:35
Salve, avrei intenzione di "sostituire" integralmente (per tutti gli ambienti di casa)l'impianto di
riscaldamento tradizionale (caldaia-termosifoni)con quattro climatizzatori con funzione anche di pompa di calore ad alta
efficienza, che rispettano i requisiti necessari per la detrazione 55%. Posso mantenere la caldaia per la sola
produzione di acqua calda? Che intervento devo fare sul "vecchio impianto"?
ecofficina   |31-05-2011 23:16:40
si può mantenere la caldaia, ma deve dimostrare che sarà utilizzata solo per la produzione di acs, con una asseverazione
di un tecnico o dichiarazione dell'installatore ed inibizione dei tubi del circuito del riscaldamento (ad esempio
chiudendoli)

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Diego  - Sostituzione caldaia   |19-06-2011 17:39:17
Buongiorno, vorrei sostituire la caldaia esistente a gasolio con una di uguale potenza a biomassa di classe 3, posso
accedere alla detrazione del 55%? alla nuova caldaia verrà anche aggiunto un accumulatore di calore di 1000
litri.
Ringrazio anticipatamente per le informazioni
ECOfficina  - per diego   |20-06-2011 14:34:53
si, ad alcune condizioni...per queste domande di carattere generale rimando, come sempre, all'utile sito
dell'enea
efficienzaenergetica.ace.enea.it

ed in particolare alla sezione sui diversi interventi
nel suo caso si legga
il file

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie_biomassa.pdf


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emanuele  - pdc   |21-06-2011 09:26:08
Buongiorno, un informazione per le pompe di calore il COP e EER minimi per 55% sono cambiati dal 2010 al 2011? se si
avendo fatto una prosecuzione dei lavori dal 2010 nell'asseverazione ci si dovrà riferire al 2010?
Per favore
aiutatemi. Grazie
Anonimo   |05-07-2011 12:20:48
no, sono rimasti invariati, in ogni caso i valori si riferiscono alla data di inizio dei lavori.

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Riccardo  - Risparmio energetico stimato in fonti primarie [Kw   |21-06-2011 18:06:41
Bongiorno. Ho sostituito la vecchia caldaia risalente al 1970 con una nuoba caldaia a condensazione. dovendo compilare
la modulistica on line del'ENEA per la detrazione 55%, mi viene richiesto il Risparmio energetico stimato in fonti
primarie [Kwh]. che valore devo mettere? mi trovo a Verolengo in provincia di Torino, e la la mia casa ha una superficie
di 150 mq.
la caldaia che ho messo ha una potenza termica del focolare di 28 Kw.
grazie per l'aiuto
ECOfficina   |05-07-2011 12:22:29
deve guardare nello spazio dell'enea


http://efficienzaenergetica.acs.enea.it

alla sezione "per i tecnici",
lì c'è un file che illustra la procedura semplificata per il calcolo.
In alternativa può rivolgersi ad un
tecnico/a.

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Neomic  - Terrazza verandata   |23-06-2011 09:09:13
Salve,
non ho trovato nessuna informazione in merito alla sostituzione degli infissi di una terrazza verandata. In
pratica vorrei sapere se devo seguire le stesse istruzioni valide per la sostituzione degli infissi e soprattutto se è
necessario che l'installatore certifichi anche le prestazioni termiche degli elementi ESISTENTI, cioè di quelli da
sostituire. Grazie
ECOfficina   |05-07-2011 12:23:51
lei può fruire della detrazione solo se la terrazza è riscaldata, altrimenti non è possibile.
SI, è necesario che
l'installatore oppure il tecnico che le redige la pratica attestino i valori dei vecchi serramenti.

