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Detrazioni fiscali 55% PDF Stampa E-mail
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mercoledì 05 maggio 2010

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Detrazione fiscale del 55% per impianti a risparmio energetico.

Per usufruire della detrazione del 55% per i provvedimenti di risparmio energetico, bisogna inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati presenti nell’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa attinente agli interventi effettuati.

L’agenzia ha evidenziato che nel caso di interventi per cui non è richiesto il collaudo, come la permuta di finestre, la data di fine lavori, che deve combaciare con la data del collaudo degli impianti, non può essere autocertificata dal contribuente che deve adoperare altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori.

L’agenzia, poi, approva la possibilità di detrarre il 55% delle spese per il rimpiazzo dei portoni d’ingresso, a patto che si tratti di “ seminterrati che demarcano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati” e pervengano rispettati i requisiti di trasmittenza termica previsti per la sostituzione delle finestre.

Per quanto riguarda la cumulabilità di bonus con contributi regionali o comunitari, l’Agenzia spiega che dal 1° gennaio 2009, si deve scegliere se applicare la detrazione del 55% o , in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

Un contribuente che utilizza la detrazione del 55% e che ne riceve i benefici dei contributi richiesti in precedenza, erogati da enti locali o dalla comunità Europea, dovrà restituire per intero la detrazione già fruita, esibendo una dichiarazione correttiva o integrativa.

E’ possibile servirsi dell’agevolazione del 55% per un intervento che presuma l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in uno stabile in cui solo una parte degli appartamenti son già dotati di impianto di riscaldamento.

L’agevolazione non può essere identificata per l’intera spesa sostenuta ma soltanto alla parte di spesa riguardante agli appartamenti nei quali l’impianto è già presente. La quota di spesa detraibile deve essere riconosciuta con un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali di ciascun appartamento.

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