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Chiarimenti sulla detrazione IRPEF 55% per pompe di calore | Chiarimenti sulla detrazione IRPEF 55% per pompe di calore |
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| lunedì 08 dicembre 2008 | ||||||||
L'agenzia delle Entrate ha emanato una interessante risoluzione di chiarimento, riguardo i requisiti che danno diritto alla detrazione IRPEF del 55% per l'installazzione di pompe di calore ad alta efficienza per il riscaldamento degli ambienti (climatizzazione invernale).
In particolare la circolare fornisce i chiarimenti per le seguenti situazioni:
Prima di tutto, occorre verificare se tali interventi, che consistono in una integrazione dell’impianto di riscaldamento esistente, siano riconducibili nell’ambito dei lavori agevolabili. In proposito si fa presente che in relazione agli interventi relativi agli impianti di climatizzazione invernale, il comma 347 della legge finanziaria 2006, indica quali interventi agevolabili quelli consistenti nella sostituzione dell’impianto preesistente. Il D.M. di attuazione 19 febbraio 2007 (come modificato dal D.M. 6 ottobre 2007 e dal D.M. 7 aprile 2008) emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, per i lavori in esame, all’articolo 1, comma 5, precisa che “Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’articolo 1, comma 347, della legge finanziaria 2007 si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.” La disposizione attuativa evidenzia che la installazione di una pompa di calore ad alta efficienza rientra nel novero degli interventi agevolabili solo qualora realizzi la sostituzione dell’impianto originario con un altro dotato delle caratteristiche indicate non essendo previsto, in relazione alla installazione delle pompe di calore ad alta efficienza, che la sostituzione dell’impianto preesistente possa essere anche parziale. L’estensione dell’ambito applicativo della detrazione d’imposta per interventi di risparmio energetico anche alle pompe di calore ad alta efficienza, espressamente disposta dal comma 286 dell’art. 1 della citata legge n. 244 del 2007, deve quindi ritenersi limitata ai soli casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non anche a quelli di integrazione degli stessi. In altri termini, ai fini della fruizione dell’agevolazione in esame, sulla base del disposto normativo riportato, è necessario che l’intervento riguardi l’integrale sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, restando conseguentemente irrilevante, ai fini fiscali, l’ipotesi in cui la pompa di calore vada a sostituire “alcune unità terminali del riscaldamento autonomo” ovvero “la vecchia pompa di calore a riscaldamento integrativo”. Attesa l’impossibilità di ricondurre gli interventi prospettati nel presente interpello nell’ambito applicativo del comma 286, dell’art. 1 della citata legge n. 244 del 2007, trattandosi di interventi parziali che non prevedono la sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione invernale, l’agevolazione fiscale potrà pur sempre essere fruita a condizione che:
Come precisato, infatti, nella circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, per questa tipologia di interventi non deve essere “…specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale”. Sempre con riferimento a questa tipologia di interventi, la stessa circolare, inoltre, precisa che “…l’indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono”. Nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, dunque, l’agevolazione potrà essere fruita nel limite massimo di 100.000 euro, restando, a tal fine, ininfluente la categoria catastale di appartenenza dell’immobile. In proposito, vale la pena precisare che, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui trattasi, non assume rilevanza il titolo in base al quale l’immobile rientra nella disponibilità del contribuente, potendo essere agevolati anche gli interventi realizzati sugli immobili posseduti o detenuti.
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