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Neomic  - Terrazza verandata   |23-06-2011 09:10:17
Salve,
non ho trovato nessuna informazione in merito alla sostituzione degli infissi di una terrazza verandata. In
pratica vorrei sapere se devo seguire le stesse istruzioni valide per la sostituzione degli infissi e soprattutto se è
necessario che l'installatore certifichi anche le prestazioni termiche degli elementi ESISTENTI, cioè di quelli da
sostituire. Grazie
ECOfficina   |25-07-2011 20:39:29
deve trattare gli infissi della terrazza verandata come gli altri infissi SOLO SE la terrazza verandata è riscaldata
(altrimnti non può acceder alla detrazione), la trasmittanza dei vecchi infissi deve essere certificata
dall'installatore o dal tecnico che le redige la certificazione

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uilp   |27-06-2011 11:19:50
posso dettrarre solo il costo del pannello solare installato da me?
ECOfficina   |05-07-2011 12:26:06
si, c'è un comma della vecchia finanziaria che ha istituito la detrazione irpef del 55% che parla proprio
dell'autocostruzione. Relativamente al pannello, deve possedere un attestato di partecipazione ad un corso di formazione
inerente. Per il serbatoio e la centralina, invece, deve avere le garanzie di 5 e 2 anni.
In ogni caso nel
sito
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
quando si parla dei singoli interventi, è tutto specificato nel file che si
occupa di pannelli solari.

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massimo   |05-07-2011 17:13:45
Abito in un condominio (10 appartamenti + negozio) con riscaldamento centralizzato. Stiamo deliberando per rifacimento
tetto (asportazione eternit danneggiata + isolamento) e facciata (solo ristrutturazione balconi). Un tecnico ha disposto
il capitolato e abbiamo richiesto i preventivi. Già nel passato avevo chiesto di poter accedere all?agevolazione del 55%
per l?isolamento del tetto (c?è una mansarda abitata) e del 36% per il resto dei lavori. Chiedendo all?Amministratore
lumi mi ha rimandato al tecnico il quale mi dice che non è possibile l?agevolazione del 55%. C?è da credergli che non si
poteva fare altrimenti ? Qual è l?iter (semplificato, please) per poter avvalersi delle agevolazioni (36% o 55%)
?
Ringrazio anticipatamente.
ECOfficina   |25-07-2011 20:42:30
se lei ha già fatto una pratica del 55% su quel tetto, non credo che possa richiederla nuovamente. Se invece non avete
ancora beneficiato del 55% per lisolamento del tetto, potete assolutamente accedere alla detrazione, ovviamente se
l'isolamento porta a prestazioni di trasmittanza termiche richieste dalla legge.
In questo caso nessuna procedura
semplificata ma proceduta normale, con ACE prima e dopo l'intervento e calcolo del risparmio ottenuto.

arch.
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Marisa  - serramenti   |08-07-2011 14:44:02
Buon giorno,
io e mio marito, siamo proprietari di una casa del 1600,in montagna, ed abbiamo deciso di mettere le
persiane alle finestre in quanto non esistenti, per meglio preservare gli infissi (rifatti con doppi vetri circa 10 anni
fà)e di mettere un impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione, in sostituzione di quello esistente di
termoconvettori a gas metano.
é possibile usufruire della detrazione del 55% anche se non è casa di abitazione
principale?
Grazie, cordiali saluti.
Marisa
ECOfficina   |25-07-2011 20:43:32
certo, non per la sostituzione delle persiane, che sono detraibili solo se contestualmente si sostiuiscono anche le
fonsetre. E' invece possibile detrarre la spesa per la nuova caldaia.

arch.
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ECOfficina  - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA   |25-07-2011 20:44:42
si avvisa che durante il mese di agosto il servizio di consulenza sul 55% sarà sospeso
cordiali saluti
arch. daniela
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(torino/roma)
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Carlo   |26-07-2011 06:48:25
Salve, ho installato una stufa a pellets idro (sostituisce una caldaia a gasolio), che dovrebbe consentirmi di fruire
della detrazione del 55%. Vorrei anche installare delle pompe di calore anch?esse ad alta efficienza energetica che
vanno a sostituire alcuni condizionatori oramai vetusti. Effettuando la pratica nel 2011, posso fare la richiesta di
detta detrazione per entrambi i sistemi? Considerando che fino ad ora neanche un ingegnere certificatore mi ha dato una
risposta, la ringrazio infinitamente ed anticipatamente se le è possibile naturalmente, rispondermi al quesito.
ecofficina   |31-07-2011 22:30:31
per questo tipo di domande di tipo generico, continuo a rimandare al sito efficienzaenergetica.acs.enea.it, in
particolare alla pagina
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnologie.htm
dove, intervento per intervento, viene
spiegato come e a quali condizioni si può ottenere la detrazione. In ogni modo:

CALDAIA A PELLET: si, se il suo
immobile rispetta le seguenti condizioni
a) un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla
norma
europea EN 303-5;
b) il rispetto dei limiti di emissione di cui all?Allegato IX alla parte quinta del D. Lgs.
3/4/06 n°152 (consultabile sul sito) e successive modifiche ed integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da
norme regionali, se presenti;
c) l?utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi
dell?Allegato X alla parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
d) inoltre, per
i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F:
chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine
anche se non apribili), che delimitano l?edificio verso l?esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i
limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell?all. C al
D. Lgs. N°192 del 2005, ovvero essere finestre
nuove con doppio vetro e bassoemissivo, per intenderci.

POMPA DI CALORE: no, perchè la pompa di calore è detraibile se
sostituisce completamente il vecchio siste...
Simona   |27-07-2011 11:12:08
Salve, si sta facendo una ristrutturazione di un edificio che comprenderà la coibentazione esterna delle pareti di
facciate e l'impermeabilizzazione del tetto. L'edificio è a riscaldamento autonomo. Per questo tipo di lavori, si può
fare pratica di sgravio fiscale?
ecofficina   |31-07-2011 22:24:31
lei può detrarre la coibentazione delle pareti esterni se i valori di trasmittanza termica finali sono inferiori ai
limiti imposti dalla legge per ottenere la detrazione del 55%, limiti che dipendono dalla classe climatica della sua
città

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Gabriele   |27-07-2011 18:30:01
bye bye
luca  - detrazione del 55 %   |01-09-2011 16:09:03
salve volevo sapere se si poteva fare la richiesta di detrazione del 55% nel caso in cui veniva sostituita una caldaia
centralizzata a gasolio che riscaldava 6 unita immobiliare con un impianto autonomo cioè 6 caldaie ad alto rendimento
una per ogni unità immobiliare
se si sono comprese l'intera spesa che si affronta o solo il costo delle caldaie singole
??????
aspetto vostre notizie saluti
ecofficina   |19-09-2011 22:30:07
no, non si può passare da centralizzato ad autonomo. A livelloenergetico è un controsenso, meglio sostituire la caldaia
centralizzata e mettere dei sistemi di controllo della temperatura nei diversi appartamenti con la contabilizzazione del
calore.

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ecofficina  - re: pannelli termici poliestere estruso   |19-09-2011 22:35:19
le rispondo via via

fabrizio ha scritto:
voglio rivestire le pareti interne delle camere da letto con dei pannelli termici di poliestere estruso di 300
mm incollati al cartongesso. posso usufruire della detrazione del 55% per la loro installazione e l'iva
al 10%?[/quote]

si, se un tecnico/a le assevera che la trasmittanza finale della parete così rivestita, a ponte
termico corretto, è inferiore ai valori che la normativa richiede per il 55%, valori che dipendono da città a
città. Inoltre deve eseguire una certificazione energetica (pre e post intervento)

[quote=fabrizio]inoltre voglio
installare un pannello solare per la produzione di acqua calda e rifare così il bagno. posso usufruire oltre alla
detrazione del 55% per il pannello anche del 36% per il bagno? la manodopera e i materiali necessari posso pagarli
con iva al 10% comprese le maioliche? grazie fabrizio


si per il pannello solare al 55%
il 36% è dato solo per la manutenzione straordinaria (attestata dal scia/cil/dia
al comune) quindi bisogna vedere se rifare l'impiantistica del bagno è considerata man straordinaria (di norma
no.)
l'iva al 10%va invece si applica sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, però solo se paga fornitura e
posa in opera (quindi l'idraulico le fa pagare piastrelle e posa delle stesse, ad esempio).

arch.
daniela
re (torino/roma)
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daniela.re&...
ecofficina   |19-09-2011 22:36:17
fabrizio, una parte della risposta è rimasta nella sua domanda quotata...
fabrizio  - pannelli termici poliestere estruso   |11-09-2011 18:25:04
voglio rivestire le pareti interne delle camere da letto con dei pannelli termici di poliestere estruso di 300 mm
incollati al cartongesso. posso usufruire della detrazione del 55% per la loro installazione e l'iva al 10%?

inoltre
voglio installare un pannello solare per la produzione di acqua calda e rifare così il bagno. posso usufruire oltre
alla detrazione del 55% per il pannello anche del 36% per il bagno? la manodopera e i materiali necessari posso pagarli
con iva al 10% comprese le maioliche? grazie fabrizio
gortan desiro  - privato cittadino   |23-09-2011 17:15:16
Buon giorno, sto ristrutturando una vecchia casa priva di impianti di riscaldamento,(stufe a legna) da quello che ho
capito posso detrarre il 55% solo sui pannelli solari che sto installando e sui serramenti nuovi con triplo vetro e
doppia camera, sulla nuova caldaia e nuovo impianto no, è corretto? e per il tetto che faccio nuovo molto ben isolato e
con ventilazione posso avere la detrazione ? Grazie
Anonimo  - per gortan de siro   |15-10-2011 21:59:28
non essendo riscaldata, come ben speigato sul sito dell'enea, può solo detrarsi il pannello solare, a meno che la stufa
a legan abbia una potenza documentata di almeno 15 kW.

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Gabriele  - Riscaldamento pavimento elettrico   |27-09-2011 08:13:25
Buongiorno, sto effettuando una ristrutturazione ed in sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento, vorrei
installare un impianto a pavimento elettrico abbinato ad un impianto fotovoltaico, per abbattere i costi di
riscaldamento. Per l'impianto a pavimento posso usufruire della detrazione del 55%?
Grazie mille.
Milena  - cambio residenza   |29-09-2011 09:36:09
Salve, nel 2006 ho cominciato con la ristrutturazione della casa (attuale mia residenza) e usufruisco della detrazione
del 36% per la prima casa e detrazioni per il mutuo. Ora, x motivi di lavoro, dovrei da gennaio a ottobre 2012 cambiare
residenza e poi a novembre rimetterla nella stessa casa. Avrò comunque diritto alle detrazioni per l'anno 2012?
Anonimo  - per milena   |15-10-2011 22:00:37
domanda di natura eminentemente fiscale, si rivolga ad un ufficio del'agenzia delle entrate

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silvia  - cartongesso   |30-09-2011 13:23:40
Salve a breve dovrei far fare una controsoffittatura in cartongesso nella mia sala.Chiedevo se la spesa che
dovro' sostenere e' detraibile.Chiedo inoltre se l'iva e' al 10%.Grazie
Anonimo  - per silvia   |15-10-2011 22:02:01
si se la sua sala confina con l'esterno o con un vano non riscaldato e se la controsoffittatura è isolata tale da
rispettare i limiti di trasmittanza imposti per fruire della detrazione del 55%
iva al 10%

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matteo  - fattura professionista   |04-10-2011 16:24:24
Salve sono un'architetto e sto eseguendo dei lavori di manutenzione straordinaria sotto detrazione 55%.Vorrei sapere,
vista la possibilità per il cliente di detrarre anche le spese professionali, qual'è la dicitura da riportare in
fattura.
Grazie
Anonimo   |15-10-2011 22:02:42
spese professionali per detrazione 55% per..e poi specifica

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LAURA  - impiegata   |04-10-2011 16:56:30
Salve,
avrei un quesito da porre. Sto rogitando, ho acquistato un appartamento CLASSE ENERGETICA B : quindi con
serramenti insonorizzati, riscaldamento a pavimento e pannelli solari per acqua. Acquisto dal costruttore e pago un
prezzo al corpo. HO DIRITTO ALLA DETRAZIONE FISCALE DEL 55% presentando i documenti richiesti? Appartamento prima casa,
è nuovo, la concessione edilizia è del 2009 se non erro ed è iscritto al catasto.
Se qualcuno avesse la
risposta.
Grazie
laura
Anonimo  - per laura   |15-10-2011 22:03:51
non ho capito, come fa ad avere diritto alla detrazione se non esegue nessun lavoro? inoltre, anche se li avesse
eseguiti la ditta, è nuova costruzione e non soggetta a detrazione 55%

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pier   |13-10-2011 12:37:16
salve si può detrarre un portoncino esterno separante l'ambiente esterno da un vano scala privo di
riscaldamento?
Grazie.
Anonimo  - per pier   |15-10-2011 22:04:27
si se rispetta le trasmittanze previste per gli infissi

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Luca  - Lavoro in singolo appartamento in un condominio   |25-10-2011 19:55:03
Ho sostituito gli infissi nell'appartamento dove abito situato in un condominio ed ho usufruito dello sconto del
55%.
Nel condominio c'è riscaldamento centralizzato senza alcun conteggio del consumo del singolo appartamento. SI paga
in base ai millesimi in pratica.

La domanda è: Posso chiedere al condominio la diminuzione della mia quota per il
riscaldamento, visto che lo Stato mi ha riconosciuto un miglioramento della dispersione termica e quindi tengo accesi
meno i riscaldamenti?
Anonimo   |30-10-2011 21:57:33
no. devono essere inserite valvole termostatiche e la contabilizzazione del calore
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Caterina  - allegato F   |04-11-2011 18:04:54
Salve, devo compilare l'allegato F per sostituzione di infissi in due unità immobiliari distinte, quindi con due
subalterni diversi, ma appartenenti allo stesso proprietario (due appartamenti, uno al piano terra e l'altro al piano
primo), posso compilare un unico allegato F o devo spedire due pratiche distinte? Grazie
ecofficina   |22-11-2011 21:25:42
deve spedire due pratiche distinte , così come sarebbe opportuno avere due distinte fatture

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Liviana  - detrazione finestre   |15-11-2011 16:58:23
Buonasera avrei un dubbio:dovrei acquistare delle finestre in pvc per sostituire delle vecchie in legno. Il mio dubbio
è: posso usufruire della detrazione 55% se pago tutto entro il 31/12/2011 ma le finestre saranno montate a gennaio
2012?
Grazie
CARLO  - e no !   |16-11-2011 13:04:18
non sono domande da fare !!!!
Liviana  - why not?   |16-11-2011 13:13:37
perchè no? E' così indecente ed offensiva?
ecofficina   |22-11-2011 21:24:33
cara Liviana, le detrazioni sono erogate per lavori terminati entro il 31 12 2010. Poi siamo in Italia ed è prassi aggirare le leggi però la norma parla chiaro.
Saluti
arch.
daniela re (torino/roma)
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Giovanni  - Impianto di riscaldamento a parete   |18-11-2011 16:55:36
Salve, sono in corso d'opera per la costruzione della mia abitazione vorrei sapere se anche per le nuove costruzioni si
può usufruire delle detrazioni del 55%. Grazie
ecofficina   |22-11-2011 21:24:51
No, solo per edifici esistenti

arch. daniela re (torino/roma)
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rosella   |23-11-2011 13:09:03
salve, sicuramente mi prenderete per stupida, ma tra installatore e commercialista sto uscendo pazza, quindi mi sono
avventurata alla compilazione da sola per poi chiedere conferma...e mi è sorto un dubbio, nell'attestato di
qualificazione energetica (allegato A) dove dice anno di installazione del generatore, devo mettere quello di quest'anno
2011 visto che ho installato una bifuel che rientra tra le detrazioni, che devo chiedere, oppure quello della prima
installazione, cioè 2007? e nella voce impianto di riscaaldamento, devo compilare con i dati dell'attuale installazione
della quale devo richiedere le detrazioni, vero?grazie mille e chiedo scusa x le mie domande sciocche
ECOfficina  - per rosella   |15-12-2011 15:30:49
buonasera, mi sembra strano che se lei richiede la detrazione per la sola caldaia le facciano compilare l'allegato A di
qualificazione energetica (che comunque non potrebbe compilare se non è una tecnica abilitata). quindi probabilmente ha
sbagliato comma.
in ogni caso deve mettere l'anno di installazione della nuova caldaia.
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GRAZIANO  - documentazioni   |25-11-2011 18:50:57
ho appena installato pannelli solari termici produz acqua calda. Vi chiedo , la pratica per detrazione 55 per cento e
relativo invio documentazione potra' essere fatta dal sottoscritto proprietario/beneficiario. ??? In rivolgendomi a
terzi mi chiedono un importo da euro 150 in su'. Troppo oneroso per eseguire delle pratiche. GRAZIE
ECOfficina   |15-12-2011 15:32:02
PUò ESSERE fatta dal proprietario se possiede tutte le certificazioni rilasciate dai produttori e dall'installatore
si
legga la guida pratica del sito enea efficienzaenergetica.acs.enea.it

arch. daniela re
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ECOfficina   |15-12-2011 15:32:55
a riguardo della pratica può contattarmi privatamento alla mail daniela.re@awn.it
EMYR  - scarico condensa - caldaia condensazione   |30-11-2011 20:35:07
Vorrei sapere se il tubo di scarico della condensa di una caldaia a condensazione può essere diretto verso un
contenitore di plastica che verrà svuotato periodicamente. grazie.
ECOfficina   |15-12-2011 15:33:53
non ne sono certa, ma il suo installatore lo dovrebbe sapere se rilascia le dichiarazioni di conformità!!
claudio  - agevolazione 55 e 36   |22-12-2011 19:03:15
Salve,
nell'ambito di una ristrutturazione di un appartamento posso richiedere l'agevolazione 55 per riscaldamento a
pavimento e infissi e contemporaneamente l'agevolazione 36 per opere idrauliche, impianto elettrico e pavimenti? grazie.
ECOfficina  - per claudio   |24-12-2011 18:53:08
si, se viene chiesta per lavori differenti; pannelli radianti solo se contestualmente si cambia la caldaiaarch. daniela
re
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ECOfficina  - CHIUSURA PER VACANZE DI NATALE   |24-12-2011 18:54:53
il servizio è sospeso fino al 10 gennaio 2012

BUONE FESTE E AUGURI PER UN SERENO 2012!!!!
CarolinaJoyner  - respond this post     |03-01-2012 22:34:45
One admits that life is not cheap, but different people need money for various stuff and not every man earns big sums
money. Thence to receive quick business loans or just student loan would be good solution.
Fabio  - Istallazione caldaia in pompa di calore.   |14-01-2012 08:11:41
Buongiorno a tutti, da ottobre 2010 sto facendo costruire casa e finalmente dopo tante attese e ritarti a fine gennaio
2012 riuscirò a rogitare... la casa è in classe A, ha pannelli fotovoltaici sul tetto, tutti i serramenti sono
sovradimensionati e ho installato una caldaia elettrica in pompa di calore della Rotex con riscaldamento a pavimento.
Vorrei sapere quali agevolazioni ho per il fatto che la casa è n classe A e per il fatto che non utilizzo gas e se la
caldaia gode della detrazione del 55% come per i condizionatori. Sul sito della Rotex c'è il modulo da scaricare per la
detrazione. Grazie a presto.
ecofficina  - per fabio   |17-01-2012 09:25:23
per le nuove costruzioni la detrazione 55% NON SI APPLICA
daniela re
J.C.  - re: per gortan de siro   |15-01-2012 09:10:53
Anonimo ha scritto:
non essendo riscaldata, come ben speigato sul sito dell'enea, può solo detrarsi il pannello solare, a meno che la
stufa a legan abbia una potenza documentata di almeno 15 kW.

arch. daniela re (torino/roma)
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Che tipo di documentazione è necessaria?Intendo per le stufe e per i vecchi caminetti aperti?
Intendete l'asseverazione del tecnico?
max  - prossimi lavori tetto   |16-01-2012 10:58:30
Dovendo sostituire il tetto (in eternit) ed approfittandone per procedere all?isolamento termico (che al momento non
c?è) ritengo che si possa rientrare nel campo di detrazione al 55%. Ma mi pongo alcune domande:

- essendo una
detrazione dedicata al risparmio energetico si considerano solo i costi di isolamento e della nuova copertura oppure
rientrano anche quelli della rimozione dell?eternit, del suo smaltimento, del ponteggio, etc.?
- il sottotetto è composto in
parte da mansarda abitata, e quindi riscaldata (circa il 70%), e da solai condominiali e cabina ascensore (il restante
30%). Va considerata la detrazione solo per la parte riscaldata ?
- dovendo partire coi lavori presumibilmente ad aprile
prossimo, per essere sicuri poi di contare sulla della detrazione del 55%, dobbiamo SALDARE la spesa INDEROGABILMENTE
entro il dicembre 2012 ?

Nel caso, mi indicherebbe un link dove l?iter di applicazione sia spiegato in maniera
comprensibile e semplice ? Molti condomini (come me), ma anche molti Amministratori, si trovano un po? spaesati nel
muoversi tra articoli di Legge e norme varie.

Ringrazio dell?attenzione e della cortesia.

Max
ecofficina  - per max   |17-01-2012 09:27:30
come sempre,
consiglio di guardareattentamente il sito efficienzaenergetica.acs.enea.it
dove sono psiegati bene i passi
da fare per le detrazioni
per i lavori da detrarre consultare la guida dell'agenzia delle entrate ed inc aso di dubbio
specifico fissare un appuntamento con gli sportelli dell'agenzia
le spese devono essere saldate assolutamnete entro il
2012 se non conferemranno la detrazione nel 2012
la detrazione si applica solo su spazi riscaldati

daniela re
IngV  - manutenzione straordinaria locali commerciali   |20-01-2012 20:50:28
Sto ristrutturando totalmente un locale commerciale a piano terra. Attualmente il locale è accatastato, ma non è mai
stato riscaldato. Gli interventi riguardano la sostituzione infissi,la coibentazione interna di pavimenti,soffitto e
pareti perimetrali, più installazione di impianto di riscaldamento. Scegliendo per questi interventi materiali ed
impianti idonei, è possibile usufruire della detrazione del 55% o di altre detrazioni.
ecofficina  - per ingV   |23-01-2012 22:14:36
se non è riscaldano NON può fruire della detrazione del 55%, eccezion fatta per l'installazione di pannelli solari
termici
IngV  - re: manutenzione straordinaria locali commerciali   |20-01-2012 20:51:27
IngV ha scritto:
Sto ristrutturando totalmente un locale commerciale a piano terra. Attualmente il locale è accatastato, ma non è
mai stato riscaldato. Gli interventi riguardano la sostituzione infissi,la coibentazione interna di
pavimenti,soffitto e pareti perimetrali, più installazione di impianto di riscaldamento. Scegliendo per questi
interventi materiali ed impianti idonei, è possibile usufruire della detrazione del 55% o di altre detrazioni??
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Ultimo aggiornamento ( sabato 25 luglio 2009 )